Estratto della deliberazione n. 2005/G/00008 del 11.01.2005 adottata dalla Giunta Municipale di Firenze con oggetto:

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L'ANNO 2005

 

 

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DELIBERA

 

1) - di determinare, secondo le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti aliquote ICI per l’anno 2005:

 

a) una aliquota ridotta del 6 (sei) per mille in favore:

Ø delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

 

Ø delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare qualificabile come “pertinenza”, anche se distintamente iscritta in catasto, in quanto parte integrante dell’abitazione principale di residenza, purchè sia destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio della stessa unità immobiliare principale e purchè sia:

 

a. classificata e/o classificabile nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte e posti auto);

b. direttamente utilizzata dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell’imposta per l’abitazione principale e, quindi, con l’esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi;

 

b) una aliquota agevolata del 6 (sei) per mille in favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi per tutte le unità immobiliari accampionate a civile abitazione che siano state concesse in locazione con contratto-tipo concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. n. 431/1998, limitatamente al periodo dell’anno in cui si verifichi detta condizione;

 

c) una aliquota del 9 (nove) per mille - in deroga alla aliquota massima - per le unità immobiliari ad uso abitativo per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

d) una aliquota ordinaria del 7 (sette) per mille per tutte le unità immobiliari diverse da quelle di cui alle precedenti lettere;

 

2) - di determinare per l'anno 2005, per quanto esposto in narrativa, le detrazioni ICI, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni:

 

a)– in € 258,23 :

 

Ø a favore delle persone fisiche soggetti passivi d’imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, che siano disabili totali o invalidi di grado non inferiore al 90% (o che presentino nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella suddetta situazione), proprietari nell’intero territorio nazionale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze - come individuate dal vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI - a condizione che il loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non abbia prodotto nell’anno precedente altri redditi, con l’esclusione di quello dell’immobile, o comunque, se prodotti, siano stati di natura pensionistica e non superiori a € 22.500,00 lordi;

 

Ø a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, proprietari nell’intero territorio nazionale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze - come individuate dal vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI - a condizione che il loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non abbia prodotto nell’anno precedente altri redditi, con l’esclusione di quello dell’immobile o comunque, se prodotti, siano stati di natura pensionistica e non superiori a € 12.000,00 lordi;

 

b) in € 103,29 :

 

Ø a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, limitatamente all’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e, in caso di eccedenza, alle sue eventuali pertinenze, come individuate dal vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI;

 

Ø a favore delle persone fisiche, soggetti passivi anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per l’abitazione e sue eventuali pertinenze di cui sono proprietari o usufruttuari a condizione che essa sia l’unica abitazione posseduta su tutto il territorio nazionale e non risulti in alcun modo locata;

 

3) – di stabilire altresì che, ai fini dell’acquisizione dei benefici di cui al punto 1) lettera b) e di cui al punto 2) lettera a) del presente dispositivo, i soggetti che intenderanno usufruirne dovranno presentare al Comune di Firenze – Direzione Risorse Finanziarie, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine massimo della scadenza della seconda rata, apposita autocertificazione nella quale l’obbligato al pagamento del tributo dichiari e specifichi - sotto la propria responsabilità – il possesso di ogni singolo requisito previsto per usufruire del beneficio dell’aliquota agevolata o della maggiore detrazione d’imposta. L’Amministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato e di svolgere controlli sulla sua veridicità. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla legge. I contribuenti che hanno già presentato nel corso degli anni precedenti analoga dichiarazione per usufruire dei suddetti benefici, sono esonerati dallo stesso onere nel 2005, sempre che persistano i requisiti richiesti;

 

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