I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2011
GUIDA INFORMATIVA
REGOLAMENTO COMUNALE PER L�APPLICAZIONE DELL�IMPOSTA
Il vigente �Regolamento Comunale per l�applicazione dell�Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)�, in vigore dal 1/1/2008, � stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27/03/2008, n�24 (consultabile sul sito Internet del Comune www.comune.fiesole.fi.it).
ESENZIONE ICI PRIMA CASA
Per effetto del D.L. n� 93/2008, convertito, con modificazioni, in L. n� 126/2008, � esclusa dall�applicazione dell�imposta l�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonch� quelle ad essa assimilate dal Comune con il regolamento vigente, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
Pertanto, sono esenti dall�applicazione dell�ICI, nel Comune di Fiesole, le seguenti unit� immobiliari:
- unit� immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di propriet�, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che, quindi, salvo prova contraria, risultino ivi iscritti anagraficamente;
- unit� immobiliari, ancorch� distintamente iscritte in catasto classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, purch� costituenti pertinenze dell�abitazione principale e, quindi, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell�abitazione medesima;
- unit� immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a propriet� indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- unit� immobiliare posseduta a titolo di propriet� o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unit� immobiliare posseduta a titolo di propriet� o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unit� immobiliare costituente ex casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non assegnatario, non sia titolare del diritto di propriet� o di altro diritto reale su altro immobile, destinato ad abitazione principale, situato nello stesso Comune;
- unit� immobiliare adibita ad abitazione e concessa in uso gratuito a parenti, in linea retta di primo grado (genitori e figli) o secondo grado (nonni e nipoti) oppure in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle), che la utilizzano come abitazione principale e che quindi risultino ivi iscritti anagraficamente; per tale unit� immobiliare i soggetti interessati dovranno presentare al Comune, entro il 16 dicembre 2011, apposita autocertificazione ai fini del riconoscimento dell�esonero (Il modello contenente l�autocertificazione � disponibile presso l�Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune oppure nel sito Internet (http://www.comune.fiesole.fi.it).
Si ricorda che, con Deliberazione della Giunta Comunale, del 21/4/2010, n� 55, i soggetti che abbiano gi� presentato le predette autocertificazioni negli anni 2009 e 2010, entro il termine previsto, sono esonerati dal ripresentare l�autocertificazione, nei casi in cui le condizioni e il possesso dei requisiti per il godimento del beneficio siano rimasti integralmente invariati rispetto a quanto gi� autocertificato per i medesimi anni.
E�, invece, fatto obbligo per i soggetti, le cui condizioni o il cui possesso dei requisiti previsti, gi� autocertificati per l�anno 2009 e 2010, siano venuti o vengano meno durante l�anno 2011, di darne opportuna comunicazione scritta al Comune, entro il termine prima indicato (Il modello �Comunicazione cessazione beneficio� � disponibile presso l�Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune oppure nel sito Internet (http://www.comune.fiesole.fi.it).
Sono, invece, soggette all�Imposta le unit� immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici) e le relative pertinenze, anche se costituenti abitazione principale, per le quali, comunque, � riconosciuta la relativa detrazione d�imposta.
