(ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 18 DEL 18/02/2005)
 
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DELIBERA
 
1)      Confermare  per l'anno 2005 le aliquote, agevolazioni e detrazioni ICI già in vigore per l'anno 2004 che di seguito si riporta:
-          aliquota agevolata per l'abitazione principale del 6 per mille;
-          aliquota ordinaria del 7 per mille per ogni altro immobile cui non sia applicabile l'aliquota agevolata.
Detrazione per l'abitazione principale
-          detrazione ordinaria pari a € 104;
-          detrazione agevolata elevata a € 335  annue limitatamente ai casi in cui si verificano le seguenti contemporanee condizioni:
a)      che l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia l’unica per la quale il contribuente e/o gli       altri componenti il nucleo familiare siano soggetti d’imposta; 
b)      che l'inscrizione dell'unità immobiliare al catasto edilizio urbano sia in una delle categorie catastali comprese fra A/2 e A/5;
c)       che il reddito imponibile dell'anno 2004, al lordo delle deduzioni riconosciute, riferito al nucleo familiare del contribuente così come risultante dai registri anagrafici sia pari o inferiore al minimo vitale come risulterà da apposito atto per l'erogazione dei servizi sociali per l'anno 2005 aumentato del 50%;
Altre agevolazioni:
-          l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata;
-          l'aliquota agevolata del 6 per mille è applicata anche alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) che vi abbiano stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici, e vi abbiano la loro effettiva dimora;
-          i limiti entro i quali deve essere contenuto il reddito per beneficiare della maggiore detrazione di € 335   per l'abitazione principale è raddoppiato per i nuclei familiari nei quali siano presenti persone riconosciute portatrici di handicap ai sensi della Legge 104/1992.
 
2)      Stabilire che, a pena di decadenza del beneficio, per poter usufruire delle agevolazioni previste nella presente delibera, i soggetti interessati debbono presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Rufina, entro il termine perentorio del 30/06/2005, salvo che l'obbligatorietà al versamento non intervenga dopo tale data nel qual caso il termine è spostato al 31/12/2005,   apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti.
 
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