Imposta Comunale Sugli Immobili - I.C.I.
ALIQUOTE PER L’ANNO 2005
Le aliquote approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 77 del 25/02/2005 ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l’anno 2005 sono le seguenti:
ABITAZIONE PRINCIPALE
Si considera abitazione principale, con applicazione della detrazione di € 109,00, quella nella quale il soggetto di imposta ed i suoi familiari hanno la abituale dimora (residenza) nei casi di:
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
La detrazione relativa all’abitazione principale è stabilita in € 109,00 per tutti i contribuenti e viene suddivisa fra i vari comproprietari residenti in quote uguali. L'ammontare della detrazione se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale può essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.
relativa all’ è stabilita in per tutti i contribuenti e viene suddivisa fra i vari comproprietari residenti in quote uguali. L'ammontare della detrazione se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale può essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.
MAGGIORE DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
La maggiore detrazione di € 258,23 anziché di € 109,00 dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, spetta a contribuenti residenti nel Comune di Campi Bisenzio con nucleo anagrafico:
a) composto da unico/a occupante;
b) composto da due a quattro persone, residenti nel Comune di Campi Bisenzio;
c) composto da almeno cinque persone, residenti nel Comune di Campi Bisenzio;
d) con persona riconosciuta handicappata ai sensi della Legge 104/1992;
purché siano verificate CONTEMPORANEAMENTE le seguenti condizioni (dal punto 1 al punto 4):
1) che l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le relative pertinenze sia l’unico immobile per il quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare anagrafico sono soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili;
2) che l’unità immobiliare per la quale si richiede la maggiore detrazione sia iscritta al catasto edilizio urbano nelle categorie da A/2 ad A/6;
3) che il nucleo familiare anagrafico sia l’unico domiciliato presso l’abitazione per la quale si richiede la maggiore detrazione;
4) che il reddito imponibile IRPEF dell’anno 2004, (al lordo della no tax area) derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione, riferito al NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO del contribuente sia inferiore ai valori della seguente tabella (per i casi a) b) e c):):
- una persona: € 7.901,79
- da due a quattro persone: € 14.750,00
- cinque persone: € 16.857,15
e che il nucleo familiare non possieda redditi di altra natura superiori a € 100,00 (con esclusione del reddito da fabbricato destinato ad abitazione principale e relative pertinenze);
Nel caso contemplato dalla lettera d) i limiti di reddito della tabella sono i seguenti:
una persona: € 13.169,65
due persone: € 15.803,58
tre persone: € 18.437,51
quattro persone: € 21.071,44
cinque persone: € 23.705,37
per ulteriori componenti si aggiungono € 2.633,93 cadauno;
Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.p.r. 445/2000, su moduli forniti dal Servizio Entrate, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno A PENA DI DECADENZA.
PERTINENZE
Ai sensi del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 218 del 14/12/1999 e successive modificazioni:
ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO A PARENTI ED AFFINI
Le abitazioni concesse dal possessore, con scrittura privata, in uso gratuito ai suoi familiari (parenti ed affini entro il 3° grado) che ivi abbiano la residenza anagrafica sono soggette all’aliquota ridotta del 4,8 per mille SENZA DETRAZIONE.
Tale beneficio è subordinato alla presentazione da parte del contribuente di idonea Comunicazione di variazione I.C.I., su moduli forniti dal Servizio Entrate entro 60 giorni dalla data in cui si verifica la situazione che dà diritto all’applicazione dell’aliquota ridotta.
Chi avesse già presentato autocertificazione per usufruire del beneficio negli anni 2001/2002/2003/2004 è esentato dal presentare la comunicazione fermo restando l’obbligo di comunicarne il venire meno con le stesse modalità previste dall’art. 13bis del Regolamento Comunale ICI utilizzando il modulo di Comunicazione di variazione I.C.I.
ABITAZIONI LOCATE
Le abitazioni locate con contratto registrato anche a soggetto che la utilizza come abitazione principale sono soggette all’aliquota ordinaria del 6,9 per mille,
ad eccezione delle seguenti ipotesi:
:
per i quali è prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4,8 per mille e la maggiore detrazione di € 258,23, subordinata alla presentazione da parte del contribuente di idonea Comunicazione di variazione I.C.I, su moduli forniti dal Servizio Entrate entro 60 giorni dalla data in cui si verifica la situazione che dà diritto all’applicazione dell’aliquota ridotta.
Chi avesse già presentato autocertificazione per usufruire del beneficio negli anni 2001/2002/2003/2004 è esentato dal presentare la comunicazione fermo restando l’obbligo di comunicarne il venire meno con le stesse modalità previste dall’art. 13bis del Regolamento Comunale ICI utilizzando il modulo di idonea Comunicazione di variazione I.C.I.
VALORE DEGLI IMMOBILI AGLI EFFETTI I.C.I.
Ai fini del solo calcolo dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 la rendita catastale dei fabbricati risultante in catasto al 1 gennaio 2005 deve essere aumentata del 5% e moltiplicata per:
- 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni), B (collegi, convitti, etc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, etc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- 50 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, etc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
- 34 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale iscritto in catasto al primo gennaio 2005, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento della prima rata, corrispondente al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, deve essere effettuato dal 1° al 30 giugno 2005 su apposito c/c postale n° 42003848 intestato a CERIT SPA - A.T.I. GESTOR - CERIT ICI CAMPI BISENZIO VIA F. BARACCA 134 - 50127 FIRENZE presso:
Ai contribuenti che hanno effettuato il pagamento dell’imposta l’anno precedente, il bollettino verrà recapitato direttamente al domicilio da parte di CERIT SpA. Il pagamento della seconda rata deve essere effettuato dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
SERVIZIO DI PRECALCOLO DELL'ICI - DUP Documento Unico di Pagamento
A partire dal mese di maggio verrà esteso il servizio di precalcolo dell'ICI dovuta per l'anno 2005 attraverso l'invio presso il domicilio del DUP Documento Unico di Pagamento contenente i dati relativi agli immobili e i bollettini compilati per il pagamento.
Per informazioni rivolgersi all'A.T.I. Gestor Spa - Cerit Spa al Numero Verde 800-576811.
COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE I.C.I.
A partire dall’anno 2003, è introdotta la Comunicazione di variazione I.C.I.
Si ricorda che le variazioni della titolarità del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento degli immobili per i quali è dovuta l’imposta e tutte le variazioni che danno origine ad una diversa determinazione dell'imposta devono essere comunicate - entro 60 giorni dall’avvenuta variazione - sul modello predisposto dal Comune e messo a disposizione dei contribuenti presso il Servizio Entrate e sul sito Internet del Comune www.comune.campi-bisenzio.fi.it
Si informano i contribuenti che:
Per consultare le norme integrali relative alla Comunicazione di variazione ICI e per la modulistica rivolgersi allo sportello del SERVIZIO ENTRATE o consultare il sito internet www.comune.campi-bisenzio.fi.it/comune/servizi/tributi.htm