Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze
ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 152 DEL 21/12/2005
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
CONSIDERATA l’esigenza di garantire un gettito adeguato alle necessità di bilancio e di incentivare i proprietari di immobili a concedere in locazione gli alloggi sfitti, nonché di interventi a favore di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale con riferimento all'indicatore ISEE;
VALUTATE le esigenze di bilancio per l’anno 2006, sia nel rispetto della condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato ( art. 4 D.L. 8.8.1996 n. 437 convertito con modificazioni con legge 24.10.1996 n. 556) e sia nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, e ad altre disposizioni legislative;
VISTO l’art. 6 commi 2 e 4) del D.L.vo 30.12.1992 n. 504, così come sostituito dall’art. 3 comma 53) della legge 23.12.1996 n. 662 il quale prevede la possibilità per il Comune di diversificare, entro il minimo del 4 per mille e il massimo del 7 per mille, l’aliquota da applicare per l’anno 2006 ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, nonché la disposizione contenuta nell’art. 1 comma 5) della legge 27.12.1997 n. 449;
VISTO l’art. 2 comma 4 della Legge 9/12/1998, n. 431 il quale prevede la possibilità per il Comune di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’I.C.I. più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni stabilite da accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di " contratti-tipo "; così come previsto dall’art. 2 comma 3 della sopraccitata Legge 431/98;
VISTO l’art. 8 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504 così come sostituito dall’art. 3 comma 55) della legge 23.12.1996 n. 662 e tenuto conto sia degli aumenti degli estimi catastali urbani, sia della detrazione per l’abitazione principale di proprietà; nonché della volontà di stabilire un trattamento privilegiato per le abitazioni principali, da estendere anche agli alloggi locati, con contratto registrato a tale titolo, nonché concessi in uso gratuito tra parenti in linea retta, limitatamente tra genitori e figli;
VISTO l’art. 8 comma 3) del D.L.vo 30.12.1992 n. 504 cosi come sostituito dall’art. 3 comma 55) della legge 23.12.1996 n. 662 e come integrato dall’art. 3 del D.L. 11.3.1997 n. 50, il quale prevede, fra l’altro, la possibilità di elevare da Euro 103,29= fino a Euro 258,23= la detrazione per l’abitazione principale con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;
VISTO l’art. 3 comma 56) della legge 23.12.1996 n. 662 il quale prevede di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 51 nella seduta del 28.12.1998 e successive variazioni e integrazioni;
RITENUTO di dover stabilire per l’anno 2006 le aliquote I.C.I. in ragione del 5,50 per mille per le abitazioni principali comprese le pertinenze destinate in modo durevole al servizio delle stesse, distintamente iscritte in catasto nelle categorie C2/ C6 e C7 nel limite di 2 unità, ivi compresi gli alloggi locati con contratto registrato a tale titolo e quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta limitatamente fra genitori e figli e viceversa, nonché in ragione del 7,00 per mille (aliquota ordinaria) per i restanti immobili;
RITENUTO, di dover stabilire l’aliquota agevolata nella misura del 3 per mille per gli immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi della legge 9/12/1998, n. 431 art. 2 comma 3;
RITENUTO, altresì, di dover stabilire l’aliquota agevolata del 5,50 per mille a favore degli Enti senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 6 comma 2) del D.Lgs 30.12.1992, n. 504 così come sostituito dall’art. 3 comma 53 della legge 23.12.1996 n. 662;
RITENUTO, infine, di stabilire in Euro 103,29= la detrazione per l’abitazione principale elevata a Euro 154,94 o Euro 206, 58= con riferimento a categorie di soggetti che dimostrino di trovarsi in situazioni di disagio economico o sociale sulla base dell’indicatore I.S.E.E.;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:
D E L I B E R A
1) DI APPROVARE per l'anno 2006:
1.1 nella misura del 7,00 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. gravante sugli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base imponibile di cui all'art. 5 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504;
1.2 - nella misura del 5,50 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile di cui all'art. 5 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Capraia e Limite, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale e quelle concesse in uso gratuito tra genitori e figli e viceversa;
1.3 – nella misura del 3,00 per mille l’aliquota I.C.I. gravante sugli immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi della legge 9/12/1998, n. 431 art. 2 comma 3);
1.4 - nella misura del 7,00 per mille l'aliquota I.C.I. gravante sugli alloggi non locati, intendendosi tali quelli vuoti per l'intero anno e/o tenuti a disposizione del soggetto passivo , sulla base imponibile di cui all'art. 5 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504.
2) DI APPROVARE che venga considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata, con il conseguente trattamento tributario previsto per l'abitazione principale.
3) DI APPROVARE per l'anno 2006 nella misura del 5,50 per mille l'aliquota I.C.I. a carico degli Enti senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 6 comma 2) del D.L.vo 30.12.1992 n. 504 così come sostituito dall'art. 3 comma 53) della legge 23.12.1996 n. 62 e del regolamento comunale.
4) DI STABILIRE nella misura di Euro 103,29= la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
5) DI ELEVARE la detrazione per l’abitazione principale a favore dei soggetti passivi che dimostrino, con propria istanza da presentare all’Ufficio Tributi entro il termine di scadenza della rata a saldo (20 Dicembre) , di trovarsi in una delle seguente situazioni con indicatore ISEE per ognuna di seguito stabilito:
a) elevazione della detrazione da Euro 103,29 a Euro 206,58= per i nuclei familiari da cui risulti un indicatore ISEE fino a Euro 10.730,00= riferito al 31 dicembre 2005;
b) elevazione della detrazione da Euro 103,29= a Euro 206,58= per nuclei familiari composti da soli ultrasessantacinquenni da cui risulti un indicatore ISEE fino a Euro 12.775,00=riferito al 31 dicembre 2005
c) elevazione della detrazione da Euro 103,29= a Euro 206,58 per:
da cui risulti un indicatore ISEE fino a Euro 13.950,00= riferito al 31 dicembre 2005;
d) elevazione della detrazione da Euro 103,29 a Euro 154,94 per:
Per i nuclei familiari composti da un unico soggetto, il reddito I.S.E.E. sarà innalzato di Euro 613,00=
6) DI DARE ATTO che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento e' il Funzionario responsabile del tributo Rag. Franco Borgioli, designato ai sensi dell’art. 11 comma 4) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 con deliberazione della Giunta Municipale n. 208 del 27.04.1993, esecutiva ai sensi di legge.
7) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4) del succitato T.U. approvato con Decreto Lgs. 18.08.2000, n.267.