I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2011
GUIDA INFORMATIVA
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
Il vigente “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)”, in vigore dal 1/1/2008, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27/03/2008, n°24 (consultabile sul sito Internet del Comune www.comune.fiesole.fi.it).
ESENZIONE ICI PRIMA CASA
Per effetto del D.L. n° 93/2008, convertito, con modificazioni, in L. n° 126/2008, è esclusa dall’applicazione dell’imposta l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché quelle ad essa assimilate dal Comune con il regolamento vigente, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
Pertanto, sono esenti dall’applicazione dell’ICI, nel Comune di Fiesole, le seguenti unità immobiliari:
- unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che, quindi, salvo prova contraria, risultino ivi iscritti anagraficamente;
- unità immobiliari, ancorché distintamente iscritte in catasto classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, purché costituenti pertinenze dell’abitazione principale e, quindi, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione medesima;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliare costituente ex casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non assegnatario, non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile, destinato ad abitazione principale, situato nello stesso Comune;
- unità immobiliare adibita ad abitazione e concessa in uso gratuito a parenti, in linea retta di primo grado (genitori e figli) o secondo grado (nonni e nipoti) oppure in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle), che la utilizzano come abitazione principale e che quindi risultino ivi iscritti anagraficamente; per tale unità immobiliare i soggetti interessati dovranno presentare al Comune, entro il 16 dicembre 2011, apposita autocertificazione ai fini del riconoscimento dell’esonero (Il modello contenente l’autocertificazione è disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune oppure nel sito Internet (http://www.comune.fiesole.fi.it).
Si ricorda che, con Deliberazione della Giunta Comunale, del 21/4/2010, n° 55, i soggetti che abbiano già presentato le predette autocertificazioni negli anni 2009 e 2010, entro il termine previsto, sono esonerati dal ripresentare l’autocertificazione, nei casi in cui le condizioni e il possesso dei requisiti per il godimento del beneficio siano rimasti integralmente invariati rispetto a quanto già autocertificato per i medesimi anni.
E’, invece, fatto obbligo per i soggetti, le cui condizioni o il cui possesso dei requisiti previsti, già autocertificati per l’anno 2009 e 2010, siano venuti o vengano meno durante l’anno 2011, di darne opportuna comunicazione scritta al Comune, entro il termine prima indicato (Il modello “Comunicazione cessazione beneficio” è disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune oppure nel sito Internet (http://www.comune.fiesole.fi.it).
Sono, invece, soggette all’Imposta le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici) e le relative pertinenze, anche se costituenti abitazione principale, per le quali, comunque, è riconosciuta la relativa detrazione d’imposta.
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Per l’ ANNO 2011 le aliquote sono rimaste invariate nelle misure sottoindicate, già vigenti dall’anno 2007 (Deliberazione del Consiglio Comunale del 1/3/2007, n° 10):
1) Unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze Sono considerate tali: l’unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente; - l’unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente e che quindi risulta ivi iscritto anagraficamente; - l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata; - l’unità immobiliare, costituente ex casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non assegnatario, non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile, destinato ad abitazione, situato nel comune. - le unità immobiliari, ancorchè distintamente iscritte in catasto, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 purchè costituenti pertinenze dell’abitazione principale. |
Aliquota ridotta |
6,5 °/°° per mille |
2) Unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in uso gratuito a parenti Sono considerate tali le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, in linea retta di primo grado (padre e figlio) o secondo grado (nonno e nipote) oppure in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle), che le utilizzano come abitazione principale con relative pertinenze e che quindi risultino ivi iscritti anagraficamente. (*) |
