PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il nuovo ordinamento delle autonomie locali;

 

Visto in particolare l’art. 151, comma 1, ai sensi del quale, gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;

 

Preso atto che ai sensi del D.Lgs. di cui sopra il termine per l’approvazione del bilancio di previsione può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

 

Richiamato il comma 8 dell’articolo 27 della Legge del 28 dicembre 2001 n. 488 che sostituisce integralmente il comma 16 dell’articolo 5 della legge 23 dicembre2000 n. 388, e che così recita: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”

 

Richiamato il decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31.12.2007 che differisce al 31 marzo 2008 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2008 degli enti locali;

 

Vista la Legge n. 244 del 24/12/2007 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” e precisamente l’art. 1 comma 5 che così recita: “All’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

 

Visti:

- l’art. 6 commi 2 e 4 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504, così come sostituito dall’art. 3 comma 53) della L. 23.12.1996 n. 662 il quale prevede la possibilità per il Comune di diversificare, entro il limite massimo del 7 per mille, l’aliquota da applicare per il corrente anno 2008 ai casi di alloggi non locati e comunque tenuti a disposizione, non occupati come residenza da alcuna persona ad esclusione di quelli destinati ad attività imprenditoriale;

 

- l’art. 8 del D.L.vo 504/92 così come sostituito dall’art. 3 comma 55) della L. 23.12.1996 n. 662, modificato dall’art. 3 del D.L. n. 50 dell’11.03.1997, il quale prevede la possibilità di aumentare la detrazione di € 103,29  per le abitazioni principali fino a € 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e che la predetta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale;

 

- il D.L.vo 31.03.1998 n. 109, modificato dal D.L.vo 03.05.2000 n. 130 per la valutazione della situazione economica per l’accesso ai benefici economici previsti dalle leggi in materia di servizi e di imposte e tasse;

 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 73 del 29.12.1998 e successive modificazioni, per quanto riguarda la definizione di abitazione principale e di pertinenza dell’abitazione principale;

 

- l’art. 1 c. 5 della L. 27.12.1997 n. 449 il quale stabilisce che i Comuni possono fissare aliquote agevolate dell’I.C.I. anche inferiori al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;

 

Considerata la necessità di applicare un’aliquota inferiore all’aliquota ordinaria e comunque non inferiore al 4 per mille per quei fabbricati situati nel perimetro del borgo sette-ottocentesco del centro abitato di Gambassi Terme come delimitato nella planimetria allegata, i cui proprietari intendano effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate prospettanti le pubbliche vie, ancorché inseriti in complessivi interventi di restauro e/o ristrutturazione edilizia, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.

 

Ritenuto quindi alla luce di quanto sopra, dover stabilire per l’anno 2008 le aliquote ICI in ragione del:

 

-          6,4 per mille aliquota ordinaria

-          7 per mille per le abitazioni non locate e comunque tenute a disposizione, non utilizzate come residenza da alcuna persona ad esclusione di quelle destinate ad attività imprenditoriale;

-          4 per mille per gli interventi di recupero degli immobili di interesse artistico o architettonico compresi nel piano di recupero del centro storico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02.03.1990 ai sensi della L. 457/78 e della L.R. 59/80;

-          4 per mille per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate prospettanti le pubbliche vie, ancorché inseriti in complessivi interventi di restauro e/o ristrutturazione edilizia, dei fabbricati situati nel perimetro del borgo sette-ottocentesco del centro abitato di Gambassi Terme come delimitato nella planimetria allegata.

 

Ritenuto altresì di dover stabilire per l’anno 2008 la detrazione per l’abitazione principale in €155,00 per tutte le abitazioni principali così come definite dall’art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

Ritenuto dover stabilire per l’anno 2008 una detrazione d’imposta per l’abitazione principale nella misura di €210,00 per chi ha i seguenti requisiti:

a)      abitazioni principali possedute da titolari di reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore o uguale a € 10.500,00;

b)      abitazioni principali possedute da famiglie composte soltanto da ultrasessantacinquenni titolari di reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore o uguale a € 11.700,00;

c)      abitazioni principali possedute da famiglie con componenti portatori di handicap al 100% o con un componente ultrasessantacinquenne non autosufficiente, titolari di reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore o uguale a € 12.800,00.

Per le famiglie composte da un unico componente la soglia di reddito sarà innalzata di € 516,00.

Per le famiglie nelle quali un componente ha le seguenti caratteristiche la soglia di reddito ISEE sarà innalzata di € 800,00:

a)      cassa integrati iscritti nelle liste di mobilità che si trovino in tale situazione alla data di scadenza del pagamento dell’imposta da almeno un anno;

b)      disoccupati che si trovino in tale situazione alla data di scadenza del pagamento dell’imposta da almeno un anno e che abbiano perso il lavoro a causa di licenziamento collettivo o individuale, ad esclusione di coloro che siano stati licenziati per giusta causa.

