1) di confermare, per l’anno 2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D. Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le aliquote ai fini dell’Imposta Comunale Immobiliare come segue:
· 5,50 ‰ per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relativa/e pertinenza/e (classificata/e o classificabile/i nelle categorie catastali C2, C6, C7) anche se distintamente iscritta/e in catasto, sulla base delle norme di cui agli artt. 17 e 18 del vigente Regolamento ICI;
· 5,50 ‰ per le unità immobiliari (e relativa/e pertinenza/e) concesse in comodato / uso gratuito a parenti di primo grado che vi abbiano stabilito la propria residenza, congiuntamente all’intero nucleo familiare, sulla base delle norme di cui al vigente Regolamento I.C.I., specificatamente artt. 17 e 18;
· 7 ‰ per gli immobili diversi dalle abitazioni principali;
2) di stabilire come segue, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D. Lgs. 504/1992, la misura della detrazione per l’abitazione principale:
· € 103,30 Detrazione ordinaria per l’abitazione principale
· € 258,00 Detrazione per nuclei familiari composti esclusivamente da pensionati ultra sessantacinquenni con certificazione ISEE non superiore ad € 7.200,00 (con obbligo di comunicazione annuale sulla base degli artt. 17/18 del vigente Regolamento ICI)
· € 258,00 Detrazione per i nuclei familiari all’interno dei quali esista un invalido al 100%, previa comunicazione una tantum ai sensi degli artt.17/18 del vigente Regolamento ICI
3) di stabilire come segue, le modalità e condizioni per usufruire delle detrazioni di imposta fissate con il precedente punto n. 2), basandosi sulle norme di cui al vigente Regolamento ICI:
a) La detrazione per abitazione principale si intende concessa al nucleo familiare. Pertanto sarà cura degli uffici comunali provvedere al controllo, anche mediante confronto di dati con le anagrafi e gli uffici tributi di altri comuni, onde evitare che coniugi usufruiscano di più detrazioni per differenti immobili siti nel nostro comune od anche in comuni diversi;
b) Per nucleo familiare si intendono il titolare del diritto reale di godimento sull’immobile ed i familiari quali risultano dalla famiglia anagrafica, comprendendo sempre e comunque il coniuge, anche se altrove residente;
c) Le condizioni per usufruire della maggiore detrazione sono:
I) possesso di unica abitazione nel territorio dello Stato Italiano;
II) residenza nell’abitazione dell’intero nucleo familiare;
III) presentazione di comunicazione I.C.I. sui modelli predisposti dal competente ufficio comunale, entro 90 giorni dal versamento effettuato in misura ridotta;
Tale comunicazione, che deve essere fatta pervenire al protocollo comunale direttamente o mediante raccomandata a.r., deve essere presentata per ogni anno di imposta nel quale si usufruisce di detrazione superiore a quella ordinaria per motivi reddituali;
d) La detrazione per nuclei familiari con presenza di persona invalida viene concessa purché:
I) la persona invalida al 100% risulti nello stato di famiglia al 1° gennaio dell’anno di imposta corrispondente;
II) sia presentata, entro 90 giorni dal versamento effettuato in misura ridotta, comunicazione I.C.I. sui modelli predisposti dal competente ufficio comunale e, allegata a tale comunicazione, copia di certificato rilasciato dal funzionario medico dell’A.S.L. competente attestante la condizione di invalidità.
III) la comunicazione di cui al punto sopra ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non intervengano variazioni.
4) DI STABILIRE in € 65,00/mq il valore medio da prendersi come riferimento per il calcolo del valore delle aree fabbricabili, di cui alla tabella allegata al vigente regolamento ICI;
5) di dare atto, ai sensi dell’art. 58 comma 4 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, che la presente deliberazione verrà pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
6) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.