Aliquota ridotta |
6,5 °/°° per mille |
3) Unità immobiliari adibite ad abitazione concesse in locazione Sono considerate tali esclusivamente le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, con contratto-tipo concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. n° 431/98. (*) |
Aliquota agevolata |
6,5 °/°° per mille |
4) Unità immobiliari di abitazione non locate Sono considerate tali le unità immobiliari destinate ad uso abitativo non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. |
Aliquota maggiorata |
9 °/°° per mille |
5) Altri immobili Tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati precedentemente. |
Aliquota ordinaria |
7 °/°° per mille |
(*) Per poter fruire dell’aliquota di cui ai punti 2) e 3), i soggetti interessati dovranno presentare al Comune, entro il 16 dicembre 2011 ed a pena di decadenza dal beneficio, apposita domanda (“domanda di fruizione dell’aliquota ridotta per abitazione, appartenente a categoria catastale A1 o A8 o A9, concessa in uso gratuito a parenti” o “domanda di fruizione dell’aliquota agevolata per abitazione concessa in locazione”) contenente dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, di essere in possesso dei requisiti previsti. |
I modelli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune oppure nel sito Internet (http://www.comune.fiesole.fi.it). Si ricorda che, con Deliberazione della Giunta Comunale, del 21/4/2010, n° 55, i soggetti che abbiano già presentato le predette autocertificazioni negli anni 2009 e 2010, entro il termine previsto, sono esonerati dal ripresentare l’autocertificazione, nei casi in cui le condizioni e il possesso dei requisiti per il godimento del beneficio siano rimasti integralmente invariati rispetto a quanto già autocertificato per i medesimi anni. E’, invece, fatto obbligo per i soggetti, le cui condizioni o il cui possesso dei requisiti previsti, già autocertificati per l’anno 2009 e 2010, siano venuti o vengano meno durante l’anno 2011, di darne opportuna comunicazione scritta al Comune, entro il termine prima indicato (Il modello “Comunicazione cessazione beneficio” è disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune oppure nel sito Internet (http://www.comune.fiesole.fi.it). |
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Al fine di determinare l’imposta dovuta, la base imponibile, sulla quale applicare l’aliquota, è determinata come segue:
FABBRICATI
Rendita catastale aumentata del 5% (ai sensi dell’art.3, comma 48, della Legge n.662/1996) moltiplicata per:
100 per le unità immobiliari comprese nelle categorie catastali da A/1 a A/9, A/11 e da C/2 a C/7;
50 per le unità immobiliari comprese nelle categorie catastali A/10 e D (*);
34 per le unità immobiliari comprese nella categoria catastale C/1;
140 per le unità immobiliari comprese nella categoria catastale B.
(*) Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile dovrà essere calcolata sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l’applicazione dei coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (del 9/3/2010, G.U. n. 69, del 24/3/2010).
AREE FABBRICABILI
1) Detrazione ordinaria
Per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le eventuali unità immobiliari costituenti pertinenze della medesima, spetta una detrazione dall’imposta complessivamente dovuta per tali unità, pari ad Euro 103,29.
2) Detrazione maggiorata
L’importo della suddetta detrazione è elevato ad Euro 258,23, per i soggetti passivi di seguito specificati:
a) pensionati o coniugati con soggetto pensionato, in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti nel Comune di Fiesole;
- essere proprietari, su tutto il territorio nazionale, unicamente dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;
- che il reddito complessivo lordo, escluso il reddito dei fabbricati derivante dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze, del loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, prodotto nell’anno 2010, non sia stato superiore a:
- Euro 11.362,05 se il nucleo è composto da un solo componente;
- Euro 14.460,79 se il nucleo è composto da due componenti;
- Euro 17.559,53 se il nucleo è composto da tre o più componenti.
b) proprietari di immobili che abbiano provveduto all’installazione ed attivazione di sistemi fotovoltaici con potenza di almeno 2 KWp nell’abitazione principale.
