Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 27 dicembre 2007
***************
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili: determinazione
aliquote e detrazioni anno 2008.
L'anno duemilasette e questo giorno ventisette del mese di
dicembre alle ore 21,30 nell'aula consiliare della sede
comunale, previa convocazione nei modi di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta pubblica.
Presiede l'adunanza il Sig.
di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Santo Ligresti,
anche con funzioni di verbalizzante.
Dei componenti il Consiglio Comunale sigg.ri:
1. TEMPESTI Carlo 10. ANCILLOTTI Cristina
2. CECCONI Paolo 11. TERRENI Sara
3. MENICHETTI Gabriella 12. MUGNAINI Natascia
4. PANICHI Rossano 13. BARONTINI Simone
5. LEPORATTI Stefano 14. BARTOLI Giuliano
6. TANGANELLI Marcello 15. GIANNINI Marco
7. ANCILLOTTI Stefano 16. BRUNI Maurizio
8. PICCHI Valentina 17. TURINI Alessandro
9. TAMBURINI Daniele
Sono assenti i sig.ri: Leporatti, Mugnaini.
(Sono presenti componenti n. 15 - Sono assenti componenti
n. 2).
Il Presidente, constatata la legalità del numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a
scrutatori dei consiglieri sigg.ri: Panichi, Barontini,
Bruni.
Invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull'og
getto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della pre
sente adunanza.
La seduta di Consiglio Comunale che era stata sospesa alle ore
22,40 riprende (dopo cinque minuti) alle ore 22,45 per la
discussione dei relativi punti all'ordine del giorno.
*****
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche
ed integrazioni, con il quale è stato approvato il nuovo
ordinamento delle autonomie locali;
VISTO in particolare l'art. 151, comma 1, ai sensi del
quale gli Enti Locali deliberano entro il 31 Dicembre il
bilancio di previsione per l'anno successivo;
VISTO l'art. 27 della Legge n. 448 del 28.12.2001 e
precisamente il comma 8 che ha sostituito il comma 16 dell'art.
53 della Legge 23.12.2000, n. 388, che così recita: il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l'aliquota della addizionale comunale all'IRPEF di cui
all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360,
recante istituzioni di un'addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati, successivamente
all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
PRESO ATTO che ai sensi del decreto legislativo di cui
sopra il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno
d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica;
EVIDENZIATO che la legge 296/06, all'art.1 comma 169, ha
ribadito che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione,
dando atto che, dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno
di riferimento;
PRESO ATTO che, sulla base di quanto disposto dal comma
169, in caso di mancata approvazione delle deliberazioni di cui
al comma precedente, entro il termine sopraevidenziato, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
VISTO, al tempo stesso, che ad oggi non è stato abrogato
l'articolo 6, comma 1, secondo periodo, ove è stabilito che, in
caso di non adozione annuale della misura dell'aliquota ici,
questa è fissata per legge al 4 per mille;
VALUTATA pertanto la necessità di deliberare tali aliquote
per l'anno 2008;
VISTO l'art. 172, comma 1, lettera "e" del D.Lgs. n.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che include fra
gli allegati al bilancio di previsione le "deliberazioni con le
quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe,
le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i
servizi locali, nonchè, per i servizi a domanda individuale, i
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
servizi stessi";
VISTO il Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992 e succes
sive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell'Imposta Comunale
sugli Immobili;
PRESO che l'art. 1 comma 156 della L. 296/2006 - variando
l'art.6, comma 1, primo periodo del D.Lgs. 504/92 - ha stabilito
la competenza del Consiglio Comunale per deliberare le aliquote
ICI;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. del 267/2000 e successive
modifiche e integrazioni, che al comma 2, lettera f, stabilisce
che è di competenza del Consiglio Comunale l'istituzione e
l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione
delle relative aliquote, della disciplina generale delle tariffe
per la fruizione di beni e servizi;
PRESO ATTO che, dopo l'entrata in vigore della Legge
Finanziaria per l'anno 2007, sembra che ci sia stato una
implicita modifica dell'articolo 42, comma 2, lettera F) del
Tuel (D.Lgs. n.267/00);
EVIDENZIATO che le norme del TUEL possono essere
sostituite, modificate o abrogate solo esplicitamente;
VISTO l'iter procedimentale per approvare il bilancio di
previsione e dato atto che, sulla base dell'articolo 172 del
TUEL, le deliberazioni tariffarie sono allegati allo schema di
bilancio approvato dalla Giunta Comunale, è palese che, prima di
approvare tale schema, deve essere delineata la manovra
tariffaria in base alla quale elaborare le previsioni di entrata
e spesa;
EVIDENZIATO pertanto che, esistendo ancora incertezza sugli
organi competenti ad intervenire su aliquote e tariffe, si è
ritenuto opportuno procedere nel seguente modo:
- approvazione della proposta delle aliquote ICI e detrazioni
da parte della Giunta Comunale, in allegato allo schema di
bilancio;
- approvazione delle aliquote e detrazioni da parte del
Consiglio Comunale, con apposito atto;
VISTA la Legge n. 662 del 23.12.1996 "Misure di razionaliz
zazione della Finanza Pubblica" ed in particolare l'art. 3, com
mi da 48 a 59, che ha apportato modifiche sostanziali al D.Lgs.
