GIUNTA COMUNALE
Deliberazione | ||
N. 41 |
del 06/03/06 |
OGGETTO: |
Determinazione aliquote e detrazioni all'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2006. |
L'anno 2006 il giorno 6 nel mese di marzo alle ore 16.00, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori:
(Omissis il verbale)
Presenti |
Assenti | |||
Cappelli Luciana |
Sindaco |
1 |
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Sani Filippo |
Vice Sindaco |
1 |
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Bicchielli Claudio |
Assessore |
1 |
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Cei Maurizio |
Assessore |
1 | ||
Cinquini Antonio Matteo |
Assessore |
1 |
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Frias Mercedes Lourdes |
Assessore |
1 | ||
Giraldi Massimo |
Assessore |
1 |
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Grazzini Renzo |
Assessore |
1 |
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Matteoli Massimo |
Assessore |
1 |
La Sig.ra Cappelli Luciana, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Migani Massimo.
LA GIUNTA COMUNALE,
Premesso:
che dalle norme introdotte dalla legge 662/96 (finanziaria 1997) e dalla legge 27.12.1997, n. 449 (finanziaria 1998) e ulteriormente con gli art. 52, 58 e 59 del D.L.vo 15.12.1997 n. 446, la potestà dei comuni in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è stata notevolmente ampliata e che il Comune di Empoli intende avvalersi di tale potestà, pur sempre nel rispetto delle disposizioni stabilite dal legislatore;
che ai sensi degli articoli 52 e 59 del del D.L.vo 15.12.1997 n. 446, questo Comune si è avvalso della attribuita potestà regolamentare delle proprie entrate, anche di natura tributaria come l’I.C.I., con l'adozione dell'apposito Regolamento comunale per la disciplina generale dell'imposta in oggetto;
che l’art. 27 comma 8) della legge 28.12.2001, n. 448 (finanziaria 2002) stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
che il comma 155 dell’art. 1 della Legge 23/12/2005 n. 266 (Finanziaria 2006) ha differito al 31/3/2006 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2006 da parte degli Enti Locali.
che l’art. 3 commi 48 e 51) della legge 23.12.1996 n. 662, hanno introdotto una rivalutazione nella misura del 5% delle rendite catastali urbane e del 25% per i redditi dominicali ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con effetto dal 1.1.1997 e ciò fino alla entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo;
che occorre così determinare per l’anno 2006, le aliquote I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili), rispetto a quella minima prevista dall’art. 6 comma 2) del D.L.vo 30.12.1992 n. 504 così come modificato dall’art. 3 comma 53) della legge 23.12.1996 n. 662;
che ai sensi dell'art. 42 lett. f) del T.U. sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.L.vo 18.8.2000, n. 267, competente alla determinazione delle relative aliquote è la Giunta Comunale;
Considerata l’esigenza di garantire un gettito adeguato alle necessità di bilancio e di incentivare i proprietari di immobili a concedere in locazione gli alloggi sfitti, nonché di interventi a favore di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale con riferimento all'indicatore ISEE;
Valutate le esigenze di bilancio per l’anno 2006, sia nel rispetto della condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato ( art. 4 D.L. 8.8.1996 n. 437 convertito con modificazioni con legge 24.10.1996 n. 556 e sia nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, e di altre disposizioni legislative;
Visto l’art. 6 commi 2 e 4 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504, così come sostituito dall’art. 3 comma 53 della legge 23.12.1996 n. 662 il quale prevede la possibilità per il Comune di diversificare, entro il minimo del 4 per mille e il massimo del 7 per mille, l’aliquota da applicare per l’anno 2006 ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
Visto l’art. 2 comma 4 della Legge 9/12/1998 n. 431 il quale prevede la possibilità per il Comune di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni stabilite da accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che hanno provveduto alla definizione di contratti-tipo, così come previsto dall'art. 2 comma 3 della sopracitata Legge 431/98.
Visto il citato art. 2 comma 4 della Legge 431/98 il quale prevede, sempre al fine di promuovere i predetti accordi, la possibilità per i Comuni considerati ad alta tensione abitativa di cui all'art. 1 del D. L 30/12/1988 n. 551, convertito con modificazioni, dalla legge 21/2/1989 n. 61 e s.m, di derogare al limite massimo dell'aliquota ICI stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
Visto l’art. 8 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504 così come sostituito dall’art. 3 comma 55) della legge 23.12.1996 n. 662 e tenuto conto sia degli aumenti degli estimi catastali urbani, sia della detrazione per l’abitazione principale di proprietà; nonché della volontà di stabilire un trattamento privilegiato per le abitazioni principali.