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Per l� ANNO 2011 le aliquote sono rimaste invariate nelle misure sottoindicate, gi� vigenti dall�anno 2007 (Deliberazione del Consiglio Comunale del 1/3/2007, n� 10):
1) Unit� immobiliari, appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze Sono considerate tali: l�unit� immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di propriet�, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente; - l�unit� immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di propriet�, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente e che quindi risulta ivi iscritto anagraficamente; - l�unit� immobiliare posseduta a titolo di propriet� o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - l�unit� immobiliare posseduta a titolo di propriet� o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata; - l�unit� immobiliare, costituente ex casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non assegnatario, non sia titolare del diritto di propriet� o di altro diritto reale su altro immobile, destinato ad abitazione, situato nel comune. - le unit� immobiliari, ancorch� distintamente iscritte in catasto, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 purch� costituenti pertinenze dell�abitazione principale. |
Aliquota ridotta |
6,5 �/�� per mille |
2) Unit� immobiliari, appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in uso gratuito a parenti Sono considerate tali le unit� immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, in linea retta di primo grado (padre e figlio) o secondo grado (nonno e nipote) oppure in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle), che le utilizzano come abitazione principale con relative pertinenze e che quindi risultino ivi iscritti anagraficamente. (*) |
Aliquota ridotta |
6,5 �/�� per mille |
3) Unit� immobiliari adibite ad abitazione concesse in locazione Sono considerate tali esclusivamente le unit� immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, con contratto-tipo concordato ai sensi dell�art. 2, comma 3, della L. n� 431/98. (*) |
Aliquota agevolata |
6,5 �/�� per mille |
4) Unit� immobiliari di abitazione non locate Sono considerate tali le unit� immobiliari destinate ad uso abitativo non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. |
Aliquota maggiorata |
9 �/�� per mille |
5) Altri immobili Tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati precedentemente. |
Aliquota ordinaria |
7 �/�� per mille |
(*) Per poter fruire dell�aliquota di cui ai punti 2) e 3), i soggetti interessati dovranno presentare al Comune, entro il 16 dicembre 2011 ed a pena di decadenza dal beneficio, apposita domanda (�domanda di fruizione dell�aliquota ridotta per abitazione, appartenente a categoria catastale A1 o A8 o A9, concessa in uso gratuito a parenti� o �domanda di fruizione dell�aliquota agevolata per abitazione concessa in locazione�) contenente dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n� 445/2000, di essere in possesso dei requisiti previsti. |
I modelli di domanda sono disponibili presso l�Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune oppure nel sito Internet (http://www.comune.fiesole.fi.it). Si ricorda che, con Deliberazione della Giunta Comunale, del 21/4/2010, n� 55, i soggetti che abbiano gi� presentato le predette autocertificazioni negli anni 2009 e 2010, entro il termine previsto, sono esonerati dal ripresentare l�autocertificazione, nei casi in cui le condizioni e il possesso dei requisiti per il godimento del beneficio siano rimasti integralmente invariati rispetto a quanto gi� autocertificato per i medesimi anni. E�, invece, fatto obbligo per i soggetti, le cui condizioni o il cui possesso dei requisiti previsti, gi� autocertificati per l�anno 2009 e 2010, siano venuti o vengano meno durante l�anno 2011, di darne opportuna comunicazione scritta al Comune, entro il termine prima indicato (Il modello �Comunicazione cessazione beneficio� � disponibile presso l�Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune oppure nel sito Internet (http://www.comune.fiesole.fi.it). |
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Al fine di determinare l�imposta dovuta, la base imponibile, sulla quale applicare l�aliquota, � determinata come segue:
FABBRICATI
Rendita catastale aumentata del 5% (ai sensi dell�art.3, comma 48, della Legge n.662/1996) moltiplicata per:
100 per le unit� immobiliari comprese nelle categorie catastali da A/1 a A/9, A/11 e da C/2 a C/7;
50 per le unit� immobiliari comprese nelle categorie catastali A/10 e D (*);
34 per le unit� immobiliari comprese nella categoria catastale C/1;
140 per le unit� immobiliari comprese nella categoria catastale B.
(*) Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile dovr� essere calcolata sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l�applicazione dei coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministero dell�Economia e delle Finanze (del 9/3/2010, G.U. n. 69, del 24/3/2010).
AREE FABBRICABILI
1) Detrazione ordinaria
Per l�unit� immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le eventuali unit� immobiliari costituenti pertinenze della medesima, spetta una detrazione dall�imposta complessivamente dovuta per tali unit�, pari ad Euro 103,29.
2) Detrazione maggiorata
L�importo della suddetta detrazione � elevato ad Euro 258,23, per i soggetti passivi di seguito specificati:
a) pensionati o coniugati con soggetto pensionato, in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti nel Comune di Fiesole;
- essere proprietari, su tutto il territorio nazionale, unicamente dell�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;
- che il reddito complessivo lordo, escluso il reddito dei fabbricati derivante dal possesso dell�abitazione principale e di sue eventuali pertinenze, del loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, prodotto nell�anno 2010, non sia stato superiore a:
- Euro 11.362,05 se il nucleo � composto da un solo componente;
- Euro 14.460,79 se il nucleo � composto da due componenti;
- Euro 17.559,53 se il nucleo � composto da tre o pi� componenti.
b) proprietari di immobili che abbiano provveduto all�installazione ed attivazione di sistemi fotovoltaici con potenza di almeno 2 KWp nell�abitazione principale.
Per poter fruire della maggiore detrazione di Euro 258,23, i soggetti interessati dovranno presentare al Comune, entro il 16 dicembre 2011 ed a pena di decadenza dal beneficio, apposita domanda (�domanda di fruizione della maggiore detrazione d�imposta per l�abitazione principale, appartenente a categoria catastale A1 o A8 o A9� o �domanda di fruizione della maggiore detrazione di imposta per l�abitazione principale, appartenente a categoria catastale A1 o A8 o A9, dotata di sistema fotovoltaico�) contenente dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n� 445/2000, di essere nelle condizioni prima indicate.
I modelli di domanda sono disponibili presso l�Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune oppure nel sito Internet (http://www.comune.fiesole.fi.it).
Si ricorda che, con Deliberazione della Giunta Comunale, del 21/4/2010, n� 55, i soggetti che abbiano gi� presentato le predette autocertificazioni negli anni 2009 e 2010, entro il termine previsto, sono esonerati dal ripresentare l�autocertificazione, nei casi in cui le condizioni e il possesso dei requisiti per il godimento del beneficio siano rimasti integralmente invariati rispetto a quanto gi� autocertificato per i medesimi anni.
E�, invece, fatto obbligo per i soggetti, le cui condizioni o il cui possesso dei requisiti previsti, gi� autocertificati per l�anno 2009 e 2010, siano venuti o vengano meno durante l�anno 2011, di darne opportuna comunicazione scritta al Comune, entro il termine prima indicato (Il modello �Comunicazione cessazione beneficio� � disponibile presso l�Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune oppure nel sito Internet (http://www.comune.fiesole.fi.it).
Le detrazioni d�imposta spettanti sono da rapportarsi al periodo dell�anno durante il quale si � protratta la destinazione ad abitazione principale; se l�unit� immobiliare � adibita ad abitazione principale da pi� soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, le detrazioni devono essere suddivise, in parti uguali tra loro, indipendentemente dalla quota di propriet� o di altro diritto reale. Nel caso di unit� immobiliare, costituente ex casa coniugale, le detrazioni spettano in proporzione alla quota di abitazione posseduta, fermo restando che il soggetto passivo non assegnatario non sia titolare del diritto di propriet� o di altro diritto reale su altro immobile, destinato ad abitazione, situato nel comune.
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I terreni agricoli, su tutto il territorio Comunale di Fiesole, sono esenti dall'I.C.I. ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 504/92.
Se i terreni possiedono invece le caratteristiche di aree fabbricabili, cio� aree utilizzabili a scopo edificatorio, deve essere versata l�imposta.
Si informa che con l�art. 3, lettera b), del vigente �Regolamento Comunale per l�applicazione dell�Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)� sono state previste particolari condizioni al fine di considerare agricoli i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, ancorch� detti immobili siano utilizzabili a scopo edificatorio.
RIDUZIONI D�IMPOSTA
L�imposta � ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell�anno durante il quale sussistono dette condizioni. L�inagibilit� o inabitabilit� deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione.
Al fine di verificare il diritto a tale riduzione si rinvia alle disposizioni di cui all�art. 7 del vigente �Regolamento Comunale per l�applicazione dell�Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)�.
VERSAMENTO DELL�IMPOSTA
Chi deve effettuarlo
Obbligato al versamento dell�imposta � il proprietario di fabbricati ed aree fabbricabili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l�attivit�.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo � il locatario. In caso di fabbricati di cui all�art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92, il locatario assume la qualit� di soggetto passivo a decorrere dal 1� gennaio dell�anno successivo a quello nel corso del quale � stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
Si precisa che, nel caso in cui l�imposta risulti dovuta per pi� immobili ubicati nel Comune, il contribuente � tenuto ad effettuare un unico versamento per l�imposta complessivamente dovuta, con una delle modalit� ed entro i termini, pi� avanti indicati.
Ai sensi dell�art.11, comma 5, del vigente Regolamento Comunale in materia I.C.I., si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purch� la somma complessivamente versata corrisponda all�imposta totale dovuta relativa alla contitolarit� e fermo restando, in caso di insufficiente o tardivo versamento, che i provvedimenti diretti al recupero della maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni, saranno emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso o di altro diritto reale.
Come effettuarlo
Il versamento dell�imposta, al Comune di Fiesole, pu� essere effettuato con una delle seguenti modalit�:
- con l�apposito bollettino di c/c postale n� 88728027 intestato a �EQUITALIA CERIT SPA FIESOLE � FI � ICI�;
Si ricorda che i bollettini gi� in uso fino all�anno 2008 non sono pi� utilizzabili.