n. 504/92 suddetto;
PRECISATO che, sulla base dell'art. 3, comma 53, della
Legge n. 662/1996:
- l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4
per mille, nè superiore al 7 per mille;
- l'aliquota può essere diversificata entro tale limite con
riferimento ai casi:
1) di immobili diversi dalle abitazioni principali;
2) di immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
3) di alloggi non locati;
RICORDATO l'atto del Consiglio Comunale n. 15 del 20 marzo
2007 avente ad oggetto:"Imposta Comunale sugli Immobili:
determinazione aliquote e detrazioni anno 2007";
RICORDATO che con atto C.C. n. 13 del 20/03/2007 sono state
apportate modifiche al Regolamento per l'applicazione
dell'Imposta Comunale sugli Immobili (approvato con C.C. n. 83
del 29.12.1998, successivamente modificato con gli atti C.C. n.
13 del 22.03.1999, C.C. n. 17 del 29.02.2000, C.C. n. 20 del
06.03.2002, C.C. n. 6 del 19.03.2003 e C.C. n.12 del 28/02/2005,
tutti esecutivi);
RITENUTO OPPORTUNO e NECESSARIO approvare per l'anno 2008
le aliquote ICI nelle seguenti misure:
1) ALIQUOTA 5,5 (cinquevirgolacinque per mille)
A - ABITAZIONE PRINCIPALE
B - PERTINENZE dell'abitazione principale che rispettino le
seguenti condizioni:
a) il proprietario o titolare, anche se in quota parte, di
diritto reale di godimento dell'abitazione principale sia
proprietario o titolare, anche se in quota parte, di diritto
reale di godimento della pertinenza;
b) non siano locate;
c) che queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite
alla predetta abitazione;
d) che siano ubicate ad una distanza non superiore a metri 200
dall'abitazione stessa.
C - ABITAZIONI - COMPRESA LA PERTINENZA COME INDIVIDUATA NEL
PRECEDENTE PARAGRAFO (Punto B) - CONCESSE IN USO GRATUITO A
PARENTI O AFFINI FINO AL SECONDO GRADO PURCHE' IVI RESIDENTI
D - ABITAZIONE NON LOCATA POSSEDUTA DA SOGGETTO CHE ACQUISISCE
LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI IN SEGUITO A
RICOVERO PERMANENTE IN QUANTO SOGGETTO ANZIANO O DISABILE
E - ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO CONCORDATO (ex art. 4 Legge
n. 431/98) PURCHE' REGISTRATO
2) ALIQUOTA 6,5 (seivirgolacinque per mille)
F - ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO LIBERO PURCHE' REGISTRATO
3) ALIQUOTA 7,00 (sette per mille)
G - ALTRI IMMOBILI
In questa categoria sono compresi anche i fabbricati
classificati C2 - C6 - C7 non rientranti nel punto B
H - TERRENI
I - AREE FABBRICABILI
L - ABITAZIONI NON LOCATE
PRESO ATTO che le situazioni di cui ai punti B - C - D - E
- F devono essere autocertificate dal contribuente nei modi e
nelle forme di legge;
EVIDENZIATO che si determina per l'anno 2008 la detrazione
di Euro 103,29 per l'abitazione principale;
EVIDENZIATO inoltre che si determina di elevare la
detrazione per abitazione principale nel seguente modo:
- nucleo familiare con reddito ISEE inferiore a EURO 9.554,45
detrazione di EURO 206,58;
- nucleo familiare con reddito ISEE compreso fra EURO 9.554,45
e EURO 10.329,13 detrazione di EURO 154,93;
- nucleo familiare composto unicamente da ultrassentacinquenni
(65 anni compiuti di ogni membro del nucleo) con reddito ISEE
inferiore a EURO 11.362,05 detrazione pari a EURO 206,58;
- nucleo familiare composto unicamente da ultrassentacinquenni
(65 anni compiuti di ogni membro del nucleo) con reddito ISEE
compreso fra EURO 11.362,05 e EURO 12.394,96 detrazione pari a
EURO 154,93;
- nucleo familiare con reddito ISEE uguale o inferiore a EURO
12.394,96, in presenza di:
a) persona invalida 100% della capacità lavorativa certificata
dalle commissioni per invalidi o da enti erogatori di
trattamenti di invalidità
oppure
b) persona con handicap psicofisico permanente di cui all'art.
