PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

COMUNE DI SIGNA – Provincia di Firenze – Codice catastale I728

 

 

 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N. 16 DEL 07/04/2010

 

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2010 – Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 e Bilancio di Previsione Pluriennale 2010-2012 - Approvazione.

 

 

(omissis)

 

 

Si propone:

 

(omissis)

 

 

13)  Di dare atto che, per effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, sono confermate per l’anno 2010 le tariffe, le aliquote, le detrazioni ed i criteri di applicazione vigenti nell’esercizio 2009 per i tributi di competenza comunale, con particolare riferimento all’Imposta Comunale sugli Immobili e all’Addizionale Comunale all’IRPEF.

 

 

 

(omissis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SIGNA – Provincia di Firenze – Codice catastale I728

 

 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N. 29 DEL 30/03/2009

 

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili e addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche – Conferma aliquote per l’anno 2009.

 

 

(omissis)

 

I) Per quel che concerne l’Imposta Comunale sugli Immobili:

 

1) di confermare per l’anno 2009 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili deliberate nell’anno 2008, e precisamente:

 

A) 5.5 per mille per:

 

A.1) le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;

A.2) le pertinenze dell’abitazione principale ancorchè iscritte distintamente in catasto, classificate o classificabili nella categoria catastale C/2, C/6, C/7, nel limite di una unità;

A.3) le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

A.4) le abitazioni concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado e tra fratelli che le utilizzano come abitazione principale a condizione che tale concessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 21 e 47, presentata dal comodante e dal comodatario entro il termine di versamento del saldo dell’imposta, e che il comodatario sia residente; tale dichiarazione vale fino a successiva variazione. E’ necessario riportare sulla dichiarazione i riferimenti catastali dell’immobile. Tale aliquota si applica anche nel caso in cui il comodante sia titolare del diritto di usufrutto sull’abitazione e quando il comodatario sia il nudo proprietario dello stesso immobile;

A.5) le unità immobiliari adibite ad abitazione possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata od occupata, anche temporaneamente a qualsiasi titolo;

A.6) le unità immobiliari adibite ad abitazione possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate od occupate da terzi, anche temporaneamente, a qualsiasi titolo;

A.7) le unità immobiliari adibite ad abitazione locate con contratti di locazione concertati ex art. 2 commi 3,4,5, legge 431/98 a condizione che tale concessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 21 e 47 presentata dal proprietario entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta; tale dichiarazione vale fino a successiva variazione. E’ necessario riportare sulla dichiarazione i riferimenti catastali dell’immobile;

A.8) le unità immobiliari adibite ad abitazione locate con contratti di locazione ad equo canone (ex legge 392/78), ancorchè scaduti, o con procedura di sfratto in corso, a condizione che tale concessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 21 e 47 presentata dal proprietario entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta; tale dichiarazione vale fino a successiva variazione. E’ necessario riportare sulla dichiarazione i riferimenti catastali dell’immobile;

 

B) 7 per mille per:

 

B.1) le unità immobiliari locate a qualsiasi titolo ad enti pubblici o associazioni di volontariato e di pubblica utilità riconosciuti nel territorio a condizione che tale concessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 21 e 47 presentata dal proprietario entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta; tale dichiarazione vale fino a successiva variazione. E’ necessario riportare sulla dichiarazione i riferimenti catastali dell’immobile;

B.2) gli immobili diversi dalle abitazioni;

B.3) i terreni agricoli;

B.4) le pertinenze dell’abitazione principale oltre la prima, le pertinenze di altre abitazioni;

B.5) le unità immobiliari adibite ad abitazione possedute in aggiunta all’abitazione principale o che comunque non costituiscono abitazione principale del soggetto passivo, salvo quanto previsto alla lettera C.1);

B.6) le unità immobiliari adibite ad abitazione locate con contratti di locazione liberi purchè stipulati ai sensi del comma 1 art.2 della legge 431/98 a condizione che tale concessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 21 e 47 presentata dal proprietario entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta; tale dichiarazione vale fino a successiva variazione. E’ necessario riportare sulla dichiarazione i riferimenti catastali dell’immobile;

