LA GIUNTA COMUNALE                              
 
Visto il D.Lgs. n. 504 del 30/12/92, ad oggetto "Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell' art. 4 L. 421/92" ed in particolare il Capo I concernente l' Imposta Comunale sugli Immobili.
 
Visti gli artt. 6 e 8 del D.Lgs. sopramenzionato, modificato con l'art. 3 commi da 53 a 59 della L. 662/96.
 
Visto il vigente regolamento sull' I.C.I. approvato con deliberazione consiliare nr.19 del 19.03.2001.
 
Considerato che, ai sensi dell'art. 42 - comma 2^ lettera f)- del D.Lgs. n. 267/2000, la competenza in materia di determinazione di tariffe e aliquote é della Giunta Comunale.
 
Visto il D.L. nr.314 del 30.12.2004 art.1 , con il quale viene differito al 28/02/05 , il termine per la deliberazione delle bilancio di previsione per l' anno 2005, da parte degli enti locali.
 
Vista la L. 388/00 art. 53 c. 16, come modificato dall' art. 27 c. 8 della L. 448/01, che differisce, tra l' altro, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell' addizionale comunale all' IRPEF, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
 
Rilevato come, nella determinazione delle aliquote, sia possibile avvalersi delle facoltà previste dall' art. 4 D.L. 437/96, convertito nella L. 556/96, relativamente all' approvazione di aliquote differenziate a seconda delle modalità di utilizzo dell' immobile, nonché delle facoltà previste dalla L. 662/96 art. 3 commi da 53 a 59;
 
Considerato il gettito 2004 dell' I.C.I. e che viene rispettata la condizione posta dal D.L. n. 437/96, convertito nella L. 556/96, in merito al gettito complessivo previsto a seguito dell' applicazione delle aliquote diversificate, che non deve essere inferiore a quello dell'anno precedente;
 
Dato atto che la situazione attuale di bilancio non consente di operare riduzioni delle aliquote vigenti, nè di aumentare le attuali detrazioni;
 
Ritenuto conseguentemente di confermare, per l'anno 2005, le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta:
 
* 5,8 per mille per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (e relativa pertinenza) di persone fisiche soggetti passivi di imposta residenti nel comune;
 
*  7,00 per mille per gli altri immobili;                             
 
* detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e relativa pertinenza) del soggetto passivo in Euro 108,46, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92, come modificato dall'art. 3 - comma 55^ - della legge n. 662/96;
 
* di stabilire ai sensi dell' art. 8 del D. Lgs. 504/92, la detrazione di Euro 215,00 per i nuclei familiari al cui interno sia presente un invalido al 100%, indipendentemente dal reddito complessivo del nucleo familiare stesso;
 
Vista la proposta dell'Ufficio Tributi che si allega al presente atto;
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 - comma 1^ - del T.U. Enti Locali 267/00.
 
Con  voti  unanimi resi nelle forme di legge;                
 
DELIBERA                                   
 
1 - di confermare per l' anno 2005 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti, ai sensi del D.L.vo. 504/92, come modificato dall' art. 3 c. 53 L. 662/96:
 
* 5,8 per mille per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (e relativa pertinenza) di persone fisiche soggetti passivi di imposta residenti nel comune;
 
*  7,00 per mille per gli altri immobili;                    
 
2  -  di  confermare  per  l'anno  2004  la  detrazione  spettante per
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e relativa pertinenza)del soggetto passivo in Euro 108,46 , ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92, come modificato dall'art. 3 - comma 55^ - della legge n. 662/96;
 
3 - di confermare per l'anno 2005, ai sensi dell' art. 8 del D. Lgs. 504/92, la detrazione di Euro 215,00 per i nuclei familiari al cui interno sia presente un invalido al 100%, indipendentemente dal reddito complessivo del nucleo familiare stesso;
 
4 - di stabilire le seguenti modalità e condizioni per usufruire della detrazione di imposta fissata al precedente punto 3):
 
a) la persona invalida al 100% risulti nello stato di famiglia al 01^ gennaio dell' anno di imposta corrispondente;
 
b) sia presentata, contestualmente alla comunicazione di cui al punto precedente, copia di certificato rilasciato dal funzionario medico dell' A.S.L. competente attestante la condizione di invalidità .
 
5 - dare atto che é rispettata la condizione che il gettito complessivo previsto sia almento pari all' ultimo gettito annuale realizzato, come imposto dalla norma di cui sopra;
 
6 - di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - comma 4^ del D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione unanime.
 

