COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO (FI)
Ufficio Tributi
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NOVITA’ I. C. I. – Imposta Comunale sugli Immobili
Il Funzionario Responsabile
INFORMA
Che il Decreto Legge del 27/05/2008 N. 93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del
28/05/2008,
ha apportato le seguenti variazioni all’applicazione dell’ICI 2008:
Sono escluse dal pagamento dell’ICI l’abitazione principale e la sua pertinenza,una soltanto
(garage, posto auto o cantina), anche se accatastata con autonoma rendita.
L’esenzione non si applica se l’abitazione principale è inserita in categoria catastale A/1 oA/8 o A/9
e conseguentemente rimane assoggettata all’ICI, compresa la sua pertinenza,con l’aliquota ridotta deliberata dal Comune del
6,3 per mille.L’esenzione di cui al D. L. 93/2008 e l’aliquota ridotta dell’abitazione principale (per le A/1 e A/8) si
applica ad una sola pertinenza dell’abitazione principale, come dispone l’art. 3 del vigente Regolamento
ICI del Comune di Rignano sull’Arno. Le ulteriori pertinenze sono soggette all’ICI in ogni caso con
l’aliquota ordinaria deliberata dal Comune del 7 per mille.
Per abitazione principale si intende: l’unità abitativa dove il contribuente dimora abitualmente e ha posto
la sua residenza anagrafica; le abitazioni appartenenti ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e
le abitazioni ex IACP o ATER regolarmente assegnate con patto di futura vendita; l’abitazione del coniuge
che, a seguito provvedimento di separazione legale o scioglimento del matrimonio, non risulta
assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia proprietario o titolare di diritto reale per altra
abitazione nel comune;
COMUNICA
Rimangono invariate le aliquote deliberate dal Comune con delibera n. 22 del 29/03/2008 e le
disposizioni di legge per tutte le altre tipologie di immobili soggetti all’ ICI.
6,3
per mille aliquota agevolata da applicarsi alle unità abitative concesse in locazione ai sensi dell’art. 2 , comma 1,della legge 431/1998 (con contratto redatto in forma scritta regolarmente registrato, con durata
non inferiorea quattro anni, tacitamente rinnovabile
), che risultino adibite ad abitazione principale del locatario, iviresidente (
non vi rientrano le pertinenze di tali abitazioni) A tali abitazioni non si applicano le detrazioni di cuiall’art. 8, comma 2 e 2bis, del D. Lgs. 504/1992, ma solo l’aliquota agevolata
6,3
per mille aliquota agevolata da applicarsi alle abitazioni concesse dai soggetti passivi di imposta in uso gratuito aparenti in linea retta o in linea collaterale, entro il secondo grado di parentela
, come disciplinato dall’art. 3del Regolamento Comunale ICI, a condizione che sia presentata autocertificazione entro la scadenza della 1°
rata dell’anno di riferimento utilizzando il modello predisposto dal Comune (A tali abitazioni non si applicano le
detrazioni di cui all’art. 8, comma 2 e 2bis, del D. Lgs. 504/1992, ma solo l’aliquota agevolata).
7
per mille Aliquota ordinaria da applicarsi alle aree fabbricabili e, in via residuale a tutte le unità immobiliari noncomprese nelle altre aliquote.
Su tutte le rendite catastali degli immobili va applicata la rivalutazione del 5 per cento;
Dall’anno 2007 per gli immobili del gruppo catastale B il moltiplicatore ICI è diventato 140 (precedente 100) da applicarsi sulla renditarivalutata (del 5%);
I terreni agricoli del Comune sono esenti dall’ICI, salvo non siano aree fabbricabili di diritto o edificate di fatto."omissis"
I.C.I. ANNO 2008
Il Consiglio Comunale con delibera n. 22 del 29/03/08 ha adottato le aliquote ICI per l’anno 2008 e anche le maggiorazioni della detrazione per l’abitazione principale.
6,3 per mille Aliquota ridotta da applicarsi all’ abitazione principale del soggetto passivo persona fisica e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune e alla pertinenza dell’ abitazione principale (una soltanto) accatastata in una delle seguenti categorie catastali: C/6 (garage, autorimessa), C/2 (cantina), C/7 (tettoia o posto auto scoperto) e posta nel medesimo fabbricato o resede;
6,3 per mille aliquota agevolata da applicarsi alle unità abitative concesse in locazione ai sensi dell’art. 2 , comma 1, della legge 431/1998 (con contratto redatto in forma scritta regolarmente registrato, con durata non inferiore a quattro anni, tacitamente rinnovabile), che risultino adibite ad abitazione principale del locatario, ivi residente (non vi rientrano le pertinenze di tali abitazioni) A tali abitazioni non si applicano le detrazioni di cui all’art. 8, comma 2 e 2bis, del D. Lgs. 504/1992, ma solo l’aliquota agevolata
6,3 per mille aliquota agevolata da applicarsi alle abitazioni concesse dai soggetti passivi di imposta in uso gratuito a parenti in linea retta o in linea collaterale, entro il secondo grado di parentela, come disciplinato dall’art. 3 del Regolamento Comunale ICI, a condizione che sia presentata autocertificazione entro la scadenza della 1° rata dell’anno di riferimento utilizzando il modello predisposto dal Comune (A tali abitazioni non si applicano le detrazioni di cui all’art. 8, comma 2 e 2bis, del D. Lgs. 504/1992, ma solo l’aliquota agevolata).
