COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO
(Prov. Firenze)
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE n. 25 del 09.03.2006
ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2006
Il Comune di Rignano Sull’Arno (Firenze) in data 09.03.2006 con delibera n. 25 ha confermato le aliquote e le detrazioni vigenti per l’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2006
( Omissis)
1. di determinare per l’anno di imposta 2006 le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili :
A Aliquota ridotta del 6,3 per mille da applicarsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D. L. 437/96 convertito, con modificazioni, dalla legge 556/96, e delle modifiche introdotte dall’art. 30, comma 12, della legge 488/99 ai seguenti immobili:
- alla unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo di imposta persona fisica e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel Comune;
- alla pertinenza della stessa abitazione principale (una soltanto) avente le caratteristiche indicate all’art. 3 del Regolamento Imposta Comunale immobili del Comune e accatastata in una delle seguenti categorie catastali: C/6 (garage – autorimessa), C/2 (cantina), C/7 (tettoia o posto auto scoperto);
B Aliquota agevolata del 6,3 per mille, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D. Lgs. 504/92, in favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi di imposta, da applicarsi:
- alle unità abitative concesse in locazione ai sensi dell’art. 2 , comma 1, della legge 431/1998 (con contratto redatto in forma scritta regolarmente registrato, con durata non inferiore a quattro anni, tacitamente rinnovabile) , che risultino adibite ad abitazione principale del locatario, ivi residente;
- alle Aree fabbricabili;
- in via residuale a tutte le altre unità immobiliari soggette all’imposta e non comprese nei precedenti punti A e B.
2. di determinare la maggiorazione della detrazione dell'abitazione principale di Euro 258,228, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 504/92, così come modificato dal D. L. n. 50/97 convertito dalla legge 9 maggio 1997 n. 122, per le seguenti tipologie di contribuenti soggetti passivi di imposta:
A. Pensionato, residente nel Comune, unico occupante dell'abitazione, ultrasessantacinquenne, con VALORE Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE non superiore a Euro 10.920,50. (E’ comunque escluso dal beneficio l'eventuale contribuente coniugato, non legalmente separato o divorziato, anche se unico residente e/o occupante dell'abitazione- art. 5 lettera E regolamento Comunale ISEE);
B. Soggetto il cui nucleo familiare è composto da 2 persone, entrambe pensionate e residenti nell’abitazione, almeno uno dei due ultrasessantacinquenne, con VALORE Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE del nucleo familiare non superiore a Euro 10.920,50;
C. Soggetto con nucleo familiare numeroso, composto da almeno 5 persone, con almeno due figli minorenni, tutti residenti e dimoranti nell'unità immobiliare, con VALORE Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE non superiore a Euro 15.500,00;
D. Soggetto il cui nucleo familiare comprende un invalido al 100% con VALORE Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE non superiore a Euro 15.500,00 (in questo caso è irrilevante il numero dei componenti il nucleo e non si pongono limiti in ordine all’età del contribuente):
a condizione che si verifichino contestualmente tutte le seguenti condizioni:
Ø che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e la sua pertinenza siano gli unici immobili posseduti a titolo di proprietà e/o diritto reale, su tutto il territorio nazionale;
Ø che l'iscrizione della unità immobiliare al Catasto Fabbricati sia in una delle categorie catastali compresa tra A/2 ed A/7 (restano escluse dal beneficio le A/1 e A/8);
Ø che il contribuente o i contribuenti passivi di imposta abbiano posto in tale abitazione la loro residenza anagrafica;
Ø che l’immobile oggetto dell’agevolazione non sia occupato da altri nuclei familiari, oltre quello del soggetto o dei soggetti cui è riferito l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE.
3. L’applicazione del beneficio, di cui al precedente punto 2., è subordinata alla preventiva presentazione da parte dei soggetti interessati di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ove si attesti di possedere i requisiti previsti dalla presente delibera e dal regolamento comunale ICI, alla quale deve essere allegato l’attestazione dell’ISEE rilasciata dagli uffici competenti. In ogni caso la presentazione della dichiarazione deve avvenire entro il termine ultimo previsto per il pagamento della 1° rata dell'ICI 2006, o dell’unica rata dovuta. La certificazione ha validità annuale, limitatamente all’anno di imposta in corso al momento della presentazione.
4. Di determinare la detrazione dell'abitazione principale di Euro 129,114, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 504/92 e dell’art. 4 del Regolamento comunale ICI, per le seguenti tipologie di contribuenti soggetti passivi di imposta:
A. Nuovo nucleo familiare, composto dalla coppia e dagli eventuali figli, in possesso dei seguenti requisiti:
- Entrambi i componenti della coppia devono avere meno di 35 anni di età;
- Entrambi i componenti della coppia devono aver posto in tale abitazione la propria residenza anagrafica;
- Il VALORE Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a Euro 16.900,00 ;
- Il nucleo familiare non deve possedere immobili in tutto il territorio nazionale, oltre l’abitazione principale e la pertinenza di tale abitazione;
- I genitori della giovane coppia non devono possedere nel comune altre abitazioni oltre quella nella quale hanno posto la loro residenza e dimora;
- L’agevolazione compete entro il limite di tre anni, calcolati dalla data di costituzione del nuovo nucleo familiare (acquisizione residenza o matrimonio);
5. L’applicazione del beneficio, di cui al precedente punto 4., è subordinata alla preventiva presentazione da parte dei contribuenti interessati di apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ove si attesti possedere i requisiti previsti dalla presente delibera e dal regolamento comunale ICI, alla quale deve essere allegato l’attestazione dell’ISEE rilasciata dagli uffici competenti. In ogni caso la presentazione della dichiarazione deve avvenire entro il termine ultimo previsto per il pagamento della 1° rata dell'ICI 2006, o dell’unica rata dovuta. La certificazione ha validità annuale, limitatamente all’anno di imposta in corso al momento della presentazione.