B.7) le unità immobiliari adibite ad abitazione cedute in comodato gratuito a chiunque non sia ascendente o discendente di primo grado con il soggetto passivo ed in tutti i casi in cui non risultasse il comodatario (o i comodatari) residenti nell’immobile; la concessione deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 21 e 47 presentata dal comodante e dal comodatario entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta; tale dichiarazione vale fino a successiva variazione. E’ necessario riportare sulla dichiarazione i riferimenti catastali dell’immobile;

B.8) le unità immobiliari adibite ad abitazione locate in uso transitorio, temporaneo, turistico, ecc., anche se il conduttore (o i conduttori) risultasse residente nell’immobile, e, comunque, in tutti i casi in cui la locazione non sia riconducibile ai disposti dell’art. 2 della legge 431/98;

B.9) le aree fabbricabili;

 

C) 9 per mille per:

 

C.1) le unità immobiliari adibite ad abitazione non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (dal 1.1.2005 in poi) in base a quanto previsto dall’art.2, comma 4 della legge 431/98;

 

2) di confermare per l’anno 2009 le detrazioni ICI deliberate nel 2008 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, o considerate tali ai sensi dell’art.5 del Regolamento Comunale che disciplina l’ICI,  e precisamente:

 

2.a) € 154,94: detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovino in tutte le seguenti condizioni:

2.a.1) - abbiano compiuto al 31.12.2008 il 65° anno di età;

2.a.2) - siano titolari nell’anno 2008 di un valore ISEE da € 0,00 a € 7.500,00;

2.a.3) - non esercitino attività retribuita di alcun genere;

2.a.4) - siano titolari del diritto di proprietà o titolari di diritti che danno luogo a soggettività passiva ai fini ICI, sull’intero territorio nazionale, della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, compresi garage, cantine, soffitte e simili, purchè annessi all’abitazione principale ed utilizzati in modo durevole al suo servizio. Gli interessati devono far pervenire al Comune, non oltre il termine per il saldo dell’imposta, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 21 e 47, con l’attestazione ISEE.

Alla pertinenza che usufruisce dell’aliquota pari al 5,5 per mille (punto A.2) si applica la eventuale detrazione residua prevista per l’abitazione principale.

 

2.b) € 154,94: soggetti passivi portatori di handicap ai sensi della Legge 05.02.1992 n° 104 " Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione ed i diritti delle persone handicappate". Gli interessati devono far pervenire al Comune non oltre il termine per il saldo dell’imposta una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 21 e 47. Coloro che hanno già presentato tale dichiarazione non sono tenuti a ripresentarla.

Alla pertinenza che usufruisce dell’aliquota pari al 5,5 per mille (punto A.2) si applica la eventuale detrazione residua prevista per l’abitazione principale.

 

2.c) € 103,29: detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli altri contribuenti.

Alla pertinenza che usufruisce dell’aliquota pari al 5,5 per mille (punto A.2) si applica la eventuale detrazione residua prevista per l’abitazione principale.

La detrazione di imposta di € 103,29 si applica - con le stesse modalità vigenti per l’abitazione principale del soggetto passivo (è quindi estesa anche alla eventuale pertinenza classificata o classificabile C/2, C/6, C/7) - anche alle situazioni indicate ai punti A.3 (abitazioni appartenenti a cooperative edilizie), A.5 (abitazioni di anziano o disabile ricoverato), A.6 (abitazioni possedute da cittadini italiani non residenti in Italia), e A.8 (abitazioni locate a equo canone);

 

2.d) € 258,29: detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione locate con contratti di locazione concertati ex art. 2 commi 3,4,5, legge 431/98 (punto A.7). Tale detrazione spetta fino a concorrenza dell’imposta in proporzione al periodo di possesso dell’immobile ed alla durata del contratto di locazione nell’anno di riferimento, non è estesa anche alla eventuale pertinenza classificata o classificabile C/2, C/6, C/7.

 

Quanto sopra è stabilito fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 1, sopra citato, del decreto legge n. 93 del 27/05/2008 convertito nella legge n. 126 del 24/07/2008;

 

(omissis)