COMUNE DI CERRETO GUIDI - FIRENZE

 Delibera G.C. n. 29 del 02.02.2005

 

 

 

ALLEGATO "A"

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  -  ANNO 2005

 

 

 

 

 

ALIQUOTE

 

 

 

 

 A

ABITAZIONE PRINCIPALE

5,5

 

 

 

 B

PERTINENZA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

5,5

 

Si considerano pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate catastalmente nelle categori C2-C6-C7 a condizione che:

 

a) il proprietario o titolare, anche se in quota parte, di diritto reale di godimento dell'abitazione principale sia proprietario o titolare, anche se

 

in quota parte, di diritto reale di godimento della pertinenza;

 

 

b) non siano locate;

 

 

c) che queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;

 

 

d) che siano ubicate ad una distanza non superiore a metri 200 dall'abitazione stessa.

 

 

 

 

 C

ABITAZIONI - COMPRESA LA PERTINENZA COME INDIVIDUATA NEL PRECEDENTE PARAGRAFO (Punto B) - CONCESSE IN USO

5,5

 

GRATUITO A PARENTI O AFFINI FINO AL SECONDO GRADO PURCHE' IVI RESIDENTI

 

 

 

 

 D

ABITAZIONE NON LOCATA POSSEDUTA DA SOGGETTO CHE ACQUISISCE LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O 

5,5

 

SANITARI IN SEGUITO A RICOVERO PERMANENTE  IN QUANTO SOGGETTO ANZIANO O DISABILE

 

 

 

 

 E

ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO CONCORDATO (EX ART.4 LEGGE N.431/98) PURCHE' REGISTRATO

5,5

 

 

 

 F

ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO LIBERO PURCHE' REGISTRATO

6,5

 

 

 

 G

ALTRI IMMOBILI 

7,0

 

In questa categoria sono compresi anche i fabbricati classificati C2 - C6 - C7 non rientranti nel punto B

 

 

 

 

 H

TERRENI

7,0

 

 

 

 I

AREE FABBRICABILI

7,0

 

 

 

 L

ABITAZIONI NON LOCATE

7,0

 

 

 

 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

 

 

 

 

 

 

 

 

DETRAZIONE  PER ABITAZIONE PRINCIPALE

      103,29

 

 

 

 

LA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E' ELEVATA NEL SEGUENTE MODO

 

 

 

 

 

1. NUCLEO FAMILIARE  CON REDDITO ISEE INFERIORE A €. 9.554,45

      206,58

 

 

 

 

2. NUCLEO FAMILIARE CON REDDITO ISEE COMPRESO FRA €. 9.554,45 E €. 10.329,13

      154,93

 

 

 

 

3. NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO UNICAMENTE DA ULTRASESSANTACINQUENNI (65 ANNI COMPIUTI DI OGNI MEMBRO

 

 

DEL NUCLEO) CON REDDITO ISEE INFERIORE A €. 11.362,05

      206,58

 

 

 

 

4. NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO UNICAMENTE DA ULTRASESSANTACINQUENNI (65 ANNI COMPIUTI DI OGNI MEMBRO

 

 

DEL NUCLEO) CON REDDITO ISEE COMPRESO FRA €. 11.362,05 E €. 12.394,96

      154,93

 

 

 

 

5. NUCLEO FAMILIARE CON REDDITO ISEE UGUALE O INFERIORE A €. 12.394,96 IN PRESENZA DI:

 

 

A) PERSONA INVALIDA 100% DELLA CAPACITA' LAVORATIVA CERTIFICATA DALLE COMMISSIONI PER INVALIDI O DA ENTI

 

 

EROGATORI DI TRATTAMENTI DI INVALIDITA'

 

 

oppure

 

 

 

 

 

B) PERSONA CON HANDICAP psicofisico permanente di cui all'art.3, comma 3, della Legge n.104 del 05/02/1992

 

 

oppure

 

 

 

 

 

C) ANZIANO MAGGIORE 65 ANNI FISICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTE.

 

 

La non autosufficienza  dovrà essere comprovata e certificata da enti erogatori di provvidenze economiche

      206,58

 

 

 

 

L'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere

 

 

computato per la parte residua, in diminuizione dell'imposta dovuta per la pertinenza (come individuata al punto B) dell'abitazione

 

 

principale medesima, appartenente al titolare di questa.

 

 

 

 

 

La certificazione attestante il reddito ISEE deve essere presentata all'ufficio tributi entro il 20 dicembre  dell'anno di riferimento (termine per

 

  il versamento del saldo ICI).