COMUNE DI LONDA
Provincia di Firenze
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 13 del 7 Marzo 2005
Imposta Comunale Immobiliare (I.C.I.): definizione aliquote e detrazioni applicabili
per l’anno 2005.
Omissis..
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
1)
DI CONFERMARE, per l’anno 2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D. Lgs. 504/1992e successive modificazioni ed integrazioni, le aliquote ai fini dell’Imposta Comunale
Immobiliare come segue:
-
5,50 ‰ per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relativa/epertinenza/e, anche se distintamente iscritta/e in catasto, sulla base delle norme di cui al vigente
Regolamento I.C.I.
-
7 ‰ per gli immobili diversi dalle abitazioni principali.2)
DI STABILIRE come segue, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D. Lgs. 504/1992, la misura delladetrazione per l’abitazione principale:
€ 103,30
Detrazione ordinaria per l’abitazione principale;€ 258,00
Detrazione per nuclei familiari composti esclusivamente da pensionatiultrasessantacinquenni con certificazione ISEE non superiore ad € 7.200,00 con obbligo di
presentazione di comunicazione ICI – con allegata la certificazione ISEE di cui sopra
– per ogni anno di imposta in cui si usufruisce di detrazione maggiorata;
€ 258,00
Detrazione per nuclei familiari, al cui interno sia presente un invalido al 100%,indipendentemente dal reddito complessivo del nucleo familiare stesso.
3)
DI STABILIRE come segue, le modalità e condizioni per usufruire delle detrazioni di impostafissate con il precedente punto n. 2):
a) La detrazione per
abitazione principale si intende concessa al nucleo familiare. Pertantosarà cura degli uffici comunali provvedere al controllo, anche mediante confronto di dati
con le anagrafi e gli uffici tributi di altri comuni, onde evitare che coniugi usufruiscano di
più detrazioni per differenti immobili siti nel nostro comune od anche in comuni diversi;
b) Per nucleo familiare si intendono il
titolare del diritto reale di godimento sull’immobile ed ifamiliari
quali risultano dalla famiglia anagrafica, comprendendo sempre e comunque ilconiuge
, anche se altrove residente;c) Le condizioni per usufruire della
maggiore detrazione sono:I) possesso di
unica abitazione nel territorio dello Stato Italiano;II) residenza nell’abitazione
dell’intero nucleo familiare;III)
presentazione di comunicazione I.C.I. sui modelli predisposti dal competenteufficio comunale, entro 90 giorni dal versamento effettuato in misura ridotta;
Tale comunicazione, che deve essere fatta pervenire al protocollo comunale direttamente o
mediante raccomandata a.r., deve essere presentata per ogni anno di imposta nel quale si
usufruisce di detrazione superiore a quella ordinaria per motivi reddituali;
d) La detrazione per
nuclei familiari con presenza di persona invalida viene concessa purché:I) la persona invalida al 100% risulti nello
stato di famiglia al 1° gennaio dell’annodi imposta corrispondente;
II) sia presentata, contestualmente alla comunicazione di cui al punto precedente,
copia di certificato rilasciato dal funzionario medico dell’A.S.L.
competenteattestante la condizione di invalidità.
III) la comunicazione di cui al punto sopra ha effetto anche per gli anni successivi,
qualora non intervengano variazioni.