IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2011 |
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Delibera Consiglio Comunale n. 85 del 29/12/2010 |
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ALIQUOTE |
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A | ABITAZIONE PRINCIPALE | 5,5‰ |
B | PERTINENZA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE | 5,5‰ |
Si considerano pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate catastalmente nelle categori C2-C6-C7 a condizione che: | ||
a) il proprietario o titolare, anche se in quota parte, di diritto reale di godimento dell'abitazione principale sia proprietario o titolare, anche se | ||
in quota parte, di diritto reale di godimento della pertinenza; | ||
b) non siano locate; | ||
c) che queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. | ||
C | ABITAZIONI - COMPRESA LA PERTINENZA COME INDIVIDUATA NEL PRECEDENTE PARAGRAFO (Punto B) - CONCESSE IN USO | 5,5‰ |
GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA O COLLATERALE FINO AL SECONDO GRADO PURCHE' IVI RESIDENTI | ||
D | ABITAZIONE NON LOCATA POSSEDUTA DA SOGGETTO CHE ACQUISISCE LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O | 5,5‰ |
SANITARI IN SEGUITO A RICOVERO PERMANENTE IN QUANTO SOGGETTO ANZIANO O DISABILE | ||
E | ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO CONCORDATO (EX ART.4 LEGGE N.431/98) PURCHE' REGISTRATO | 5,5‰ |
F | ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO LIBERO PURCHE' REGISTRATO | 6,5‰ |
G | ALTRI IMMOBILI | 7‰ |
In questa categoria sono compresi anche i fabbricati classificati C2 - C6 - C7 non rientranti nel punto B | ||
H | TERRENI | 7‰ |
I | AREE FABBRICABILI | 7‰ |
L | ABITAZIONI NON LOCATE | 7‰ |
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE | ||
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE | € 103,29 | |
LA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E' ELEVATA NEL SEGUENTE MODO | ||
1. NUCLEO FAMILIARE CON REDDITO ISEE INFERIORE A €. 9.554,45 | € 206,58 | |
2. NUCLEO FAMILIARE CON REDDITO ISEE COMPRESO FRA €. 9.554,45 E €. 10.329,13 | € 154,93 | |
3. NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO UNICAMENTE DA ULTRASESSANTACINQUENNI (65 ANNI COMPIUTI DI OGNI MEMBRO | ||
DEL NUCLEO) CON REDDITO ISEE INFERIORE A €. 11.362,05 | € 206,58 | |
4. NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO UNICAMENTE DA ULTRASESSANTACINQUENNI (65 ANNI COMPIUTI DI OGNI MEMBRO | ||
DEL NUCLEO) CON REDDITO ISEE COMPRESO FRA €. 11.362,05 E €. 12.394,96 | € 154,93 | |
5. NUCLEO FAMILIARE CON REDDITO ISEE UGUALE O INFERIORE A €. 12.394,96 IN PRESENZA DI: | ||
A) PERSONA INVALIDA 100% DELLA CAPACITA' LAVORATIVA CERTIFICATA DALLE COMMISSIONI PER INVALIDI O DA ENTI | ||
EROGATORI DI TRATTAMENTI DI INVALIDITA' | ||
oppure | ||
B) PERSONA CON HANDICAP psicofisico permanente di cui all'art.3, comma 3, della Legge n.104 del 05/02/1992 | ||
oppure | ||
C) ANZIANO MAGGIORE 65 ANNI FISICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTE. | ||
La non autosufficienza dovrà essere comprovata e certificata da enti erogatori di provvidenze economiche | € 206,58 | |
L'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere | ||
computato per la parte residua, in diminuizione dell'imposta dovuta per la pertinenza (come individuata al punto B) dell'abitazione | ||
principale medesima, appartenente al titolare di questa. | ||
La certificazione attestante il reddito ISEE deve essere presentata all'ufficio tributi entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento (termine per | ||
il versamento del saldo ICI). | ||