1) Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze Sono considerate tali: l’unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente; - l’unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente e che quindi risulta ivi iscritto anagraficamente; - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; - l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata; - l’unità immobiliare, costituente ex casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non assegnatario, non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile, destinato ad abitazione, situato nel comune. (Novità dal 2008) - le unità immobiliari, ancorchè distintamente iscritte in catasto, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 purchè costituenti pertinenze dell’abitazione principale. |
Aliquota ridotta |
6,5 °/°° per mille |
2) Unità immobiliari adibite ad abitazione concesse in uso gratuito a parenti Sono considerate tali le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, in linea retta di primo grado (padre e figlio) o secondo grado (nonno e nipote) oppure in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle), che le utilizzano come abitazione principale con relative pertinenze e che quindi risultino ivi iscritti anagraficamente. (*) |
Aliquota ridotta |
6,5 °/°° per mille |
3) Unità immobiliari adibite ad abitazione concesse in locazione Sono considerate tali esclusivamente le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, con contratto-tipo concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. n° 431/98. (*) |
Aliquota agevolata |
6,5 °/°° per mille |
4) Unità immobiliari di abitazione non locate Sono considerate tali le unità immobiliari destinate ad uso abitativo non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. |
Aliquota maggiorata |
9 °/°° per mille |
5) Altri immobili Tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati precedentemente. |
Aliquota ordinaria |
7 °/°° per mille |
(*) Per poter fruire dell’aliquota di cui ai punti 2) e 3), i soggetti interessati dovranno presentare al Comune, ENTRO IL 16 DICEMBRE 2008 ed a pena di decadenza dal beneficio, apposita domanda (“domanda di fruizione dell’aliquota ridotta per abitazione concessa in uso gratuito a parenti” o “domanda di fruizione dell’aliquota agevolata per abitazione concessa in locazione”) contenente l’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, di essere in possesso dei requisiti previsti. |
I modelli di domanda contenenti l’autocertificazione sono disponibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune oppure nel sito Internet (http://www.comune.fiesole.fi.it). BASE IMPONIBILEAl fine di determinare l’imposta dovuta, la base imponibile, sulla quale applicare l’aliquota, è determinata come segue: FABBRICATI Rendita catastale aumentata del 5% (ai sensi dell’art.3, comma 48, della Legge n.662/1996) moltiplicata per: - 100 per le unità immobiliari comprese nelle categorie catastali da A/1 a A/9, A/11 e da C/2 a C/7; - 50 per le unità immobiliari comprese nelle categorie catastali A/10 e D (*); - 34 per le unità immobiliari comprese nella categoria catastale C/1; - 140 per le unità immobiliari comprese nella categoria catastale B. (*) Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile dovrà essere calcolata sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l’applicazione dei coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (del 10/03/2008, G.U. n.65 del 17/03/2008). Pag.2 di 5 AREE FABBRICABILI Il valore venale in comune commercio al 1/1/2008 e, comunque, tenendo presente quanto disposto con l’art.5, commi 3, 4, 5 e 6, del vigente Regolamento comunale in materia di I.C.I. |