COMUNE DI SCARPERIA

Provincia di Firenze

I.C.I. ANNO 2005 – ALIQUOTE, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI

ALIQUOTE

Il COMUNE DI SCARPERIA, con atto della Giunta Comunale nr. 12 del 18.01.2005, ha stabilito le seguenti aliquote per l’anno 2005:

per abitazione principale

5,5 per mille

per:

  • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa sia l’unica abitazione posseduta e non risulti utilizzata;

  • l’unità immobiliare locata o data in comodato con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale ed iscritta al catasto edilizio urbano in una categoria compresa tra A/2 e A/5 ed eventuale pertinenza;

 

 

 

 

 

 

6 per mille

per unità immobiliari classificate nel gruppo catastale "C" (unità immobiliari a destinazione commerciale e varia)

6,5 per mille

per gli altri immobili

7 per mille

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

La detrazione per l’abitazione principale è pari ad euro 103,29 e si applica fino alla concorrenza del suo ammontare, al complesso dell’I.C.I. dovuta per l’unità immobiliare e per la relativa pertinenza.

Per i soggetti passivi con reddito I.R.P.E.F. complessivo netto del nucleo familiare per l’anno 2004 non superiore a:

la detrazione per l’abitazione principale è di euro 200,00, proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.

Per nucleo familiare si intende quello risultante dallo stato di famiglia, con aggiunta del coniuge non legalmente separato anche se non convivente e delle persone di cui il soggetto che beneficia dell’agevolazione è fiscalmente a carico ai fini I.R.P.E.F.

Tali soggetti potranno usufruire dell’agevolazione suddetta soltanto nei casi in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1. il contribuente e gli altri componenti del nucleo familiare non siano proprietari o comproprietari di altre unità immobiliari;

  2. l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia iscritta al catasto edilizio urbano in una categoria compresa tra A/2 ed A/5.

AGEVOLAZIONI

è equiparata all’abitazione principale, considerata tale l’unità immobiliare direttamente adibita a dimora abituale:

PERTINENZE

Le cantine, i garages, i posti macchina costituenti pertinenza dell’abitazione principale ed iscritti distintamente in catasto in categoria C02, C06 e C07, usufruiscono dell’aliquota ridotta prevista per la stessa a condizione che:

  1. il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione principale, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza;

  2. la pertinenza sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

  3. l’unità immobiliare abitativa, per la quale costituiscono pertinenze, non comprenda già catastalmente locali aventi le suddette funzioni.

Anche per le pertinenze delle unità immobiliari concesse in uso gratuito a genitore/figlio o soggette all’aliquota del 6 per mille è prevista l’applicazione dell’aliquota agevolata.

L’agevolazione è riconosciuta per una sola unità immobiliare pertinenziale, INDIVIDUATA DAL CONTRIBUENTE TRAMITE PRESENTAZIONE DI APPOSITA ISTANZA.

DICHIARAZIONI

ai fini della concessione delle agevolazioni di cui sopra o dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 6 per mille, è necessario che il contribuente rilasci su modulo distribuito dall’ente, un’apposita dichiarazione, presentandosi direttamente, munito di un documento d’identità, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune (via Roma, 147 - Scarperia), entro il termine di scadenza del versamento della seconda rata I.C.I. (20 dicembre 2005), pena la decadenza del beneficio.

Tale dichiarazione può essere inviata tramite posta o fax (numero fax 055-846509) oppure consegnata tramite terza persona all’Ufficio Protocollo del Comune o all’U.R.P.. In questi casi deve essere allegata alla dichiarazione una fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.

Le dichiarazioni restano valide sino a revoca o modifica, salvo la dichiarazione per la concessione dell’aumento della detrazione ad euro 200,00 che, essendo legata alla situazione reddituale del nucleo familiare, deve essere ripresentata ogni anno.

Qualora debba essere presentata denuncia di possesso o di variazione ai fini I.C.I. è possibile inserire nella stessa le suddette dichiarazioni, nell’apposito spazio destinato alle annotazioni, senza compilare il modulo predisposto dal Comune.

Le dichiarazioni per l’acquisto, la vendita o la variazione di immobili devono essere presentate utilizzando il modello ministeriale, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, all’U.R.P.

I moduli per fruire delle agevolazioni sopra descritte e i modelli ministeriali per le dichiarazioni I.C.I. sono in distribuzione presso l’U.R.P.

SCADENZE PAGAMENTO

ACCONTO – ENTRO IL 30 GIUGNO 2005: versamento pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite per l’anno 2004;

SALDO – DAL 1° AL 20 DICEMBRE 2005: imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite per l’anno 2005, da cui dovrà essere detratto l’acconto precedentemente versato.

Il contribuente può comunque versare l’imposta dovuta in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2005. In tal caso i calcoli dovranno essere effettuati considerando le aliquote e le detrazioni stabilite per l’anno 2005.

Nell’ipotesi in cui l’I.C.I. risulti dovuta per più immobili ubicati nello stesso comune, il contribuente è tenuto ad effettuare un unico versamento e quindi ad utilizzare un solo bollettino per l’imposta complessivamente dovuta. Nel caso invece in cui gli immobili siano ubicati in comuni diversi, il contribuente dovrà effettuare versamenti separati per ogni comune.

Si ricorda che l’importo da indicare sul bollettino di versamento quale imposta relativa all’abitazione principale è al netto della detrazione spettante.

CONTITOLARITA’

In caso di contitolarità, devono essere effettuati tanti versamenti quanti sono i contitolari, ciascuno dei quali versa per la propria quota.

IMPORTI MINIMI DI VERSAMENTO

CALCOLO I.C.I.

Sul sito internet del Comune, qui di seguito indicato, è disponibile un programma per il calcolo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, al fine di aiutare il contribuente nella determinazione dell’imposta da versare, dandogli la possibilità di calcolarla autonomamente.

Per facilitare il contribuente nella compilazione del prospetto, sono disponibili sul sito anche le istruzioni relative. Si avverte però che il Comune di Scarperia non è responsabile per l’utilizzo di dati o parametri non esatti o per errori nella gestione del programma stesso.

Il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (aggiornato con deliberazione di C.C. n. 9/2005), i moduli per le dichiarazioni ed il programma per il calcolo, possono essere consultati e scaricati dal sito internet del Comune: www.comune.scarperia.fi.it seguendo il seguente percorso:

 

Orari di apertura al pubblico:

Per informazioni, ritiro o consegna dichiarazioni

o istanze: U.R.P. – Tel. 055-8431609

lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato

9 ,00-12,30

giovedì 15,00-17,30

Per informazioni su casi particolari: Ufficio Tributi – Tel. 055-8431647

martedì, venerdì e sabato 9,30-12,30

giovedì 15,00-17,30

 

Si ribadisce che la presentazione delle istanze è condizione determinante per fruire delle agevolazioni e dell’aliquota agevolata del 6 per mille, pena il recupero dell’imposta con le sanzioni e quanto altro previsto dalla legge.

Nel caso in cui il contribuente abbia gia’ effettuato il versamento, calcolando l’imposta senza applicazione di eventuali agevolazioni, non si da’ luogo al rimborso delle maggiori somme versate se ha presentato l’apposita istanza successivamente al versamento.

Scarperia, 18 FEBBRAIO 2005

F.to IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Alessandra Borghetti