COMUNE DI GREVE IN CHIANTI Provincia di Firenze Servizio 2 Contabilità e Finanza

Ufficio Ragioneria

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 024 del 26.03.2008

Oggetto: Imposta comunale sugli immobili. Approvazione aliquote e detrazioni di imposta per l’anno 2008

L’anno duemilaotto il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 17,20 si è riunito presso il Consiglio comunale in 1a convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, per trattare gli affari iscritti all’ordine del giorno.

Al momento dell’adozione della presente deliberazione risultano presenti:

ALLODOLI TIZIANO

BALDI FABIO

BAVECCHI CHELLINI LAURA

CAPPELLETTI ANGELA

ERMINI GIUSEPPE

GANGEMI SALVATORE

HAGGE MARCO

LAZZERINI MARCO

LO PARO ROSALBA

MARIOTTINI MASSIMO

MIGNO ROBERTO

PALLANTI MARISA

PIERINI GIUSEPPE

SALVADORI ANDREA

SOTTANI GIULIANO

TADDEI UMBERTO

TALLURI SANDRA (17)

Assenti: Baldini, Checcucci, Vanni, Romano (4)

Scrutatori: Talluri, Ermini, Romano

Presiede il Presidente del Consiglio Dott. SALVATORE GANGEMI

Partecipa il Segretario Generale del Comune Avv. Maria Benedetta Dupuis incaricato della redazione del presente verbale.

Piazza G. Matteotti, 8 - 50022 Greve in Chianti (FI) - Tel. 055 85451 - Fax 055 8544654 - Cod. Fisc. e P.IVA 01421560481 e-mail: sindaco@comune.greve-in-chianti.fi.it COMUNE DI GREVE IN CHIANTI Provincia di Firenze

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che con Decreto Ministero dell’Interno del 20.12.2007 il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli EE.LL. per l’esercizio 2008 è stato differito al 31.3.2008;

Visto l’art.1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n.296 che, modificando il D.Lgs. 504/92, ha attribuito la competenza dell’approvazione delle aliquote dell’ICI al Consiglio Comunale;

Richiamato l’art.27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n.448, che sostituisce l’art.53, comma 16, della L.388/00, con il quale si stabilisce che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’addizionale IRPEF e l’approvazione dei regolamenti, è contestuale alla data di approvazione del bilancio di previsione;

Visto il D.Lgs. n.504/92 istitutivo dell’ICI;

Visto il punto 2) dell’art.6 del suddetto decreto, sostituito dal comma 53, art.3 della L.662/96 con il quale si stabilisce, tra l’altro, che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille;

Visto l’art.2, comma 4, della L.431/98 il quale dispone tra l’altro che i comuni ad alta densità abitativa possono derogare al suddetto limite massimo in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;

Visto la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 131 del 17/02/2003 con la quale viene individuato un nuovo elenco dei comuni ad alta densità abitativa di cui all’art. 8 della Legge n. 431/98 nel quale elenco non trova posto il Comune di Greve in Chianti;

Visto la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 13 novembre 2003 avente per oggetto "Aggiornamento dell’elenco dei comuni ad alta densità abitativa (Legge n. 431/1998, art. 8)", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.02.2004, con la quale viene recepita la suddetta deliberazione G.R. n. 131 del 17/02/2003;

Che essendo il Comune di Greve in Chianti escluso dai comuni ad alta densità abitativa, l’aliquota massima del 7 per mille come previsto dal punto 2, art. 6 D.Lgs. 504/92 sostituito dal comma 53, art.3 della L.662/96 è quella da applicare agli immobili non locati;

Visto il D.L. 11 marzo 1997 n.50 dove si prevede la facoltà di elevare la riduzione di riferimento a categorie di soggetti posti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

Visto il Regolamento comunale dell’ICI;

Visto il comma 48, art.3 della L.662/96 con il quale le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ai fini della presente imposta;

Visto l’art. 1, commi 5 e 7 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

Ritenuto determinare per l’anno 2008 le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’ICI;