Ø Su tutte le rendite catastali degli immobili va applicata la rivalutazione del 5 per cento;
Ø Per gli immobili del gruppo catastale B dall’anno 2007 è variato il moltiplicatore ICI che diviene 140 (precedente 100) da applicarsi sulla rendita rivalutata (del 5%);
Ø I terreni agricoli compresi nel territorio del Comune sono esenti dall’ICI, salvo non siano aree fabbricabili di diritto o edificate di fatto.
16 GIUGNO 2008 – 1° RATA pari al dovuto per il 1° semestre o parte di esso, se il possesso non coincide con l’intero semestre.
16 DICEMBRE 2008- 2° RATA pari al dovuto del 2° semestre e comunque a saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno
L’importo minimo da versare è di € 2,07 (ICI annua). L’eventuale pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro il 16 giugno. I ritardi di versamento saranno sanzionati ai sensi del D. Lgs. 504/92. E’ applicabile l’istituto del ravvedimento operoso per sanare eventuali errori di versamento, entro 12 mesi dalla scadenza originaria.
MODALITA’ DI PAGAMENTO dell’ I.C.I. al Comune di Rignano S/Arno
- sul c/c postale 30437503 – intestato al Comune di Rignano Sull’Arno – I.C.I. Imposta Comunale Immobili – Servizio Tesoreria – 50067 Rignano sull’Arno, con il nuovo bollettino di c.c. postale approvato dal Ministero delle Finanze il 03/04/2008;
- con il modello F24 delle Banche e Istituti convenzionati con l’Agenzia delle Entrate;
DETRAZIONI D’IMPOSTA 2008 per l’abitazione principale
1. € 103,29 misura ordinaria alla quale si aggiunge la nuova detrazione concessa con legge n. 244 del 24/12/2007, pari all’ 1,33 per mille della base imponibile dell’abitazione principale e di una pertinenza (vedi regolamento comunale ICI), con esclusione delle abitazioni in categoria catastale A1 – A8 e A9, fino a concorrenza di 200 euro;
2. € 258,23 misura maggiorata della detrazione dell'abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 504/92, così come modificato dal D. L. n. 50/97 convertito dalla legge 9 maggio 1997 n. 122, per le seguenti tipologie di contribuenti soggetti passivi di imposta:
A. Pensionato, residente nel Comune, unico occupante dell'abitazione, ultrasessantacinquenne, con VALORE dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE non superiore a Euro 10.920,50. (E’ comunque escluso dal beneficio l'eventuale contribuente coniugato, non legalmente separato o divorziato, anche se unico residente e/o occupante dell'abitazione- art. 5 lettera E regolamento Comunale ISEE);
B. Soggetto il cui nucleo familiare è composto da 2 persone, entrambe pensionate e residenti nell’abitazione, almeno uno dei due ultrasessantacinquenne, con VALORE dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE del nucleo familiare non superiore a Euro 10.920,50;
C. Soggetto con nucleo familiare numeroso, composto da almeno 5 persone, con almeno due figli minorenni, tutti residenti e dimoranti nell'unità immobiliare, con VALORE Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE non superiore a Euro 15.500,00;
D. Soggetto il cui nucleo familiare comprende un invalido al 100% con VALORE Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE non superiore a Euro 15.500,00 (in questo caso è irrilevante il numero dei componenti il nucleo e non si pongono limiti in ordine all’età del contribuente):
a condizione che si verifichino contestualmente tutte le seguenti condizioni:
Ø che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e la sua pertinenza siano gli unici immobili posseduti a titolo di proprietà e/o diritto reale, su tutto il territorio nazionale;
Ø che l'iscrizione della unità immobiliare al Catasto Fabbricati sia in una delle categorie catastali compresa tra A/2 ed A/7 (restano escluse dal beneficio le A/1 e A/8);
Ø che il contribuente o i contribuenti passivi di imposta abbiano posto in tale abitazione la loro residenza anagrafica;
Ø che l’immobile oggetto dell’agevolazione non sia occupato da altri nuclei familiari, oltre quello del soggetto o dei soggetti cui è riferito l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE.
3. misura maggiorata della detrazione dell'abitazione principale pari ad Euro 129,114, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 504/92 e dell’art. 4 del Regolamento comunale ICI, per le seguenti tipologie di contribuenti:
A. Nuovo nucleo familiare, composto dalla coppia e dagli eventuali figli, in possesso dei seguenti requisiti:
- Entrambi i componenti della coppia devono avere meno di 35 anni di età;
- Entrambi i componenti della coppia devono aver posto in tale abitazione la propria residenza anagrafica;
- Il VALORE Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a Euro 16.900,00 ;
- Il nucleo familiare non deve possedere immobili in tutto il territorio nazionale, oltre l’abitazione principale e la pertinenza di tale abitazione;
- I genitori della giovane coppia non devono possedere nel comune altre abitazioni oltre quella nella quale hanno posto la loro residenza e dimora;
- L’agevolazione compete entro il limite di tre anni, calcolati dalla data di costituzione del nuovo nucleo familiare (acquisizione residenza o matrimonio);
L’applicazione dei benefici è subordinata alla preventiva presentazione da parte dei contribuenti interessati di apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ove si attesti possedere i requisiti previsti dalla presente delibera e dal regolamento comunale ICI, alla quale deve essere allegato l’attestazione dell’ISEE rilasciata dagli uffici competenti. In ogni caso la presentazione della dichiarazione deve avvenire entro il termine ultimo previsto per il pagamento della 1° rata dell'ICI 2008, o dell’unica rata dovuta. La certificazione ha validità annuale, limitatamente all’anno di imposta in corso al momento della presentazione.