I.C.I. 2008
Il vigente REGOLAMENTO ICI (consultabile sul sito internet dell’ente o presso gli uffici
comunali) prevede la soppressione dell’obbligo di presentazione di dichiarazione ICI,
fermo restando che tale obbligo permane:
a) in materia di riduzioni ed agevolazioni (ad esempio per l’abitazione principale, per
assoggettare all’aliquota agevolata una o più pertinenze dell’abitazione, per
l’abitazione concessa in uso gratuito fra genitori e figli che dà diritto ad usufruire
dell’aliquota agevolata, per indicare il valore di un’area edificabile, per immobili inagibili,
ecc.);
b) nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non
sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art.3-bis del D.Lgs.
18.12.1997, n°463, concernente la disciplina del modello unico informatico.
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2008
ALIQUOTE
5,50 ‰ per le unità immobiliari direttamente adibite ad ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVA/E
PERTINENZA/E (classificata/e o classificabile/i nelle categorie catastali C2, C6, C7)
anche se distintamente iscritta/e in catasto, nonché per quelle CONCESSE IN
COMODATO / USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO che vi abbiano stabilito la
propria residenza, congiuntamente all’intero nucleo familiare. Si rinvia al
regolamento comunale per chiarimenti e precisazioni sulle pertinenze e sugli
immobili concessi in comodato ed uso gratuito.
7 ‰ per gli IMMOBILI DIVERSI DALLE ABITAZIONI PRINCIPALI;
SI RICORDA CHE PER I TERRENI AGRICOLI NON VA PAGATA IMPOSTA ESSENDO LONDA TERRITORIO
INTERAMENTE MONTANO.
DETRAZIONI
DETRAZIONE ORDINARIA per l’abitazione principale - € 105,00
Tale detrazione si intende concessa al nucleo familiare. Pertanto sarà cura degli uffici
comunali provvedere al controllo, anche mediante confronto di dati con le anagrafi e gli
uffici tributi di altri comuni, onde evitare che coniugi usufruiscano di più detrazioni per
differenti immobili siti nel Comune od anche in comuni diversi.
Per nucleo familiare si intendono il titolare del diritto reale di godimento sull’immobile ed i
familiari quali risultano dalla famiglia anagrafica, comprendendo sempre e comunque il
coniuge, anche se altrove residente. La detrazione non è applicabile agli immobili
concessi in uso gratuito fra genitori e figli. La detrazione va riferita al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione e deve essere divisa, in caso di più
contribuenti residenti, in parti uguali fra loro (prescindendo dalla percentuale di
possesso).
DETRAZIONE MAGGIORATA per l’abitazione principale - € 258,00
Utilizzabile dai nuclei familiari composti esclusivamente da PENSIONATI ULTRA
65ENNI CON CERTIFICAZIONE ISEE NON SUPERIORE AD € 7.200,00 e dai nuclei familiari
all’interno dei quali esista un INVALIDO AL 100%,
Le condizioni indispensabili per usufruire di tale detrazione sono:
a) POSSESSO DI UNICA ABITAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO;
b) RESIDENZA NELL’ABITAZIONE DELL’INTERO NUCLEO FAMILIARE (vedi sopra);
c) PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE I.C.I. (N.B.: deve essere presentata per ogni anno
di imposta se richiesta per motivi reddituali, solamente “una tantum” per i nuclei con
invalido, contestualmente a copia di certificato rilasciato dal funzionario medico
dell’A.S.L. competente attestante la condizione di invalidità)
I.C.I. 2008
ULTERIORE DETRAZIONE (a carico dello Stato) per l’abitazione principale:
Come previsto dall’ultima legge finanziaria, DALL’IMPOSTA DOVUTA PER L'UNITÀ
IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE SI DETRAE UN ULTERIORE IMPORTO PARI
ALL’1,33 PER MILLE DELLA BASE IMPONIBILE. L'ulteriore detrazione (non usufruibile per
immobili delle categorie A1, A8 ed A9) viene fruita fino a concorrenza del suo
ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la
destinazione di abitazione principale e non può comunque essere superiore a 200 euro.
Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.
Modalità di calcolo: Anzitutto va calcolata la BASE IMPONIBILE: per gli immobili accatastati, tale valore è
determinato moltiplicando la rendita per:
x 100 fabbricati dei gruppi A (con esclusione di A/10) – B e C (escluso C/1)
x 50 fabbricati iscritti in A/10 e del gruppo D
x 34 fabbricati iscritti in C/1
Va poi applicata in tutti i casi una rivalutazione del 5% al valore ottenuto.
Per le aree edificabili, invece, base imponibile è il valore in comune commercio al 1° gennaio. Per aiutare
nel calcolo, il Comune stabilisce in € 65,00 l’importo da utilizzarsi per il calcolo del valore medio delle aree
fabbricabili per l’anno in corso, sulla base delle norme del vigente regolamento ICI e come da tabella in esso
riportata.
Calcolata la base imponibile, vi si applica l’aliquota stabilita dal comune per ottenere l’imposta annua
dovuta. Bisogna poi ovviamente tener conto sia della percentuale di possesso che del periodo di possesso
del bene immobile e dell’eventuale periodo in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale (si ricorda che
la mensilità va contata per intero se il periodo di possesso supera i 14 giorni, altrimenti non va contata).
Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dall’imposta dovuta si deve sottrarre prima
l'importo della detrazione comunale (ordinaria o maggiorata) e quindi, se si verificano le condizioni
stabilite per l'applicazione dell'ulteriore detrazione statale, si deve sottrarre tale importo aggiuntivo pari
all'1,33 per mille della base imponibile dell'unità immobiliare in esame, comunque entro il limite dei 200 euro.
PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato in due rate:
a) la prima rata, da pagarsi DAL 1° AL 16 GIUGNO, È PARI AL 50% DELL'IMPOSTA DOVUTA;
b) la seconda rata, da pagarsi DAL 1° AL 16 DICEMBRE, È A SALDO DELL'IMPOSTA
DOVUTA;
Resta salva la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
Nel caso di più contitolari dell’immobile soggetto all’imposta il versamento può essere
eseguito congiuntamente da uno solo di essi e per l’intero importo dovuto (calcolato sulla
base delle aliquote cui ogni singolo soggetto deve essere assoggettato), a condizione che
sia presentata dichiarazione ICI per comunicare tale evento.
Il versamento va effettuato sul C/C postale n°88728308 intestato a EQUITALIA CERIT
SPA LONDA-FI-ICI (è un conto nuovo attivo A PARTIRE DA APRILE 2008) oppure
presso gli sportelli abilitati al servizio riscossione tributi.
NON SI DEVE EFFETTUARE VERSAMENTO SE L’IMPOSTA COMPLESSIVA DA CORRISPONDERE NON È
SUPERIORE AD € 5,00. TALE IMPORTO NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO COME FRANCHIGIA,
PERTANTO, SE L’IMPORTO COMPLESSIVO DA VERSARE È SUPERIORE A TALE SOMMA, IL
VERSAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO PER L’INTERO AMMONTARE DELL’IMPOSTA DOVUTA.
PER CASISTICHE PARTICOLARI ED INFORMAZIONI, RIVOLGERSI ALL'UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE
(055-83.52.531 – FAX 055-83.51.163 – E-MAIL: TRIBUTI@COMUNE.LONDA.FI.IT)