3, comma 3, della Legge n. 104 del 5.2.1992
oppure
c) anziano maggiore di 65 anni fisicamente non autosufficiente -
la non autosufficienza dovrà essere comprovata e certificata da
enti erogatori di provvidenze economiche
detrazione pari a EURO 206,58;
PRESO ATTO che, per quanto concerne il reddito ISEE, questo
deve essere certificato ai sensi della normativa vigente e del
regolamento comunale vigente;
CONSIDERATO che l'art. 3, comma 53, della Legge 662/1996
indica la categoria degli alloggi "NON LOCATI" differenziandola
implicitamente da quelli "LOCATI";
PRESO ATTO che il Codice Civile agli articoli 1571-1606 de
finisce locazione "il contratto con il quale una parte si obbli
ga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato
tempo, verso un determinato corrispettivo";
VISTA la Legge n. 431/98, art. 4;
PRESO ATTO inoltre dell'allegato "A", che fa parte integran
te e sostanziale del presente atto, ove sono indicate sia le ali
quote ICI per tipologia di immobile sia le detrazioni per
abitazione principale, che si intendono adottare per l'anno 2008;
VISTA la Legge n. 388/2000;
VISTA la Circolare n. 23/E dell'11.02.2000 e la Circolare
3/FL del 07.03.2000;
VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla sum
menzionata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, pri
mo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:
a) Responsabile servizio interessato (
favorevole per la regolarità tecnica;
b) Responsabile di ragioneria: favorevole per la regolarità con
tabile;
UDITA l'esposizione dell'argomento da parte del Sindaco;
CON votazione resa nei modi e forme di legge che ha dato il
seguente esito:
Presenti Consiglieri n. 15;
n. 3 astenuti (Barontini, Bartoli e Giannini Rifondazione
Comunista);
n. 2 contrari (Bruni e Turini Casa delle Libertà);
n. 10 favorevoli;
D E L I B E R A
1. Di DETERMINARE, per tutte le ragioni espresse in parte
narrativa, relativamente all'Imposta Comunale sugli Immobili,
per l'anno 2008, le aliquote e le detrazioni così come e più
analiticamente descritte nell'allegato "A", che entra a far
parte integrante e sostanziale del presente atto, e riportate di
seguito:
1) ALIQUOTA 5,5 (cinquevirgolacinque per mille)
A - ABITAZIONE PRINCIPALE
B - PERTINENZE dell'abitazione principale che rispettino le
seguenti condizioni:
a) il proprietario o titolare, anche se in quota parte, di
diritto reale di godimento dell'abitazione principale sia
proprietario o titolare, anche se in quota parte, di diritto
reale di godimento della pertinenza;
b)non siano locate;
c)che queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla
predetta abitazione;
d)che siano ubicate ad una distanza non superiore a metri 200
dall'abitazione stessa.
C - ABITAZIONI - COMPRESA LA PERTINENZA COME INDIVIDUATA NEL
PRECEDENTE PARAGRAFO (punto B) - CONCESSE IN USO GRATUITO A
PARENTI O AFFINI FINO AL SECONDO GRADO PURCHE' IVI RESIDENTI
D - ABITAZIONE NON LOCATA POSSEDUTA DA SOGGETTO CHE ACQUISISCE
LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI IN SEGUITO A
RICOVERO PERMANENTE IN QUANTO SOGGETTO ANZIANO O DISABILE;
E - ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO CONCORDATO (ex art. 4 Legge
n. 431/98) PURCHE' REGISTRATO.
2) ALIQUOTA 6,5 (seivirgolacinque per mille)
F - ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO LIBERO PURCHE' REGISTRATO
3) ALIQUOTA 7,00 (sette per mille)
G - ALTRI IMMOBILI
In questa categoria sono compresi anche i fabbricati
classificati C2 - C6 - C7 non rientranti nel punto B
H - TERRENI
I - AREE FABBRICABILI
L - ABITAZIONI NON LOCATE.
2. Di PRENDERE ATTO che le situazioni di cui ai punti B - C - D
- E - F devono essere autocertificate dal contribuente nei modi
e nelle forme di legge.
