COMUNE DI RUFINA

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1) Confermare  per l'anno 2006 le aliquote, agevolazioni e detrazioni ICI già in vigore per l'anno 2005 che di seguito si riporta: -aliquota agevolata per l'abitazione principale del 6 per mille; -aliquota ordinaria del 7 per mille per ogni altro immobile cui non sia applicabile l'aliquota

agevolata. Detrazione per l'abitazione principale -detrazione ordinaria pari a € 104; -detrazione agevolata elevata a € 335 annue limitatamente ai casi in cui si verificano le

seguenti contemporanee condizioni: a) che l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia l’unica per la quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare siano soggetti d’imposta;   b) che l'inscrizione dell'unità immobiliare al catasto edilizio urbano sia in una delle categorie catastali comprese fra A/2 e A/5;

c) che il reddito imponibile dell'anno 2005, al lordo delle deduzioni riconosciute, riferito al nucleo familiare del contribuente così come risultante dai registri anagrafici sia pari o inferiore al minimo vitale come risulterà da apposito atto per l'erogazione dei servizi sociali per l'anno 2006 aumentato del 50%;

Altre agevolazioni:

I.   l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, con la relativa applicazione dell’aliquota agevolata del 6 per mille, a condizione che la stessa non risulti locata;

II.   l'aliquota agevolata del 6 per mille è applicata anche alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) che vi abbiano stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici, e vi abbiano la loro effettiva dimora;

III.   i limiti entro i quali deve essere contenuto il reddito per beneficiare della maggiore detrazione di € 335 per l'abitazione principale sono  raddoppiati per i nuclei familiari nei quali siano presenti persone riconosciute portatrici di handicap grave certificato oppure di soggetto con invalidità al 100%.

2) Stabilire che, a pena di decadenza del beneficio, per poter usufruire delle agevolazioni previste nella presente delibera, i soggetti interessati debbono presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Rufina, entro il termine perentorio del 30/06/2006, salvo che l'obbligatorietà al versamento non intervenga dopo tale data, nel qual caso il termine è spostato al 31/12/2006,  apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti

3)         Stabilire altresì che non vi è l’obbligo della ripresentazione annuale della autocertificazione  per l’applicazione dell’aliquota agevolata di cui ai punti I e II, in quanto,  salvo modifiche delle condizioni, che devono essere comunicate entro i termini sopra indicati, la dichiarazione si ripropone in automatico annualm