Riguardo alla compilazione del bollettino di versamento si pone in particolare evidenza che l�importo dell�imposta dovuta, relativa alle eventuali unit� immobiliari costituenti pertinenze dell�abitazione principale, deve essere sempre indicato o ricompreso nello spazio dedicato agli �Altri fabbricati�.
Tale modalit� di versamento pu� essere effettuata: presso qualsiasi ufficio postale e presso gli sportelli dell�affidatario della riscossione EQUITALIA CERIT S.p.A. � Via Baracca, 134/a � Firenze.
- con Modello F24
Con il Modello F24 � possibile, effettuare la compensazione del debito I.C.I. con altri crediti (Irpef, Iva, Inps, ecc..), oppure il versamento contestuale dell�I.C.I. e di altri tributi, oppure soltanto il versamento dell�I.C.I.
Per la compilazione del Modello, nella �SEZIONE I.C.I. ED ALTRI TRIBUTI LOCALI� i codici da utilizzare sono i seguenti:
Codice Comune: D575 (Comune di Fiesole)
Codici Tributo:
3901 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per l�abitazione principale.
3903 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili.
3904 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati, comprese eventuali pertinenze dell�abitazione principale.
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Nel caso di ravvedimento operoso, per mancato o insufficiente versamento, dovranno essere utilizzati i seguenti Codici tributo:
3906 - imposta comunale sugli immobili (ICI) - Interessi
3907 - imposta comunale sugli immobili (ICI) � Sanzioni
La colonna �importo a credito compensati�, presente nella sezione, non deve essere mai utilizzata.
Tale modalit� di versamento pu� essere effettuata presso gli Uffici Postali e gli Istituti di Credito, ove � reperibile anche il Modello F24.
Si ricorda, comunque, che l�importo da pagare deve essere effettuato con arrotondamento all�euro per difetto se la frazione � pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (Es. 80,49 = 80,00 / 80,50 = 81,00).
Si ricorda, inoltre, che se l�ammontare complessivo dell�imposta dovuta, per l�intero anno, non supera Euro 2,07, nessun versamento in acconto o a saldo deve essere effettuato. Il versamento in acconto non deve essere effettuato, quando il relativo importo risulta uguale o inferiore a Euro 2,07; nel caso che il versamento in acconto non sia stato effettuato per il predetto motivo, l�importo non versato deve comunque essere corrisposto in sede di versamento a saldo, se l�ammontare complessivo dell�imposta dovuta, per l�intero anno, supera l�anzidetto limite.
Quando effettuarlo
Il versamento deve essere effettuato:
- 1^ rata (acconto): entro il 16 giugno 2011
l�importo deve essere pari al 50% dell�imposta dovuta calcolata sulla base dell�aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell�anno precedente.
- 2^ rata (saldo): dal 1� al 16 dicembre 2011
l�importo deve essere pari al saldo dell�imposta dovuta per l�intero anno 2011, con eventuale conguaglio sulla 1^ rata versata.
- Unica soluzione: entro il 16 giugno 2011
il contribuente ha facolt� di versare l�imposta complessivamente dovuta in unica soluzione, effettuando il calcolo con le aliquote e le detrazioni d�imposta, vigenti per l�anno in corso.
Quando il pagamento � effettuato in ritardo
Nel caso di tardivo o omesso versamento dell�imposta, � possibile la regolarizzazione spontanea tramite il �ravvedimento operoso�, che consente di sanare la violazione, entro certi termini, con l� applicazione degli interessi legali e di una sanzione in misura ridotta, sempreche� la violazione non sia stata gi� constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivit� amministrative di accertamento, delle quali il contribuente o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
La misura della sanzione che � del 30%, da commisurarsi sull�imposta dovuta, si riduce:
a) al 3 % dell�imposta dovuta, se il versamento � effettuato entro 30 giorni, dalla scadenza prevista per il pagamento;
b) al 3,75 % dell�imposta dovuta, se il versamento � effettuato oltre il 30� giorno, dalla scadenza prevista per il pagamento ma, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI, relativa all�anno in cui l�imposta doveva essere versata oppure entro un anno, dalla scadenza prevista per il pagamento, se la dichiarazione ICI non doveva essere presentata.
