COMUNE DI MARRADI
Provincia di Firenze
DELIBERAZIONE N. 15 DEL 21.02.2005.
OGGETTO: |
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. - ALIQUOTA PER L'ANNO 2005 - DETERMINAZIONI.
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LA GIUNTA COMUNALE
VERIFICATO che l’art. 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 riserva al Consiglio dell'Ente l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, e attribuisce alla Giunta Comunale la determinazione delle relative aliquote;
D E L I B E R A
- DI DETERMINARE, per l'anno 2005, le aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle misure sottoindicata:
œ 5,25 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
œ 7,00 per mille per tutte le altre unità immobiliari;
2. CONFERMARE per l’anno 2005 la detrazione per l’abitazione principale in € 103,29 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionata alla percentuale di possesso;
3. STABILIRE PER L’ANNO 2005 le seguenti agevolazioni:
· Equiparare ad “abitazione principale”, in aggiunta alle fattispecie considerate per espressa previsione legislativa e regolamentare, l’immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanenti, a condizione che non risulti locato.
· Elevare a € 206,58 la detrazione per l’abitazione principale per i soggetti che dimostrino di trovarsi in una delle seguenti situazioni di disagio economico o sociale:
œ Famiglie di soli ultrasessantacinquenni con reddito pro capite non superiore a € 6713,98 e non proprietari o titolari di diritti reali di altri beni immobili soggetti ad I.C.I. oltre quello abitato ivi compreso l’eventuale garage. I redditi derivanti dal fabbricato abitato e dall’eventuale garage non concorrono alla determinazione del reddito procapite. Non concorrono alla determinazione del reddito procapite i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte fino all’ammontare di € 1032,91- procapite;
œ Famiglie nelle quali siano presenti soggetti disabili gravi o soggetti non autosufficienti riconosciuti come “invalidi con totale permanente invalidità lavorativa al 100% e con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (Legge n. 18/80) ed invalidi con totale permanente invalidità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (Legge n. 18/80)”, purché non tenuti presso strutture pubbliche o private, senza alcuna limitazione di reddito.