L'UFFICIO TRIBUTI
 
Visto il D.Lgs. n. 504 del 30/12/92, ad oggetto "Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell' art. 4 L. 421/92" ed in particolare il Capo I concernente l' Imposta Comunale sugli Immobili.
 
Visti gli artt. 6 e 8 del D.Lgs. sopramenzionato, modificato con l'art. 3 commi da 53 a 59 della L. 662/96.
 
Visto il vigente regolamento sull' I.C.I. approvato con deliberazione consiliare nr.19 del 19.03.2001.
 
Considerato che, ai sensi dell'art. 42 - comma 2^ lettera f)- del D.Lgs. n. 267/2000, la competenza in materia di determinazione di tariffe e aliquote é della Giunta Comunale.
 
Visto il D.L. nr.314 del 30.12.2004 art.1 , con il quale viene differito al 28/02/05 , il termine per la deliberazione delle bilancio di previsione per l' anno 2005, da parte degli enti locali.
 
Vista la L. 388/00 art. 53 c. 16, come modificato dall' art. 27 c. 8 della L. 448/01, che differisce, tra l' altro, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell' addizionale comunale all' IRPEF, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
 
Rilevato come, nella determinazione delle aliquote, sia possibile avvalersi delle facoltà previste dall' art. 4 D.L. 437/96, convertito nella L. 556/96, relativamente all' approvazione di aliquote differenziate a seconda delle modalità di utilizzo dell' immobile, nonché delle facoltà previste dalla L. 662/96 art. 3 commi da 53 a 59;
 
Considerato il gettito 2004 dell' I.C.I. e che viene rispettata la condizione posta dal D.L. n. 437/96, convertito nella L. 556/96, in merito al gettito complessivo previsto a seguito dell' applicazione delle aliquote diversificate, che non deve essere inferiore a quello dell'anno precedente;
 
Dato atto che la situazione attuale di bilancio non consente di operare riduzioni delle aliquote vigenti, nè di aumentare le attuali detrazioni;
 
Ritenuto conseguentemente di confermare, per l'anno 2005, le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta:
 
* 5,8 per mille per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (e relativa pertinenza) di persone fisiche soggetti passivi di imposta residenti nel comune;
 
*  7,00 per mille per gli altri immobili;                            
 
* detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e relativa pertinenza) del soggetto passivo in Euro 108,46, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92, come modificato dall'art. 3 - comma 55^ - della legge n. 662/96;
 
* di stabilire ai sensi dell' art. 8 del D. Lgs. 504/92, la detrazione di Euro 215,00 per i nuclei familiari al cui interno sia presente un invalido al 100%, indipendentemente dal reddito complessivo del nucleo familiare stesso;
 
PROPONE
 
1 - di confermare per l' anno 2005 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti, ai sensi del D.L.vo. 504/92, come modificato dall' art. 3 c. 53 L. 662/96:
 
* 5,8 per mille per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (e relativa pertinenza) di persone fisiche soggetti passivi di imposta residenti nel comune;
 
*  7,00 per mille per gli altri immobili;                    
 
2  -  di  confermare  per  l'anno  2004  la  detrazione  spettante per
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e relativa pertinenza)del soggetto passivo in Euro 108,46 , ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92, come modificato dall'art. 3 - comma 55^ - della legge n. 662/96;
 
3 - di confermare per l'anno 2005, ai sensi dell' art. 8 del D. Lgs. 504/92, la detrazione di Euro 215,00 per i nuclei familiari al cui interno sia presente un invalido al 100%, indipendentemente dal reddito complessivo del nucleo familiare stesso;
 
4 - di stabilire le seguenti modalità e condizioni per usufruire della detrazione di imposta fissata al precedente punto 3):
 
a) la persona invalida al 100% risulti nello stato di famiglia al 01^ gennaio dell' anno di imposta corrispondente;
 
b) sia presentata, contestualmente alla comunicazione di cui al punto precedente, copia di certificato rilasciato dal funzionario medico dell' A.S.L. competente attestante la condizione di invalidità .
 
5 - dare atto che é rispettata la condizione che il gettito complessivo previsto sia almento pari all' ultimo gettito annuale realizzato, come imposto dalla norma di cui sopra.
 
 
                                                                                                                                                    L'UFFICIO TRIBUTI
                                                                                                                                                     (Brunetti Lorella)