Il COMUNE DI SCARPERIA, con l’approvazione del Bilancio di Previsione 2009, ha confermato le aliquote ICI stabilite con la deliberazione n. 24 del 31/03/2008, che sono le seguenti:

 

per abitazione principale                                                                                                

5,5     per mille

per:

-        l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa sia l’unica abitazione posseduta e non risulti utilizzata (più eventuale pertinenza);

-        l’unità immobiliare locata o data in comodato con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale ed iscritta al catasto edilizio urbano in una categoria compresa tra A/2 e A/5 ed eventuale pertinenza;

(N.B. per usufruire dell’aliquota ridotta deve essere presentata apposita dichiarazione)    

6        per mille

 

 

 

 

 

 

 

per unità immobiliari classificate nel gruppo catastale “C” (unità immobiliari a destinazione commerciale e varia)   

 

6,5     per mille

per gli altri immobili                                                                 

7        per mille

 

Ai sensi del D.L. 27/05/2008 n. 93, è esente dall’Imposta Comunale sugli Immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni, nonchè quelle assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

Sono assimilate all’abitazione principale:

·         l’unità immobiliare direttamente adibita a dimora abituale, iscritta al catasto edilizio urbano in una categoria compresa tra A/2 e A/5, concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori o figli), che la occupano quale abitazione principale, a condizione che questi ultimi non siano proprietari o comproprietari di altra unità immobiliare.

·         Le cantine, i garages, i posti macchina costituenti pertinenza dell’abitazione principale ed iscritti distintamente in catasto  in categoria C02, C06 e C07, usufruiscono dell’aliquota ridotta prevista per la stessa a condizione che:

1)      il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione principale, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza;

2)      la pertinenza sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

3)      l’unità immobiliare abitativa, per la quale costituiscono pertinenze, non comprenda già catastalmente locali aventi le suddette funzioni.

L’agevolazione è riconosciuta per una sola unità immobiliare pertinenziale, INDIVIDUATA DAL CONTRIBUENTE TRAMITE PRESENTAZIONE DI APPOSITA COMUNICAZIONE.