3. Di EVIDENZIARE che si determina per l'anno 2008 la detrazione
di Euro 103,29 per l'abitazione principale.
4. Di EVIDENZIARE inoltre che si determina di elevare la
detrazione per abitazione principale nel seguente modo:
- nucleo familiare con reddito ISEE inferiore a EURO 9.554,45
detrazione di EURO 206,58;
- nucleo familiare con reddito ISEE compreso fra EURO 9.554,45 e
EURO 10.329,13 detrazione di EURO 154,93;
- nucleo familiare composto unicamente da ultrassentacinquenni
(65 anni compiuti di ogni membro del nucleo) con reddito ISEE
inferiore a EURO 11.362,05 detrazione pari a EURO 206,58;
- nucleo familiare composto unicamente da ultrassentacinquenni
(65 anni compiuti di ogni membro del nucleo) con reddito ISEE
compreso fra EURO 11.362,05 e EURO 12.394,96) detrazione pari a
EURO 154,93;
- nucleo familiare con reddito ISEE uguale o inferiore a EURO
12.394,96, in presenza di:
a) persona invalida 100% della capacità lavorativa certificata
dalle commissioni per invalidi o da enti erogatori di
trattamenti di invalidità
oppure
b) persona con handicap psicofisico permanente di cui all'art.
3, comma 3, della Legge n. 104 del 5.2.1992
oppure
c) anziano maggiore 65 anni fisicamente non autosufficiente - la
non autosufficienza dovrà essere comprovata e certificata da
enti erogatori di provvidenze economiche
detrazione pari a EURO 206,58.
5. Di PRENDERE ATTO che, per quanto concerne il reddito ISEE,
questo deve essere certificato ai sensi della normativa vigente
e del regolamento comunale vigente.
6. Di DETERMINARE che l'unico ammontare di detrazione, se non
trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale,
può essere computato, per la parte residua, in diminuzione
dell'imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione principale
medesima, appartenente al titolare di questa.
7. Di DARE ATTO che il gettito calcolato sulla base delle
aliquote concorda con le scritture di bilancio.
8. Di DARE ATTO:
- del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992 e successive
modifiche ed integrazioni, istitutivo dell'Imposta Comunale
sugli Immobili;
- dell'art. 1 - comma 156 della L. 296/2006 - che variando
l'art.6, comma 1, primo periodo del D.Lgs. 504/92 - ha stabilito
la competenza del Consiglio Comunale per deliberare le aliquote
ICI;
- dell'art. 42 del D.Lgs. del 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, che al comma 2, lettera f, stabilisce che è di
competenza del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento
dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative
aliquote, della disciplina generale delle tariffe per la
fruizione di beni e servizi;
- che, dopo l'entrata in vigore della Legge Finanziaria per
l'anno 2007, sembra che ci sia stato una implicita modifica
dell'articolo 42, comma 2, lettera f) del Tuel (D.Lgs. n.267/00);
- che le norme del TUEL possono essere sostituite, modificate o
abrogate solo esplicitamente;
- dell'iter procedimentale per approvare il bilancio di
previsione;
- che, sulla base dell'articolo 172 del TUEL, le deliberazioni
tariffarie sono allegati allo schema di bilancio approvato dalla
Giunta Comunale,
- che è quindi palese che, prima di approvare tale schema, deve
essere delineata la manovra tariffaria in base alla quale
elaborare le previsioni di entrata e spesa;
- che esistendo ancora incertezza sugli organi competenti ad
intervenire su aliquote e tariffe, si è ritenuto opportuno
procedere nel seguente modo:
- approvazione della proposta delle aliquote ICI e detrazioni
da parte della Giunta Comunale, in allegato allo schema di
bilancio;
- approvazione delle aliquote e detrazioni da parte del
Consiglio Comunale, con apposito atto.
9. Di DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata
per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58,
comma 4, del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, e successive
modifiche ed integrazioni.
10. Di DARE ATTO altresì che, ai sensi e per gli effetti della
Legge 241/90, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Isa
Luchi, Dirigente Area 1, mentre Spinelli Grazia Categoria C4, è
la responsabile dell'istruttoria del presente atto.
11. Di DICHIARARE il presente atto, a seguito di separata,
votazione palesemente espressa, ai sensi dell'art. 134, quarto
comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con n. 3 astenuti
(Barontini, Bartoli e Giannini Rifondazione Comunista), n. 2
contrari (Bruni e Turini Casa delle Libertà) e n. 10 favorevoli,
immediatamente eseguibile.
*****