Per poter fruire della maggiore detrazione di Euro 258,23, i soggetti interessati dovranno presentare al Comune, entro il 16 dicembre 2011 ed a pena di decadenza dal beneficio, apposita domanda (“domanda di fruizione della maggiore detrazione d’imposta per l’abitazione principale, appartenente a categoria catastale A1 o A8 o A9” o “domanda di fruizione della maggiore detrazione di imposta per l’abitazione principale, appartenente a categoria catastale A1 o A8 o A9, dotata di sistema fotovoltaico”) contenente dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, di essere nelle condizioni prima indicate.
I modelli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune oppure nel sito Internet (http://www.comune.fiesole.fi.it).
Si ricorda che, con Deliberazione della Giunta Comunale, del 21/4/2010, n° 55, i soggetti che abbiano già presentato le predette autocertificazioni negli anni 2009 e 2010, entro il termine previsto, sono esonerati dal ripresentare l’autocertificazione, nei casi in cui le condizioni e il possesso dei requisiti per il godimento del beneficio siano rimasti integralmente invariati rispetto a quanto già autocertificato per i medesimi anni.
E’, invece, fatto obbligo per i soggetti, le cui condizioni o il cui possesso dei requisiti previsti, già autocertificati per l’anno 2009 e 2010, siano venuti o vengano meno durante l’anno 2011, di darne opportuna comunicazione scritta al Comune, entro il termine prima indicato (Il modello “Comunicazione cessazione beneficio” è disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune oppure nel sito Internet (http://www.comune.fiesole.fi.it).
Le detrazioni d’imposta spettanti sono da rapportarsi al periodo dell’anno durante il quale si è protratta la destinazione ad abitazione principale; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, le detrazioni devono essere suddivise, in parti uguali tra loro, indipendentemente dalla quota di proprietà o di altro diritto reale. Nel caso di unità immobiliare, costituente ex casa coniugale, le detrazioni spettano in proporzione alla quota di abitazione posseduta, fermo restando che il soggetto passivo non assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile, destinato ad abitazione, situato nel comune.
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I terreni agricoli, su tutto il territorio Comunale di Fiesole, sono esenti dall'I.C.I. ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 504/92.
Se i terreni possiedono invece le caratteristiche di aree fabbricabili, cioè aree utilizzabili a scopo edificatorio, deve essere versata l’imposta.
Si informa che con l’art. 3, lettera b), del vigente “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)” sono state previste particolari condizioni al fine di considerare agricoli i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, ancorchè detti immobili siano utilizzabili a scopo edificatorio.
RIDUZIONI D’IMPOSTA
L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione.
Al fine di verificare il diritto a tale riduzione si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 7 del vigente “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)”.
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
Chi deve effettuarlo
Obbligato al versamento dell’imposta è il proprietario di fabbricati ed aree fabbricabili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo é il locatario. In caso di fabbricati di cui all’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale é stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
Si precisa che, nel caso in cui l’imposta risulti dovuta per più immobili ubicati nel Comune, il contribuente è tenuto ad effettuare un unico versamento per l’imposta complessivamente dovuta, con una delle modalità ed entro i termini, più avanti indicati.
Ai sensi dell’art.11, comma 5, del vigente Regolamento Comunale in materia I.C.I., si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè la somma complessivamente versata corrisponda all’imposta totale dovuta relativa alla contitolarità e fermo restando, in caso di insufficiente o tardivo versamento, che i provvedimenti diretti al recupero della maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni, saranno emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso o di altro diritto reale.
Come effettuarlo
Il versamento dell’imposta, al Comune di Fiesole, può essere effettuato con una delle seguenti modalità:
- con l’apposito bollettino di c/c postale n° 88728027 intestato a “EQUITALIA CERIT SPA FIESOLE – FI – ICI”;
Si ricorda che i bollettini già in uso fino all’anno 2008 non sono più utilizzabili.
Riguardo alla compilazione del bollettino di versamento si pone in particolare evidenza che l’importo dell’imposta dovuta, relativa alle eventuali unità immobiliari costituenti pertinenze dell’abitazione principale, deve essere sempre indicato o ricompreso nello spazio dedicato agli “Altri fabbricati”.
