DELIBERAZIONE G.M. N.57 DEL 01.03.2006
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI 2006
Premesso che: occorre determinare le aliquote ICI per l’anno 2006 così come previsto dall’art.6 del D.Lgs. 504/1992;
Dato atto che, occorre garantire un gettito da imposta comunale sugli immobili adeguato alle necessità del bilancio, per cui si impone la necessità di mantenere invariate le aliquote stabilite per il 2005 e le relative detrazioni;
VISTE le deliberazioni G.M. n.47 del 7.3.05 e n.53 del 21.3.05 con la quale venivano determinate le aliquote per l’anno 2005;
VISTO l’art.8 del Dlgs. n.504 del 30/12/92 con il quale si stabilisce in €.103,29 la detrazione ICI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
RITENUTO, sulla base di tutto quanto sopra esposto, di confermare per l’anno 2006 le aliquote ICI in ragione del:
2 per mille per immobili concessi in locazione con contratto concordato di cui alla legge n.431 del 9.12.98 art.2 c.3
6 per mille per le abitazioni principali
7 per mille per gli altri immobili (aliquota ordinaria)
7 per mille per gli alloggi presso i quali nessun cittadino risulta residente per un periodo superiore a sei mesi, esclusi gli immobili adibiti ad attività extra-alberghiera con i requisiti previsti dalla L.R. Toscana 10/01/87 n.1 integrata dalla L.R. Toscana 09/03/88 n.15;
VISTE le modifiche apportate al Dlgs n. 504 del 30/12/92 dal Dlgs 446/97 (c.d. riforma dei tributi locali);
VISTE le disposizioni del D.Lgs. 267/2000 in materia di competenze per la fissazione delle tariffe;
DELIBERA
Di confermare per l’anno 2006 le seguenti aliquote ICI da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base imponibile considerata dall’art.5 del Dlgs. n.504 del 30/12/92 e successive modificazioni:
2 per mille per immobili concessi in locazione con contratto concordato di cui alla legge n.431 del 9.12.98 art.2 c.3
6 per mille per le abitazioni principali
7per mille tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria)
Di confermare le seguenti detrazioni e riduzioni :
detrazione ordinaria per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale condizione
A) € 210,00 la detrazione sulla prima casa per nucleo familiare con reddito I.S.E.E individuale di € 10.500,00
B) € 210,00 la detrazione sulla prima casa per nucleo familiare con reddito I.S.E.E individuale di € 12.000,00 nel caso nel nucleo familiare si riscontri una delle seguenti condizioni:
C) € 210,00 a favore dei nuclei familiari con reddito ISEE individuale di € 13.000,00 nel caso nel nucleo familiare si riscontri una delle seguenti condizioni:
Nel caso di famiglie composte da un unico componente i limiti di reddito I.S.E.E individuale per le tipologie a) b) e c) sopra menzionate la detrazione è di € 520,00
€ 155,00 a favore di qualsivoglia nucleo familiare con reddito ISEE di € 11.000,00 (riferimento lettera A)
€ 155,00 a favore di nucleo-familiare con reddito ISEE di € 13.000,00 (Riferimento lettera B)
Riduzioni dell’imposta nella misura del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistano dette condizioni con le modalità previste dall’art. 8 del D.lgs 504/1992.
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Di prendere atto
che le applicazioni delle aliquote e delle detrazioni ICI previste dalla presente relazione sono compatibili con le esigenze e con l’equilibrio di bilancio ai sensi della vigente normativa.
Il Funzionario Responsabile del Settore Risorse
Rag. Catia Graziani