Piazza G. Matteotti, 8 - 50022 Greve in Chianti (FI) - Tel. 055 85451 - Fax 055 8544654 - Cod. Fisc. e P.IVA 01421560481 e-mail: sindaco@comune.greve-in-chianti.fi.it COMUNE DI GREVE IN CHIANTI Provincia di Firenze

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio 2 ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000;

Con n. 17 Consiglieri presenti e votanti, n. 13 voti favorevoli, 2 voti contrari (Migno, Bavecchi Chellini), 2 astenuti (Sottani, Taddei)

A maggioranza il Consiglio Comunale

DELIBERA

- per l’anno 2008 le seguenti aliquote ICI:

A. Aliquota generale del 7 per mille da applicarsi:

• per unità immobiliari classificate o classificabili in categoria "A" che siano tenute sfitte, a disposizione od utilizzate per usi diversi dalla civile abitazione;

• alle aree fabbricabili;

• per unità immobiliari non pertinenze di civile abitazione, classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7;

• per le unità immobiliari classificate o classificabili in categoria " B e D" ed in tutti gli altri casi che non rientrano nel seguente punto B,

B. Aliquota del 5,5 per mille da applicarsi:

• per unità immobiliare adibite ad abitazione principale, nonché alle loro pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, limitatamente a n. 1 per categoria, considerando tali, soltanto ai fini dell’applicazione di detta aliquota e non ai fini della spettanza della detrazione:

• l’abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

• l’abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

• l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;

• gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

 

- di confermare in Euro 103,29 la detrazione di imposta adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione ;

- di confermare in Euro 206,58 sempre rapportata ai mesi in cui si protrae la destinazione, la detrazione di imposta per abitazione principale esclusivamente per i soggetti che si trovino in tutte le seguenti condizioni contemporaneamente alla data del 1° gennaio 2008:

• ultra sessantacinquenni

• proprietari o usufruttuari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6 o A/7 ed eventuali annessi di pertinenza;

• un reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare per l’anno di imposta precedente a quello di imposizione, che non sia superiore ai valori indicati nella sottostante tabella:

 

N. componenti nucleo familiare

Valore indicatore I.S.E.E.

1

13.106,00

2

12.557,00

3

12.373,00

4

12.327,00

5

12.428,00

6 ed oltre

12.661,00

di confermare in Euro 150,00 sempre rapportata ai mesi in cui si protrae la destinazione, la detrazione di imposta per abitazione principale esclusivamente per i soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni contemporaneamente alla data del 1° gennaio 2008 :

• ultra sessantacinqenni

• proprietari o usufruttuari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6 o A/7 ed eventuali annessi di pertinenza;

• non esercitanti alcuna attività fonte di reddito di qualsiasi genere;

• la cui famiglia sia composta dal solo soggetto passivo o convivente con ultra sessantenni e/o con altri soggetti non possessori di redditi di qualsiasi genere.

- di confermare a Euro 258,22 sempre rapportata ai mesi in cui si protrae la destinazione, la detrazione di imposta per abitazione principale esclusivamente per i soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni contemporaneamente alla data del 1° gennaio 2008 : pensionato il cui nucleo familiare ( per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi) sia composto dal solo soggetto passivo con pensione minima INPS e/o convivente con altri soggetti non possessore di redditi tutti, eventualmente , titolari di pensione pari o inferiore all’importo annuo di una pensione minima INPS

• non esercitanti alcuna attività fonte di reddito di qualsiasi genere;

• proprietari o usufruttuari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6 o A/7 ed eventuali annessi di pertinenza;

- di confermare che i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente paragrafo debbono far pervenire al comune entro la scadenza della 1a rata o entro la scadenza della 2a per i soggetti passivi divenuti tali oltre la data del 15 giugno autocertificazione da sottoscriversi ai sensi della L.15/68 nella quale attestano l’esistenza delle predette condizioni.

- di applicare un’ulteriore detrazione per l’abitazione principale prevista dall’art. 1 commi 5 e 7

della L. 24 dicembre 2007 n. 244 per un importo pari a 1,33 per mille della base imponibile del

l’abitazione principale e relative pertinenze entro il limite dei 200 euro.

Sono escluse dal beneficio della nuova ulteriore detrazione le abitazione classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;