Tale modalità di versamento può essere effettuata: presso qualsiasi ufficio postale e presso gli sportelli dell’affidatario della riscossione EQUITALIA CERIT S.p.A. – Via Baracca, 134/a – Firenze.
- con Modello F24
Con il Modello F24 è possibile, effettuare la compensazione del debito I.C.I. con altri crediti (Irpef, Iva, Inps, ecc..), oppure il versamento contestuale dell’I.C.I. e di altri tributi, oppure soltanto il versamento dell’I.C.I.
Per la compilazione del Modello, nella “SEZIONE I.C.I. ED ALTRI TRIBUTI LOCALI” i codici da utilizzare sono i seguenti:
Codice Comune: D575 (Comune di Fiesole)
Codici Tributo:
3901 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’abitazione principale.
3903 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili.
3904 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati, comprese eventuali pertinenze dell’abitazione principale.
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Nel caso di ravvedimento operoso, per mancato o insufficiente versamento, dovranno essere utilizzati i seguenti Codici tributo:
3906 - imposta comunale sugli immobili (ICI) - Interessi
3907 - imposta comunale sugli immobili (ICI) – Sanzioni
La colonna “importo a credito compensati”, presente nella sezione, non deve essere mai utilizzata.
Tale modalità di versamento può essere effettuata presso gli Uffici Postali e gli Istituti di Credito, ove è reperibile anche il Modello F24.
Si ricorda, comunque, che l’importo da pagare deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (Es. 80,49 = 80,00 / 80,50 = 81,00).
Si ricorda, inoltre, che se l’ammontare complessivo dell’imposta dovuta, per l’intero anno, non supera Euro 2,07, nessun versamento in acconto o a saldo deve essere effettuato. Il versamento in acconto non deve essere effettuato, quando il relativo importo risulta uguale o inferiore a Euro 2,07; nel caso che il versamento in acconto non sia stato effettuato per il predetto motivo, l’importo non versato deve comunque essere corrisposto in sede di versamento a saldo, se l’ammontare complessivo dell’imposta dovuta, per l’intero anno, supera l’anzidetto limite.
Quando effettuarlo
Il versamento deve essere effettuato:
- 1^ rata (acconto): entro il 16 giugno 2011
l’importo deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
- 2^ rata (saldo): dal 1° al 16 dicembre 2011
l’importo deve essere pari al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2011, con eventuale conguaglio sulla 1^ rata versata.
- Unica soluzione: entro il 16 giugno 2011
il contribuente ha facoltà di versare l’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione, effettuando il calcolo con le aliquote e le detrazioni d’imposta, vigenti per l’anno in corso.
Quando il pagamento è effettuato in ritardo
Nel caso di tardivo o omesso versamento dell’imposta, è possibile la regolarizzazione spontanea tramite il “ravvedimento operoso”, che consente di sanare la violazione, entro certi termini, con l’ applicazione degli interessi legali e di una sanzione in misura ridotta, sempreche’ la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali il contribuente o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
La misura della sanzione che è del 30%, da commisurarsi sull’imposta dovuta, si riduce:
a) al 3 % dell’imposta dovuta, se il versamento è effettuato entro 30 giorni, dalla scadenza prevista per il pagamento;
b) al 3,75 % dell’imposta dovuta, se il versamento è effettuato oltre il 30° giorno, dalla scadenza prevista per il pagamento ma, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI, relativa all’anno in cui l’imposta doveva essere versata oppure entro un anno, dalla scadenza prevista per il pagamento, se la dichiarazione ICI non doveva essere presentata.
Gli interessi legali, che dal 1/1/2011 sono del 1,5 %, da commisurarsi sull’imposta dovuta, devono essere rapportati ai giorni di ritardo.
Pertanto, nel caso di ravvedimento, per determinare l’importo effettivamente da versare, dovrà essere sommato all’imposta dovuta anche l’ammontare della sanzione e degli interessi legali.
