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La Giunta Comunale con delibera n. 32 del 10.03.2005 ha deliberato le aliquote e le detrazioni dell’ I.C.I. per l’anno 2005.
6,3 per mille Aliquota ridotta da applicarsi all’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo persona fisica e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune e alla pertinenza dell’ abitazione principale (una soltanto) accatastata in una delle seguenti categorie catastali: C/6 (garage, autorimessa), C/2 (cantina), C/7 (tettoia o posto auto scoperto) e posta nel medesimo fabbricato o resede dell’abitazione;
6,3 per mille aliquota ridotta da applicarsi alle unità abitative concesse in locazione ai sensi dell’art. 2 , comma 1, della legge 431/1998 (con contratto redatto in forma scritta regolarmente registrato, con durata non inferiore a quattro anni, tacitamente rinnovabile), che risultino adibite ad abitazione principale del locatario, ivi residente (non vi rientrano le pertinenze di tali abitazioni);
Ø SI RICORDA che sulle RENDITE CATASTALI DEI FABBRICATI va mantenuta la rivalutazione del 5 per cento già applicata fin dal 1997. Tale rivalutazione deve essere applicata anche alle rendite attribuite dall’U.T.E. successivamente al 1997, alle rendite “presunte” e alle rendite proposte mediante procedura informatizzata DOCFA di cui al D.M. 701/94.
Ø SI EVIDENZIA che i terreni agricoli compresi nel territorio del Comune sono esenti ICI, salvo non siano aree fabbricabili di diritto (strumento urbanistico generale o piano attuativo) o edificate di fatto.
1° RATA entro il 30 giugno 2005 - il 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente
Ø E’ facoltà del contribuente applicare fin dalla prima rata le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per l’anno 2005 e versare il 50% dell’ICI dovuta per l’intero anno (in tal caso le due rate saranno di uguale importo). Se il possesso non coincide con l’intero 1° semestre, deve essere versata l’ICI maturata alla data del 30 giugno
2°RATA entro il 20 dicembre 2005 - saldo, a conguaglio dell’ICI dovuta per l’intero anno
L’eventuale pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro il 30 giugno .
Ø L’IMPORTO MINIMO PER IL PAGAMENTO ICI E’ DI € 2,06 (ANNUO) AL DI SOTTO DEL QUALE NON DEVE ESSERE EFFETTUATO ALCUN VERSAMENTO.
MODALITA’ DI PAGAMENTO dell’ I.C.I. al Comune di Rignano S/Arno
Þ Versamento diretto al Comune sul c/c postale 30437503 – con bollettino intestato Comune di Rignano Sull’Arno – I.C.I. Imposta Comunale Immobili – Serv. Tes. 50067 Rignano sull’Arno. - Il bollettino può essere presentato per il pagamento a tutti gli uffici postali (tassa postale a carico) o al Tesoriere Comunale - Cassa di Risparmio di Firenze Ag. Di Rignano S/A, senza alcuna commissione, (non sono valide le altre agenzie della banca );
Þ Versamento sul c/c postale n. 290502 intestato al Concessionario della Riscossione Prov. di Firenze – CERIT Spa - il bollettino in tal caso può essere presentato per il pagamento presso gli uffici postali (con tassa postale a carico) o presso gli sportelli del concessionario, senza commissioni.
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Il bollettino è inviato dal Comune a tutti i contribuenti già inseriti nell’archivio ICI .
I bollettini sono disponibili gratuitamente presso gli uffici comunali .
1. misura ordinaria EURO 103,291 - per i soggetti passivi persone fisiche, le cooperative edilizie a proprietà indivisa e gli IACP, da detrarsi fino a concorrenza dell’ammontare ICI dovuta per l’abitazione principale e la sua pertinenza;
2. misura maggiorata della detrazione dell'abitazione principale, pari a Euro 258,228, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 504/92, così come modificato dal D. L. n. 50/97 convertito dalla legge 9 maggio 1997 n. 122, per le seguenti tipologie di contribuenti soggetti passivi di imposta:
A. Pensionato, residente nel Comune, unico occupante dell'abitazione, ultrasessantacinquenne, con VALORE dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE non superiore a Euro 10.920,50. (E’ comunque escluso dal beneficio l'eventuale contribuente coniugato, non legalmente separato o divorziato, anche se unico residente e/o occupante dell'abitazione- art. 5 lettera E regolamento Comunale ISEE);
B. Soggetto il cui nucleo familiare è composto da 2 persone, entrambe pensionate e residenti nell’abitazione, almeno uno dei due ultrasessantacinquenne, con VALORE dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE del nucleo familiare non superiore a Euro 10.920,50;
C. Soggetto con nucleo familiare numeroso, composto da almeno 5 persone, con almeno due figli minorenni, tutti residenti e dimoranti nell'unità immobiliare, con VALORE Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE non superiore a Euro 15.500,00;
D. Soggetto il cui nucleo familiare comprende un invalido al 100% con VALORE Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE non superiore a Euro 15.500,00 (in questo caso è irrilevante il numero dei componenti il nucleo e non si pongono limiti in ordine all’età del contribuente):
a condizione che si verifichino contestualmente tutte le seguenti condizioni:
Ø che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e la sua pertinenza siano gli unici immobili posseduti a titolo di proprietà e/o diritto reale, su tutto il territorio nazionale;
Ø che l'iscrizione della unità immobiliare al Catasto Fabbricati sia in una delle categorie catastali compresa tra A/2 ed A/7 (restano escluse dal beneficio le A/1 e A/8);
Ø che il contribuente o i contribuenti passivi di imposta abbiano posto in tale abitazione la loro residenza anagrafica;
Ø che l’immobile oggetto dell’agevolazione non sia occupato da altri nuclei familiari, oltre quello del soggetto o dei soggetti cui è riferito l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE.
