COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO

(Prov. Firenze)


ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2010



Il Comune di Rignano Sull’Arno in data 30.03.2010 con delibera del Consiglio Comunale n. 16 ha confermato per l’anno 2010 le aliquote e le agevolazioni I.C.I. vigenti


( Omissis)


  1. di confermare per l’anno 2010 le vigenti aliquote e le detrazioni ICI già approvate con delibera C.C. n. 17/2009

    Si ripetono i contenuti essenziali per una migliore comprensione:


  1. Aliquota ridotta del 6,3 per mille da applicarsi, alle unità abitative adibite ad abitazione principale del soggetto passivo che non rientrano nell’ esenzione disposta dal D. L. 93/2008, convertito con legge 126/2008, e classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e ad una pertinenza delle stesse u.i. classificata in una delle categorie catastali C/2-C/6-C/7;


  1. Aliquota agevolata del 6,3 per mille , ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D. Lgs. 504/92, in favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi di imposta, da applicarsi:

- alle unità abitative concesse in locazione ai sensi dell’art. 2 , comma 1, della legge 431/1998 (con contratto redatto in forma scritta regolarmente registrato, con durata non inferiore a quattro anni, tacitamente rinnovabile) , che risultino adibite ad abitazione principale del locatario, ivi residente;


  1. Aliquota ordinaria del 7 per mille da applicarsi ai seguenti immobili:

- alle Aree fabbricabili;

- in via residuale a tutte le altre unità immobiliari soggette all’imposta e non comprese nei precedenti punti A e B.


  1. di dare atto che, a decorrere dall’anno 2008, la detrazione per l’abitazione principale deliberata dal Consiglio Comunale, con delibera n. 22/2008, nella misura maggiorata pari ad € 258,23 non risulta di fatto applicabile ad alcun caso concreto in quanto la disposizione contenuta al punto D. della delibera già ne escludeva l’applicazione alle categorie catastali A/1 e A/8 (A/9 non presenti sul territorio comunale). Si ritiene opportuno non ripetere i requisiti a suo tempo indicati al fine di non creare incertezze normative;


  1. Di confermare la detrazione dell'abitazione principale di Euro 129,114, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 504/92 e dell’art. 4 del Regolamento comunale ICI, per le seguenti tipologie di contribuenti soggetti passivi di imposta:

  1. Nuovo nucleo familiare, composto dalla coppia e dagli eventuali figli, in possesso dei seguenti requisiti:

L’applicazione del beneficio è subordinata alla presentazione da parte dei contribuenti interessati di apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ove si attesti di possedere i requisiti previsti, alla quale deve essere allegata l’attestazione dell’ISEE rilasciata dagli uffici competenti. In ogni caso la presentazione della dichiarazione deve avvenire entro il termine ultimo previsto per il pagamento della 1° rata dell'ICI 2010, o dell’unica rata dovuta. La certificazione ha validità annuale, limitatamente all’anno di imposta in corso al momento della presentazione;


  1. di evidenziare che la detrazione per le abitazione principali indicate al punto A della presente deliberazione, qualora non si renda applicabile quella maggiorata riportata al punto 3. è di € 103,29, stabilita in via ordinaria dall’art. 8 del D. Lgs. 504/92;


  1. di evidenziare, altresì, ai fini dell’applicazione dei benefici di cui ai presente atto e per una migliore comprensione delle norme, quanto segue:

  1. la detrazione spettante per legge di Euro 103,291 o quella in misura maggiorata di Euro 129,114 sono applicabili fino a concorrenza dell’ICI dovuta per l’abitazione principale e la sua pertinenza (vedi art. 3 del regolamento ICI);

  2. Le pertinenze delle abitazioni date in comodato a parenti e le pertinenze delle abitazioni affittate ai sensi della legge 431/98 sono soggette all’ICI, per l’abitazione principale è esente una sola pertinenza, per i limiti posti dal regolamento ICI del Comune di Rignano sull’Arno;

  3. Non saranno effettuati rimborsi di imposta per il mancato esercizio del diritto ai benefici indicati nel presente atto;

  4. qualora sia stata omessa la presentazione della dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti previsti, l’ufficio, in sede di controllo, provvederà al recupero delle agevolazioni indebitamente applicate.