Per le famiglie nelle quali un componente ha avuto un’interruzione dell’attività lavorativa di almeno un mese nel corso del 2008, nell’ambito di lavoro dipendente o parasubordinato, la soglia di reddito ISEE sarà innalzata di € 1.500,00.

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del Servizio competente rilasciato ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

 

A votazione palese che ha dato il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 2 (Cordone – Olmucci)

 

DELIBERA

 

1.di stabilire per l’anno 2008 le seguenti aliquote I.C.I.:

 

a)      6,4 per mille aliquota ordinaria applicata a tutti i fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili, esclusi gli immobili di cui ai punti successivi;

b)      7 per mille per le abitazioni non locate e comunque tenute a disposizione, non utilizzate come residenza da alcuna persona ad esclusione di quelle destinate ad attività imprenditoriale;

c)      4 per mille per gli interventi di recupero e restauro degli immobili di interesse artistico o architettonico compresi nel piano di recupero del centro storico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02.03.1990 ai sensi della L. 457/78 e della L.R. 59/80;

d)      4 per mille per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate prospettanti le pubbliche vie, ancorché inseriti in complessivi interventi di restauro e/o ristrutturazione edilizia, dei fabbricati situati nel perimetro del borgo sette-ottocentesco del centro abitato di Gambassi Terme come delimitato nella planimetria allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

 

2.di stabilire per l’anno 2008 le seguenti misure di detrazione per l’abitazione principale:

 

a € 155,00 per tutte le abitazioni principali così come definite dall’art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

b € 210,00 per le abitazioni principali possedute da titolari di reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore o uguale a € 10.500,00 aumentato di € 520,00 per le famiglie composte da un unico componente.

c € 210,00 per le abitazioni principali possedute da famiglie composte soltanto da ultrasessantacinquenni titolati di reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore o uguale a € 11.700,00 aumentato di € 520,00 per le famiglie composte da un unico componente.

d € 210,00 per le abitazioni principali possedute da famiglie con componenti portatori di handicap al 100% o con un componente ultrasessantacinquenne non autosufficiente, titolari di reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore o uguale a € 12.800,00 aumentato di € 520,00 per le famiglie composte da un unico componente.

Per le famiglie composte da un unico componente la soglia di reddito sarà innalzata di € 516,00.

Le condizioni di cui ai punti b), c) e d) dovranno essere dichiarate mediante compilazione del Modello ISEE da presentare all’Ufficio Tributi entro la scadenza del pagamento della rata a saldo di ogni anno per il quale viene richiesta la maggiore detrazione.

 

Per le famiglie nelle quali un componente ha le seguenti caratteristiche la soglia di reddito ISEE sarà innalzata di € 800,00:

c)      cassa integrati iscritti nelle liste di mobilità che si trovino in tale situazione alla data di scadenza del pagamento dell’imposta da almeno un anno;

d)      disoccupati che si trovino in tale situazione alla data di scadenza del pagamento dell’imposta da almeno un anno e che abbiano perso il lavoro a causa di licenziamento collettivo o individuale, ad esclusione di coloro che siano stati licenziati per giusta causa.

Per le famiglie nelle quali un componente ha avuto un’interruzione dell’attività lavorativa di almeno un mese nel corso del 2008, nell’ambito di lavoro dipendente o parasubordinato, la soglia di reddito ISEE sarà innalzata di €1.500,00.

Tali requisiti devono essere attestati con la dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 6 del DPCM 7/5/1999 n. 221 resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della L. 15/68 e successive modificazioni e degli articoli 1 e 2 del DPR 403/98, da presentare al Comune entro la scadenza della rata a saldo.

 

Le autocertificazioni previste per l’ottenimento della condizione di abitazione principale di cui ai punti a) b) e f) di cui all’art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) come pure l’autocertificazione prevista per l’ottenimento della riduzione al 50% dell’imposta per fabbricato dichiarato inagibile e/o inabitabile di cui all’art. 14 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), l’autocertificazione per l’ottenimento dell’aliquota agevolata al 4 per mille per gli interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico e per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate prospettanti le pubbliche vie, ancorché inseriti in complessivi interventi di restauro e/o ristrutturazione edilizia, dei fabbricati situati nel perimetro del borgo sette-ottocentesco del centro abitato di Gambassi Terme di cui all’art. 15 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), si intendono valide se presentate entro la scadenza della rata a saldo di ogni anno per il quale vengono richieste le varie agevolazioni e detrazioni.

 

3.di provvedere alla pubblicazione gratuita nella Gazzetta ufficiale dell’estratto della presente deliberazione secondo le modalità stabilite dal D.L.vo 506/30.12.1999 che modifica l’art. 52 del D.L.vo 446/15.12.1997.

 

4.di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione palesemente resa che ha dato il seguente risultato:

voti favorevoli n. 10

voti contrari n. 2 (Cordone – Olmucci), immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.