L’applicazione del beneficio, di cui al precedente punto 2., è subordinata alla preventiva presentazione da parte dei soggetti interessati di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ove si attesti di possedere i requisiti previsti dalla presente delibera e dal regolamento comunale ICI, alla quale deve essere allegato l’attestazione dell’ISEE rilasciata dagli uffici competenti. In ogni caso la presentazione della dichiarazione deve avvenire entro il termine ultimo previsto per il pagamento della 1° rata dell'ICI 2005, o dell’unica rata dovuta. La certificazione ha validità annuale, limitatamente all’anno di imposta in corso al momento della presentazione.
3. misura maggiorata della detrazione dell'abitazione principale pari ad Euro 129,114, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 504/92 e dell’art. 4 del Regolamento comunale ICI, per le seguenti tipologie di contribuenti:
B. Nuovo nucleo familiare, composto dalla coppia e dagli eventuali figli, in possesso dei seguenti requisiti:
- Entrambi i componenti della coppia devono avere meno di 35 anni di età;
- Entrambi i componenti della coppia devono aver posto in tale abitazione la propria residenza anagrafica;
- Il VALORE Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a Euro 16.900,00 ;
- Il nucleo familiare non deve possedere immobili in tutto il territorio nazionale, oltre l’abitazione principale e la pertinenza di tale abitazione;
- I genitori della giovane coppia non devono possedere nel comune altre abitazioni oltre quella nella quale hanno posto la loro residenza e dimora;
- L’agevolazione compete entro il limite di tre anni, calcolati dalla data di costituzione del nuovo nucleo familiare (acquisizione residenza o matrimonio);
L’applicazione del beneficio è subordinata alla preventiva presentazione da parte dei contribuenti interessati di apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ove si attesti possedere i requisiti previsti dalla presente delibera e dal regolamento comunale ICI, alla quale deve essere allegato l’attestazione dell’ISEE rilasciata dagli uffici competenti. In ogni caso la presentazione della dichiarazione deve avvenire entro il termine ultimo previsto per il pagamento della 1° rata dell'ICI 2005, o dell’unica rata dovuta. La certificazione ha validità annuale, limitatamente all’anno di imposta in corso al momento della presentazione.
Il Comune non ha disposto modifiche regolamentari in ordine al modello di dichiarazione ICI e ai termini di presentazione che rimangono quelli disposti dalla legge nazionale (D. Lgs. 504/92).
In conseguenza di ciò vi è l'obbligo di presentare la “Dichiarazione ICI 2004” se nel corso del 2004 si è verificata almeno una delle seguenti circostanze :
Ø acquisto o vendita di immobili o fabbricati o costituzione o estinzione di un diritto reale;
Ø perdita o acquisizione del diritto all'esenzione o alla esclusione dall'ICI;
Ø cambiamento delle caratteristiche o di destinazione del fabbricato (es: area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione, terreno agricolo diventato area fabbricabile e viceversa, unità abitativa che cessa di essere adibita ad abitaz. principale o viceversa ecc..);
Ø Inagibilità del fabbricato sopravvenuta o cessata nel corso dell’anno 2004.
Non occorre, inoltre, presentare la dichiarazione ICI per le seguenti circostanze:
- per gli immobili compresi nelle dichiarazione di successione ( legge 18.10.2001 n. 383)
- applicazione dell’aliquota ridotta o di una aliquota diversa dall’anno precedente;
- applicazione della maggiore detrazione deliberata per l’abitazione principale;
- trasferimento o la costituzione di diritti reali su immobili esenti o esclusi dall’ICI;
Il modello di “dichiarazione ICI 2004” (approvato con D.M. 15.04.2005) sarà disponibile gratuitamente presso il Comune e potrà essere anche scaricato dal sito internet del Comune e del Ministero delle Finanze .
Ø La "Dichiarazione ICI anno 2004" delle persone fisiche deve essere consegnata nel periodo dal 2° Maggio al 1 agosto 2005, successivamente per gli altri soggetti IRPEG, direttamente al Comune sul cui territorio insiste l'immobile, oppure spedita a mezzo raccomandata postale all'Ufficio Tributi del predetto Comune.
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L’Ufficio Tributi rilascia informazioni e chiarimenti in merito all’ICI 2005 con il seguente orario :
Martedì e Giovedì – dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle 18,00. Tel. 055-8347869
L’ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) è aperto : Tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - Martedì e Giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00 – Sabato dalle 8,30 alle 12,30
Le informazioni ICI sono disponibili sul sito web del Comune - WWW.comune.rignano-sullarno.fi.it
Possono essere richiesti chiarimenti anche per posta elettronica, alla casella tributi@comune.rignano-sullarno.fi.it Seguirà risposta con lo stesso mezzo. Si prega di specificare sempre le proprie generalità e indirizzo, l’Ufficio non risponderà a messaggi anonimi e identificati con il solo indirizzo E-Mail.