OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili. Aliquote anno 2005. Determinazioni.
LA GIUNTA
- Premesso che con Decreto Legislativo 30.12.1992 n.504 è stata istituita l’ Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I);
- Che ai sensi dell’art. 6 del citato decreto, così come sostituito dall’art. 3 comma 53 della legge 23.12.1996 n.662 i Comuni possono deliberare l’aliquota in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille entro i termini per deliberare il bilancio di previsione;
- Dato atto che con deliberazioni consiliari n. 211 del 17.12.1998 e n. 190 del 30.11.2001 è stato approvato il regolamento di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;
- Rilevato infine che ai sensi dell’art. 6 del citato D.Lgs. 504/92 così come sostituito dal comma 53 dell’art. 3 della legge 662/96 è possibile diversificare l’aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati;
- Preso atto che per alloggi non locati per periodi non superiori a due anni i Comuni possono elevare l’aliquota I.C.I. fino a un massimo del 7 per mille ai sensi del comma 53 dell’art. 3 della legge 662/96;
- Tenuto conto che il comma 4 dell’art. 2 della legge 9.12.1998 n. 431 consente ai Comuni ad alta tensione abitativa di elevare l’aliquota I.C.I. fino al 9 per mille per soli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
- Dato atto che ai sensi della legge 61/89 il Comune di Scandicci è considerato ad alta tensione abitativa e che risultano n. 697 sfratti esecutivi a fronte di un consistente numero di abitazione non locate dai proprietari;
- Preso atto infine che il comma 55 dell’art. 3 della citata legge 662/96 ha interamente sostituito l’art. 8 del D.Lgs. 504/92 e sue successive modificazioni e integrazioni, stabilendo contestualmente che dall’Imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 (L. 200.000);
- Ritenuto pertanto opportuno determinare una diversificazione delle aliquote da applicarsi alle varie fattispecie, al fine di perseguire un corretto equilibrio di bilancio;
Dato atto che è stato previsto nel bilancio annuale un gettito I.C.I. di € 8.500.000,00 stimato in base alle aliquote di cui alla parte deliberativa del presente provvedimento, nonché al recupero dell’evasione per un importo presunto di € 245.000,00;
- Dato atto che per effetto di applicazione dell’aliquota ridotta per abitazione principale il gettito complessivo non è inferiore all’ultimo gettito realizzato;
- Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504;
- Visto il regolamento comunale di applicazione dell’ I.C.I. approvato con deliberazioni consiliari n. 211del 17.12.1998 e n. 190 del 30.11.2001;
- Vista la Legge 23.12.1996 n. 662;
- Visto il D.Lgs. 15.12.1998 n. 446;
- Visto la Legge 9.12.1998 n.431;
- Visto l’art. 42 comma 2 lettera f, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote dei tributi comunali;
- Visto il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23.12.2000 n.388 che stabilisce che le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere approvate entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Con votazione unanime,
1) – Di determinare per l’anno 2005 le seguenti aliquote per Imposta Comunale sugli Immobili;
- abitazione principale 5,3 per mille
- altri immobili, compreso
alloggi non locati 7,0 per mille
- alloggi non locati per i quali non
risultano essere stati registrati
contratti di locazione nei due
anni antecedenti al 1.1.2004 9,0 per mille
2) – Di determinare per l’anno 2005 in € 103,29 la detrazione di imposta per abitazione principale del soggetto passivo.
3) – Di dare atto che per effetto dell’applicazione di aliquote diversificate il gettito complessivo non è inferiore all’ultimo gettito realizzato.