ALIQUOTE 2009
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ELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 2006/G/818 DEL 05.12.2006; LEGGE 27/12/2006 N. 296, ART. 1 COMMA 169; DECRETO LEGGE N. 93/2008)CONTRIBUENTI TENUTI AL PAGAMENTO E IMMOBILI OGGETTO DELL
.IMPOSTAALIQUOTA DEL 6 PER MILLE:
1 Persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune, per l.unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 o A/9
2 Persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune, per l
.unità immobiliare . nel numero di una o più - qualificabile come .pertinenza. di abitazioni appartenenti alla categoria catastale A/1, A/8 o A/9, anche se distintamente iscritta in catasto, in quanto parte integrante dell.abitazione principale di residenza, purchè sia destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio della stessa unità immobiliare principale e purchè classificata e/o classificabile nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte e posti auto) e direttamente utilizzata dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell.imposta per l.abitazione principale. Sono escluse le pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di uso/detenzione da parte di terzi.3 Persone fisiche soggetti passivi anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per l
.abitazione appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e sue eventuali pertinenze di cui sono proprietari o usufruttuari, a condizione che si tratti dell.unica abitazione posseduta su tutto il territorio nazionale, che la stessa non risulti in alcun modo locata e che le relative pertinenze (come individuate al punto precedente) alle quali si intende applicare l.aliquota ridotta non siano oggetto a qualunque titolo di uso e/o detenzione da parte di terzi4 Persone fisiche soggetti passivi e soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa per l.unità immobiliare ad uso abitativo posta sul confine comunale e sue eventuali pertinenze, accatastata in parte nel Comune di Firenze ed in parte nel Comune confinante, che costituisca porzione di abitazione principale di soggetto passivo residente nell.altro Comune
5 Persone fisiche e giuridiche soggetti passivi per tutte le unit
à immobiliari accampionate a civile abitazione che siano state concessa in locazione con contratto-tipo concordato ai sensi dell.art. 2, comma 3, della L. n. 431/1998, limitatamente al periodo dell.anno in cui si verifichi detta condizione (l.applicazione dell.aliquota è subordinata all.obbligo di presentazione di apposita autocertificazione con le modalità descritte più avanti)ALIQUOTA DEL 9 PER MILLE:
6 Unit
à immobiliari ad uso abitativo per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anniALIQUOTA DEL 7 PER MILLE:
7 Tutti gli altri immobili non contemplati nei casi da 1 a 6. Devono intendersi rientranti in questa aliquota anche le unità immobiliari ad uso abitativo non locate ma utilizzate direttamente in modo stagionale o periodico dal soggetto passivo oppure concesse in comodato a familiari o a soggetti terzi ivi residenti.
DETRAZIONI 2009
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ELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 2006/G/818 DEL 05.12.2006; LEGGE 27/12/2006 N. 296, ART. 1 COMMA 169; DECRETO LEGGE N. 93/2008)CONTRIBUENTI E UNITA. IMMOBILIARI AVENTI DIRITTO
EURO 110,00:
A Persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune, limitatamente all.unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e, in caso di eccedenza di detrazione a credito, alle sue eventuali pertinenze, come individuate dal vigente regolamento comunale per l.applicazione dell.ICI
B Persone fisiche, soggetti passivi anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per l.abitazione appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e sue eventuali pertinenze di cui sono proprietari o usufruttuari - a condizione che essa sia l.unica abitazione posseduta su tutto il territorio nazionale e non risulti in alcun modo locata . nonché, in caso di eccedenza, per le eventuali relative pertinenze che non siano oggetto a qualunque titolo di uso e/o detenzione da parte di terzi
EURO 260,00:
C Persone fisiche soggetti passivi d.imposta residenti nel Comune, che siano disabili totali o invalidi di grado non inferiore al 90% (o che presentino nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella suddetta situazione), proprietari nell.intero territorio nazionale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e sue eventuali pertinenze - come individuate dal vigente regolamento comunale per l.applicazione dell.ICI - a condizione che il loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non abbia prodotto nell.anno precedente altri redditi, con l.esclusione di quello dell.immobile, o comunque, se prodotti, siano stati di natura pensionistica e non superiori a Euro 23.500,00 lordi
D Persone fisiche, soggetti passivi residenti nel Comune, proprietari nell.intero territorio nazionale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e sue eventuali pertinenze - come individuate dal vigente regolamento comunale per l.applicazione dell.ICI - a condizione che il loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non abbia prodotto nell.anno precedente altri redditi, con l.esclusione di quello dell.immobile o comunque, se prodotti, siano stati di natura pensionistica e non superiori a Euro 13.000,00 lordi
ATTENZIONE!
I soggetti che intendono fruire :- dell.aliquota agevolata del 6 per mille nel caso riportato al numero 5 del prospetto aliquote;
- della detrazione di Euro 260,00 (lettere C e D del prospetto detrazioni);
dovranno presentare alla Direzione Risorse Finanziarie - entro il termine di scadenza della seconda rata (16 dicembre) - apposita richiesta, utilizzando lo specifico modello, con cui autocertificare il possesso dei requisiti previsti. Chi avesse già presentato analoga autocertificazione negli anni precedenti è esentato dal presentarla nuovamente, a condizione che non sia mutata la situazione che dà diritto al beneficio. La riconsegna dei modelli di autocertificazione, in doppia copia (una delle quali da utilizzare per ricevuta), può avvenire presso gli U.R.P. (Uffici Relazioni con il Pubblico), presso l.Archivio Generale (Palazzo Vecchio) o presso gli sportelli della Direzione Risorse Finanziarie (via Pietrapiana, 53); a quest.ultimi uffici è possibile anche inviare l.autocertificazione per posta allegando fotocopia di documento di identità del dichiarante.