Esempi di regolarizzazione – Imposta dovuta € 136,60:
1) Versamento effettuato con 20 giorni di ritardo rispetto alla scadenza prevista
€ 136,60 (imposta dovuta) + € 4,10 (sanzione calcolata al 3 %) + € 0,11 (interessi legali calcolati [136,60 x 1,5 x 20]: 36500) = € 140,81 (totale dovuto) da arrotondarsi a € 141,00 (importo effettivo del versamento).
2) Versamento effettuato con 87 giorni di ritardo rispetto alla scadenza prevista
€ 136,60 (imposta dovuta) + € 5,12 ( sanzione calcolata al 3,75 %) + € 0,49 (interessi legali calcolati [136,60 x 1,5 x 87] : 36500) = € 142,21 (totale dovuto) da arrotondarsi a € 142,00 (importo effettivo del versamento).
Nella compilazione dei modelli di versamento, oltre a seguire le istruzioni e modalità di compilazione riportate nei medesimi, dovrà aversi cura in particolare di:
- utilizzazione dell’apposito bollettino di conto corrente postale : l’importo da versare è l’importo effettivo del versamento (comprensivo anche di sanzione ed interessi e già arrotondato), nel corrispondente spazio del settore “Importi riferiti a” indicare soltanto l’importo dell’imposta dovuta (senza arrotondamenti), contrassegnare la casella “ravvedimento”;
- utilizzazione del Modello F24: nella “Sezione ICI ed altri tributi locali”, contrassegnare la casella “Ravv.”, riportare su righi diversi l’importo dell’imposta dovuta, della sanzione e degli interessi, senza arrotondamenti, indicando in corrispondenza di ciascun rigo, nello spazio “Codice tributo”, il relativo codice che è rilevabile al precedente paragrafo “Come e dove effettuarlo”.
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Come e quando presentarla
La dichiarazione deve essere effettuata con apposito modello, approvato con D.M. del 12/5/2009, seguendo le apposite istruzioni di compilazione.
La dichiarazione può essere:
- consegnata direttamente al Servizio Entrate – Via San Francesco, 3 – Fiesole, senza utilizzo di alcuna busta;
oppure
- spedita in busta chiusa, a mezzo servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, “Al Servizio Entrate del Comune di Fiesole” – Piazza Mino da Fiesole, 26 – 50014 Fiesole, riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione ICI 2010” (in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale).
Si ricorda che l’ “Originale per il Comune” e la “Copia per l’elaborazione meccanografica”, della dichiarazione, devono essere consegnate oppure spedite, unitamente.
La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2010.
STAMPATI
I vari stampati occorrenti sono reperibili, come segue:
Bollettini di c.c.postale:
- U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) – Via Portigiani, 3 – Fiesole.
- Servizio Entrate – Via San Francesco, 3 – Fiesole.
- Centro Incontri – Via Romena, 58 – Compiobbi.
- Qualsiasi ufficio postale del Territorio Comunale.
Modello F24:
- Qualsiasi Istituto di credito o ufficio postale.
Dichiarazione I.C.I. e relative istruzioni per la compilazione:
- U.R.P. (Ufficio Relazioni con Pubblico) – Via Portigiani, 3 – Fiesole.
- Servizio Entrate – Via San Francesco, 3 – Fiesole.
- Centro Incontri – Via Romena, 58 – Compiobbi.
Modelli per autocertificazione, domanda, comunicazione cessazione beneficio e domanda di rimborso:
- U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) – Via Portigiani, 3 – Fiesole
- Servizio Entrate – Via San Francesco, 3 – Fiesole
- Scaricabili dal sito Internet www.comune.fiesole.fi.it
U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) - Via Portigiani, 3 – Fiesole - Tel. 055/599478 – aperto: dal lunedì al venerdì ore 8,00 – 13,00 ed il giovedì anche dalle ore 14,00 - 18,30.
Fiesole, lì 13 aprile 2011