COMUNE DI PELAGO
(Provincia di Firenze)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA n. 35 del 01 MARZO 2005
OGGETTO:
Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L’ANNO 2005.
“omissis”
1) Di stabilire per l’anno 2005, ai sensi dell’art. 6 del decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativamente all’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le seguenti aliquote:
6 per mille per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, fino ad un numero massimo di due.
Ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata (e non per la detrazione) si considerano abitazione principale:
7 per mille per tutte le altre unità immobiliari.
2) Di stabilire per l’anno 2005, un aumento della detrazione di cui all’articolo 8, terzo comma, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55, dell’articolo 3, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, da € 103,29 a € 200,00, nei casi in cui ricorrono le seguenti condizioni:
a) Possesso di una unica unità immobiliare.
b) Categoria catastale compresa fra A/2 e A/5.
c) Reddito complessivo 2004, del nucleo familiare pari o inferiore al minimo vitale riconosciuto in base al minimo annuale pensionistico INPS, incrementato del 70% come definito nella tabella che segue:
Minimo vitale
aumentato del 70%
Componenti il nucleo Minimo vitale (Euro) valido ai fini del
Familiare riconoscimento
della riduzione della
tariffa (Euro)
--------------------------------------------------------------------------------------
UNA persona 5.364,00 9.118,00
DUE persone 7.509,60 12.766,32
TRE persone 9.118,80 15.501,96
QUATTRO persone 10.191,60 17.325,72
CINQUE persone 11.264,40 19.149,48
SEI persone 12.337,20 20.973,24
SETTE persone 13.410,00 22.797,00
Per ogni persona in più si aggiungono 1.823,76
d) Di stabilire che i limiti di reddito per usufruire della detrazione agevolata pari a € 200,00 è raddoppiato per i nuclei familiari in cui sono presenti persone portatrici di handicap ai sensi della Legge 104/1992.
Per beneficiare dell’aliquota agevolata e usufruire dell’aumento della detrazione, è necessaria dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, da presentare una sola volta entro la scadenza del versamento a saldo ( 20 dicembre). Qualora negli anni successivi vengano meno le condizioni per l’applicazione delle suddette agevolazioni, dovrà essere presentata apposita comunicazione entro lo stesso termine, pena l’applicazione della sanzione di € 250,00.
“omissis”