Gli interessi legali, che dal 1/1/2011 sono del 1,5 %, da commisurarsi sull�imposta dovuta, devono essere rapportati ai giorni di ritardo.
Pertanto, nel caso di ravvedimento, per determinare l�importo effettivamente da versare, dovr� essere sommato all�imposta dovuta anche l�ammontare della sanzione e degli interessi legali.
Esempi di regolarizzazione � Imposta dovuta � 136,60:
1) Versamento effettuato con 20 giorni di ritardo rispetto alla scadenza prevista
� 136,60 (imposta dovuta) + � 4,10 (sanzione calcolata al 3 %) + � 0,11 (interessi legali calcolati [136,60 x 1,5 x 20]: 36500) = � 140,81 (totale dovuto) da arrotondarsi a � 141,00 (importo effettivo del versamento).
2) Versamento effettuato con 87 giorni di ritardo rispetto alla scadenza prevista
� 136,60 (imposta dovuta) + � 5,12 ( sanzione calcolata al 3,75 %) + � 0,49 (interessi legali calcolati [136,60 x 1,5 x 87] : 36500) = � 142,21 (totale dovuto) da arrotondarsi a � 142,00 (importo effettivo del versamento).
Nella compilazione dei modelli di versamento, oltre a seguire le istruzioni e modalit� di compilazione riportate nei medesimi, dovr� aversi cura in particolare di:
- utilizzazione dell�apposito bollettino di conto corrente postale : l�importo da versare � l�importo effettivo del versamento (comprensivo anche di sanzione ed interessi e gi� arrotondato), nel corrispondente spazio del settore �Importi riferiti a� indicare soltanto l�importo dell�imposta dovuta (senza arrotondamenti), contrassegnare la casella �ravvedimento�;
- utilizzazione del Modello F24: nella �Sezione ICI ed altri tributi locali�, contrassegnare la casella �Ravv.�, riportare su righi diversi l�importo dell�imposta dovuta, della sanzione e degli interessi, senza arrotondamenti, indicando in corrispondenza di ciascun rigo, nello spazio �Codice tributo�, il relativo codice che � rilevabile al precedente paragrafo �Come e dove effettuarlo�.
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Come e quando presentarla
La dichiarazione deve essere effettuata con apposito modello, approvato con D.M. del 12/5/2009, seguendo le apposite istruzioni di compilazione.
La dichiarazione pu� essere:
- consegnata direttamente al Servizio Entrate � Via San Francesco, 3 � Fiesole, senza utilizzo di alcuna busta;
oppure
- spedita in busta chiusa, a mezzo servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, �Al Servizio Entrate del Comune di Fiesole� � Piazza Mino da Fiesole, 26 � 50014 Fiesole, riportando sulla busta la dicitura �Dichiarazione ICI 2010� (in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui � consegnata all�ufficio postale).
Si ricorda che l� �Originale per il Comune� e la �Copia per l�elaborazione meccanografica�, della dichiarazione, devono essere consegnate oppure spedite, unitamente.
La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all�anno 2010.
STAMPATI
I vari stampati occorrenti sono reperibili, come segue:
Bollettini di c.c.postale:
- U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) � Via Portigiani, 3 � Fiesole.
- Servizio Entrate � Via San Francesco, 3 � Fiesole.
- Centro Incontri � Via Romena, 58 � Compiobbi.
- Qualsiasi ufficio postale del Territorio Comunale.
Modello F24:
- Qualsiasi Istituto di credito o ufficio postale.
Dichiarazione I.C.I. e relative istruzioni per la compilazione:
- U.R.P. (Ufficio Relazioni con Pubblico) � Via Portigiani, 3 � Fiesole.
- Servizio Entrate � Via San Francesco, 3 � Fiesole.
- Centro Incontri � Via Romena, 58 � Compiobbi.
Modelli per autocertificazione, domanda, comunicazione cessazione beneficio e domanda di rimborso:
- U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) � Via Portigiani, 3 � Fiesole
- Servizio Entrate � Via San Francesco, 3 � Fiesole
- Scaricabili dal sito Internet www.comune.fiesole.fi.it
U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) - Via Portigiani, 3 � Fiesole - Tel. 055/599478 � aperto: dal luned� al venerd� ore 8,00 � 13,00 ed il gioved� anche dalle ore 14,00 - 18,30.
Fiesole, l� 13 aprile 2011