2) di stabilire le detrazioni per l’anno 2007 come sotto riportato:
- di modificare (Euro 129,11 per il 2005) e stabilire in Euro 103,29 la detrazione di imposta adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- di confermare in Euro 206,58 sempre rapportata ai mesi in cui si protrae la destinazione, la detrazione di imposta per abitazione principale esclusivamente per i soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni contemporaneamente alla data del 1° gennaio 2007 :
· ultra sessantantenni
· proprietari o usufruttuari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6 o A/7 ed eventuali annessi di pertinenza;
· un reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare per l’anno di imposta precedente a quello di imposizione, che non sia superiore ai valori indicati nella sottostante tabella:
N. componenti nucleo familiare |
Valore indicatore I.S.E.E. |
1 |
13.106,00 |
2 |
12.557,00 |
3 |
12.373,00 |
4 |
12.327,00 |
5 |
12.428,00 |
6 ed oltre |
12.661,00 |
· nel caso in cui il reddito imponibile IRPEF familiare superi i valori indicati, la detrazione è pari a Euro 150,00;
3) di confermare a Euro 258,22 sempre rapportata ai mesi in cui si protrae la destinazione, la detrazione di imposta per abitazione principale esclusivamente per i soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni contemporaneamente alla data del 1° gennaio 2007 :
pensionato il cui nucleo familiare ( per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi) sia composto dal solo soggetto passivo con pensione minima INPS e/o convivente con altri soggetti non possessore di redditi tutti, eventualmente , titolari di pensione pari o inferiore all’importo annuo di una pensione minima INPS
· non esercitanti alcuna attività fonte di reddito di qualsiasi genere;
· proprietari o usufruttuari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6 o A/7 ed eventuali annessi di pertinenza;
di confermare che i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente paragrafo debbono far pervenire al comune entro la scadenza della 1a rata o entro la scadenza della 2a per i soggetti passivi divenuti tali oltre la data del 15 giugno autocertificazione da sottoscriversi ai sensi della L.15/68 nella quale attestano l’esistenza delle predette condizioni.