LA GIUNTA COMUNALE
 
Richiamato il comma 8 dell’articolo 27 della Legge del 28 dicembre 2001 n. 488 che sostituisce integralmente il comma 16 dell’articolo 5 della legge 23 dicembre2000 n. 388, e che così recita: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”
 
Rilevato che occorre determinare anche per l’anno 2005, così come per gli anni precedenti diversa aliquota ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) rispetto a quella minima prevista dall’art. 6 comma 2) del D.L.vo 30.12.1992 n. 504, così come modificato dall’art. 53 della L. 23.12.1996 n. 662;
 
Visti:
- l’art. 6 commi 2 e 4 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504, così come sostituito dall’art. 3 comma 53) della L. 23.12.1996 n. 662 il quale prevede la possibilità per il Comune di diversificare, entro il limite massimo del 7 per mille, l’aliquota da applicare per il corrente anno 2005 ai casi di alloggi non locati e comunque tenuti a disposizione, non occupati come residenza da alcuna persona ad esclusione di quelli destinati ad attività imprenditoriale;
 
- l’art. 8 del D.L.vo 504/92 così come sostituito dall’art. 3 comma 55) della L. 23.12.1996 n. 662, modificato dall’art. 3 del D.L. n. 50 dell’11.03.1997, il quale prevede la possibilità di aumentare la detrazione di € 103,29 (L. 200.000) per le abitazioni principali fino a € 258,23 (L. 500.000) nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e che la predetta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale;
 
- il D.L.vo 31.03.1998 n. 109, modificato dal D.L.vo 03.05.2000 n. 130 per la valutazione della situazione economica per l’accesso ai benefici economici previsti dalle leggi in materia di servizi e di imposte e tasse;
 
- il Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 73 del 29.12.1998 e successive modificazioni, per quanto riguarda la definizione di abitazione principale e di pertinenza dell’abitazione principale;
 
- l’art. 1 c. 5 della L. 27.12.1997 n. 449 il quale stabilisce che i Comuni possono fissare aliquote agevolate dell’I.C.I. anche inferiori al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;
 
Ritenuto quindi alla luce di quanto sopra, dover stabilire per l’anno 2005 le aliquote ICI in ragione del:
 
-          6,4 per mille aliquota ordinaria
-          7 per mille per le abitazioni non locate e comunque tenute a disposizione, non utilizzate come residenza da alcuna persona ad esclusione di quelle destinate ad attività imprenditoriale;
-          4 per mille per gli interventi di recupero degli immobili di interesse artistico o architettonico compresi nel piano di recupero del centro storico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02.03.1990 ai sensi della L. 457/78 e della L.R. 59/80;
 
Ritenuto altresì di dover stabilire per l’anno 2005 la detrazione per l’abitazione principale in € 155,00 per tutte le abitazioni principali così come definite dall’art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del Servizio competente rilasciato ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 
Con voti unanimi palesemente resi
 
DELIBERA
 
1 di stabilire per l’anno 2005 le seguenti aliquote I.C.I.:
 
- 6,4 per mille aliquota ordinaria applicata a tutti i fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili, esclusi gli immobili di cui ai punti successivi;
- 7 per mille per le abitazioni non locate e comunque tenute a disposizione, non utilizzate come residenza da alcuna persona ad esclusione di quelle destinate ad attività imprenditoriale;
- 4 per mille per gli interventi di recupero e restauro degli immobili di interesse artistico o architettonico compresi nel piano di recupero del centro storico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02.03.1990 ai sensi della L. 457/78 e della L.R. 59/80;
 
2.di stabilire per l’anno 2005 le seguenti misure di detrazione per l’abitazione principale:
 
- € 155,00 per tutte le abitazioni principali così come definite dall’art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
Le autocertificazioni previste per l’ottenimento della condizione di abitazione principale di cui ai punti a) b) e f) previste dall’art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) come pure l’autocertificazione prevista per l’ottenimento della riduzione al 50% dell’imposta per fabbricato dichiarato inagibile e/o inabitabile di cui all’art. 14 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e l’autocertificazione per l’ottenimento dell’aliquota agevolata al 4 per mille per gli interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico di cui all’art. 15 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) si intendono valide se presentate entro la scadenza della rata a saldo di ogni anno per il quale vengono richieste le varie agevolazioni e detrazioni.
 
3.di provvedere alla pubblicazione gratuita nella Gazzetta ufficiale dell’estratto della presente deliberazione secondo le modalità stabilite dal D.L.vo 506/30.12.1999 che modifica l’art. 52 del D.L.vo 446/15.12.1997.
 
4.di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione palesemente resa, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.