N. 194 DEL 21/12/2005
Aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2006
Omissis..
Omissis..
DELIBERA
1) Di confermare, per l’anno 2006, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure, già vigenti per l’anno 2005:
a) aliquota ordinaria del 7 (sette) per mille per gli immobili diversi da quelli di cui alle successive lettere b), c), d), e);
b) aliquota ridotta del 6,5 (sei virgola cinque) per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e come tale definita e considerata dall’art. 8, commi 2 e 3 del vigente Regolamento comunale in materia di I.C.I.;
c) aliquota ridotta del 6,5 (sei virgola cinque) per mille per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, in linea retta di primo o secondo grado oppure in linea collaterale di secondo grado, che la utilizzano come abitazione principale e che quindi risultino ivi iscritti anagraficamente, come previsto dall’art. 8, comma 4, del vigente Regolamento Comunale in materia di I.C.I.;
d) aliquota agevolata del 6,5 (sei virgola cinque) per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto–tipo concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
e) aliquota maggiorata del 9 (nove) per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo, non locate, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
2) Di dare atto che, a norma di quanto disposto con il comma 4, art. 6, del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, per poter fruire dell’aliquota prevista alle lettere c) e d) del precedente punto 1) i soggetti interessati dovranno presentare, entro il termine
previsto per il versamento a saldo dell’imposta dovuta, apposita domanda contenente dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti previsti.
3) Di dare atto che, a norma di quanto disposto con il comma 1, art. 8, del Regolamento Comunale già richiamato, la detrazione d’imposta per l’abitazione principale, prevista nella misura di Euro 103,29, è elevata, per l’anno
a) essere pensionati o coniugati con soggetto pensionato; b) essere residenti nel Comune di Fiesole; c) essere proprietari, su tutto il territorio nazionale, unicamente dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze; d) che il reddito complessivo lordo, escluso il reddito dei fabbricati derivante dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze, del loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, prodotto nell’anno d’imposta precedente, non sia stato superiore a: - Euro 11.362,05 se il nucleo è composto da un solo componente; - Euro 14.460,79 se il nucleo è composto da due componenti; - Euro 17.559,53 se il nucleo è composto da tre o più componenti. e che per poter fruire della maggiore detrazione anzidetta, i soggetti interessati devono presentare, entro il termine previsto per il versamento a saldo dell’imposta dovuta, apposita domanda contenente dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in tutte le condizioni prima indicate. |
Omissis..