d e l i b e r a
1) di stabilire per l’anno 2007 nella misura del 6,6 per mille l’aliquota ordinaria I.C.I. gravante sugli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base imponibile di cui all’art. 5 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504;
2) di stabilire per l’anno 2007 nella misura del 5,2 per mille l’aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile di cui all’art. 5 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'immobile direttamente adibito ad abitazione principale e relative pertinenze stabilmente e durevolmente alla stessa asservite ancorché iscritte in catasto con autonoma rendita nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale e per quelle concesse in uso gratuito, a titolo di abitazione principale, a parenti in linea retta di 1° grado;
3) di stabilire per l’anno 2007 nella misura del 2 per mille l'aliquota ICI gravante sugli immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della Legge 431/98.
4) di stabilire per l’anno 2007 nella misura del 7 per mille l’aliquota I.C.I. gravante sugli alloggi non locati, intendendosi tali quelli vuoti per l’intero anno o tenuti a disposizione del soggetto passivo, sulla base imponibile di cui all’art. 5 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504;
5) di stabilire per l'anno 2007 nella misura del 9 per mille l'aliquota ICI gravante sugli immobili ad uso abitativo non locati, né altrimenti occupati, per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
6) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata, col conseguente trattamento tributario previsto per l’abitazione principale;
7) di stabilire, per l’anno 2007, nella misura del 5,2 per mille l’aliquota I.C.I. a carico degli Enti senza scopo di lucro, ai sensi dell’art. 6 comma 2) del D.L.vo 30.12.1992 n. 504 così come sostituito dall’art. 3 comma 53) della legge 23.12.1996 n. 662 e del regolamento comunale;
8) di stabilire nella misura Euro 130,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. La detrazione non spetta per gli alloggi locati o concessi in uso gratuito. La detrazione non spetta per gli immobili locati ai sensi della Legge 431/98.
9) di elevare la detrazione per l’abitazione principale da euro 130,00 a Euro 258,00 a favore dei soggetti passivi che dimostrino, con propria istanza da presentare all'Ufficio Tributi entro il termine di scadenza della rata di saldo, di trovarsi in una delle seguenti situazioni con indicatore ISEE riferito al 31 dicembre 2005: