D E L I B E R A
1) di determinare le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili relativamente all’anno 2007:
a) un’aliquota ordinaria pari al 6.9 per mille;
b) un’aliquota ridotta pari al 4.8 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
c) un'aliquota maggiorata pari al 9 per mille per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, secondo quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 431 del 09.12.1998;
d) un’aliquota del 7 per mille per le unita’ immobiliari ad uso abitativo tenute sfitte per l’intero anno;
2) di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in Euro 109,00;
3) di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in Euro 258,23 esclusivamente per le seguenti categorie di contribuenti:
3.1 contribuente residente nel Comune unico occupante dell'abitazione;
3.2 nucleo familiare anagrafico residente nel Comune composto da due a quattro persone;
3.3 nucleo familiare anagrafico residente nel Comune composto da almeno cinque persone;
3.4 nucleo familiare anagrafico con persona riconosciuta in situazione di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992;
a condizione che si verifichino contestualmente anche tutte le seguenti ulteriori condizioni:
a) che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le relative pertinenze sia l'unico immobile per il quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare anagrafico sono soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili;
b) che l'unità immobiliare per la quale si richiede la maggiore detrazione sia iscritta al catasto edilizio urbano nelle categorie catastali da A/2 ad A/6;
c) che il reddito imponibile IRPEF relativo all'anno 2006, (al lordo della no tax area), derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione, riferito al nucleo familiare anagrafico del contribuente sia inferiore ai valori della seguente tabella:
- una persona: Euro 7 .901,79
- da due a quattro persone: Euro 14.750,00
- cinque persone: Euro 16.857,15
e che il nucleo familiare non possieda redditi di altra natura superiori a € 100,00 (con esclusione del reddito da fabbricato destinato ad abitazione principale).
d) che il nucleo familiare sia l'unico domiciliato presso l'abitazione per la quale si richiede la maggiore detrazione;
Nel caso contemplato al punto 3.4, i limiti di reddito della tabella sono i seguenti:
- una persona: Euro 13.169,65
- due persone: Euro 15.803,58
- tre persone: Euro 18.437,51
- quattro persone: Euro 21.071,44
- cinque persone: Euro 23.705,37
per ulteriori componenti si aggiungono Euro 2.633,93 cadauno;
4) di stabilire che il beneficio suddetto sia subordinato alla preventiva presentazione da parte del contribuente, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, pena decadenza dal beneficio, di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R 28.12.2000 n. 445 sui moduli forniti dal Servizio Entrate, contenenti la dichiarazione del possesso di tutti i requisiti previsti per accedere al beneficio;
5) di determinare l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 6,9 per mille per le abitazioni locate con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale, ad eccezione delle casistiche previste nei punti 6) e 7) della presente deliberazione;
6) di determinare, l’applicazione dell’aliquota del 4,8 per mille, senza detrazione, a favore dei proprietari di unità immobiliari che concludano contratti di locazione con l’amministrazione comunale, secondo quanto previsto nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 224 del 25.11.1996;
7) di determinare, l’applicazione dell’aliquota del 4,8 per mille e la maggiore detrazione di Euro 258,23 a favore dei proprietari di unità immobiliari che concludano contratti di locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, di cui all’Accordo citato in premessa;
8) di determinare l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4,8 per mille, per le abitazioni concesse dal possessore, con scrittura privata, in uso gratuito ai suoi familiari (parenti entro il 3° grado) e che ivi abbiamo la residenza anagrafica, senza detrazione;
9) di stabilire che per usufruire dei benefici di cui ai punti 6), 7) e 8) è necessario presentare da parte del contribuente apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 28.12.2000 n. 445 sui moduli forniti dal Servizio Entrate, con efficacia a decorrere dalla di presentazione della stessa, fatta eccezione per le istanze presentate fino alla data di approvazione della presente deliberazione, per le quali l’efficacia decorre dalla data in cui si è verificato il requisito per l’accesso all’agevolazione purché la stessa sia presentata entro 60 giorni, altrimenti dal sessantesimo giorno precedente la comunicazione;
10) di stabilire che la dichiarazione sostitutiva di cui al punto precedente non deve essere presentata da coloro che avessero già provveduto nell’anno 2001 o successivi;