Visto l’art. 8 comma 3) del D.L.vo 30.12.1992 n. 504 cosi come sostituito dall’art. 3 comma 55) della legge 23.12.1996 n. 662 e come integrato dall’art. 3 del D.L. 11.3.1997 n. 50, convertito nella Legge 9/5/1997 n. 122 il quale prevede, fra l’altro, la possibilità di elevare da Euro 103,29 fino Euro 258,23 la detrazione per l’abitazione principale con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;
Visto l’art. 3 comma 56) della legge 23.12.1996 n. 662 il quale prevede di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Ritenuto dover stabilire un trattamento privilegiato anche agli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come abitazione principale, nonché alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, sempre come abitazione principale.
Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 110 nella seduta del 29.12.1998 e successive variazioni e integrazioni;
Ritenuto di dover stabilire per l’anno 2006 le seguenti aliquote ICI, già in vigore per l’anno 2005:
Ritenuto, di dover stabilire l’aliquota agevolata nella misura del 5,2 per mille a favore degli enti senza scopo di lucro, ai sensi dell’art. 6 comma 2) del D.L.vo 30.12.1992 n. 504, così come sostituito dall’art. 3 comma 53) della legge 23.12.1996 n. 662;
Ritenuto, infine, di stabilire in Euro 258,00 la detrazione per l’abitazione principale con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di disagio economico o sociale;
Visto l'art. 1 dell Regolamento ISEE il quale stabilisce che il limite individuale per il conseguimento del diritto alla prestazione agevolata come avanti prevista, venga annualmente stabilito con la stessa deliberazione relativa alla determinazione delle misure tariffarie;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente del Servizio Tributi e dal Ragioniere Capo, ai sensi dell’art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.L.vo 18.8.2000, n. 267;
Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;
A voti unanimi e palesi,
d e l i b e r a
1) di stabilire per l’anno 2006 nella misura del 6,6 per mille l’aliquota ordinaria I.C.I. gravante sugli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base imponibile di cui all’art. 5 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504;
2) di stabilire per l’anno 2006 nella misura del 5,2 per mille l’aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile di cui all’art. 5 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'immobile direttamente adibito ad abitazione principale e relative pertinenze stabilmente e durevolmente alla stessa asservite ancorché iscritte in catasto con autonoma rendita nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale e per quelle concesse in uso gratuito, a titolo di abitazione principale, a parenti in linea retta di 1° grado;
3) di stabilire per l’anno 2006 nella misura del 2 per mille l'aliquota ICI gravante sugli immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della Legge 431/98.
4) di stabilire per l’anno 2006 nella misura del 7 per mille l’aliquota I.C.I. gravante sugli alloggi non locati, intendendosi tali quelli vuoti per l’intero anno o tenuti a disposizione del soggetto passivo, sulla base imponibile di cui all’art. 5 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504;
5) di stabilire per l'anno 2006 nella misura del 9 per mille l'aliquota ICI gravante sugli immobili ad uso abitativo non locati, né altrimenti occupati, per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
6) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata, col conseguente trattamento tributario previsto per l’abitazione principale;
7) di stabilire, per l’anno 2006, nella misura del 5,2 per mille l’aliquota I.C.I. a carico degli Enti senza scopo di lucro, ai sensi dell’art. 6 comma 2) del D.L.vo 30.12.1992 n. 504 così come sostituito dall’art. 3 comma 53) della legge 23.12.1996 n. 662 e del regolamento comunale;
8) di stabilire nella misura Euro 130,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. La detrazione non spetta per gli alloggi locati o concessi in uso gratuito. La detrazione non spetta per gli immobili locati ai sensi della Legge 431/98.
9) di elevare la detrazione per l’abitazione principale da euro 130,00 a Euro 258,00 a favore dei soggetti passivi che dimostrino, con propria istanza da presentare all'Ufficio Tributi entro il termine di scadenza della rata di saldo, di trovarsi in una delle seguenti situazioni con indicatore ISEE riferito al 31 dicembre 2005:
10) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Funzionario responsabile del tributo dr. Lusiana Lari.
Dopodiché la Giunta Comunale, a voti unanimi e palesi,
d e l i b e r a
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4) del T.U. sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.L.vo 18.8.2000, n. 267.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente |
Il Segretario Generale | |
Cappelli Luciana |
Dr. Migani Massimo |
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.
Empoli, 27/03/2006 Il Responsabile Archivio
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