LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTA la proposta presentata dal Responsabile del Settore Gestione Risorse Economiche avente l’oggetto sopraindicato e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  e in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Settore Gestione Risorse economiche;

 

DOPO breve discussione;

 

PRESENTI E VOTANTI N. 7

 

VOTI FAVOREVOLI N. 7

 

 

DELIBERA

 

 

DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Settore Gestione Risorse Economiche avente l’oggetto sopra indicato e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

 

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

 

CON SUCCESSIVA E SEPARATA VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE LA GIUNTA ALL’UNANIMITA’ DICHIARA IL PRESENTE PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000.

 


 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE

 

RICHIAMATO il tit. I del D.Lgs. n. 504/92    con il quale  e’ stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili a decorrere dal 1.1.1993;

 

VISTO  che  l’art. 6 comma 2 del medesimo D.Lgs.,  così come modificato dall’art. 3 comma 53 della L. n. 662/96, tra l’altro testualmente afferma: “l’aliquota deve essere stabilita in misura  non inferiore al 4 per mille ne’ superiore  al 7 per mille  e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti  in aggiunta all’abitazione principale,  o di alloggi non locati”;

 

VISTO che il D.L. n. 437/96 convertito con modificazioni nella L. n. 556/96 all’art. 4 comma 1  tra l’altro testualmente  afferma: “Ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili  i Comuni possono deliberare ai sensi dell’art. 6 del  D. Lgs.  n. 504/92, una aliquota ridotta comunque non inferiore al  4 per mille, in favore  delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci  di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune,  per l’unita’ immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale”;

 

PRESO ATTO che anche quest’anno, in ragione delle  disposizioni contenute nell’art. 27, comma 8, della Legge  448/01, il termine  previsto per deliberare tariffe e aliquote  dei tributi locali, è stato stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

VISTO il Disegno di Legge – Finanziaria 2005 -

 

CONSIDERATO che con delibera n. 141 del 28.11.03, l’Amministrazione comunale esprimeva la volontà di impegnare risorse proprie per  realizzare un’equa e proporzionale politica tariffaria  e segnatamente nel campo della politica abitativa, disponendo in particolare per l’anno 2004,  di ridurre al 5,5 per mille  l’aliquota   applicabile per   le abitazioni principali  e di riconfermare l’aliquota ordinaria al 7 per mille,  confermando le riduzioni e agevolazioni vigenti;

 

RICHIAMATA la direttiva della Giunta Comunale n. 62 del 9/11/04;

 

RITENUTO di confermare anche  per il 2005 i seguenti criteri di applicazione delle aliquote:

 

a)aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci  di cooperative edilizie a proprietà  indivisa, residenti  nel Comune,  per l’unita’  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e per i casi sopra richiamati previsti nell’art. 5  del  regolamento per l’applicazione dell’Ici;

b) aliquota ridotta per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela  che le utilizzino come abitazione principale;

c) aliquota ordinaria per altri fabbricati, terreni o aree   fabbricabili  e  immobili posseduti in aggiunta  all’abitazione principale e non locati come tale;

d) aliquota ridotta prevista  per le abitazioni principali, anche per le relative  pertinenze aventi le caratteristiche meglio  precisate nell’art. 5 bis del vigente regolamento;

 

Preso atto che con  l’applicazione delle aliquote così come determinate con  la  presente delibera, viene rispettato l’equilibrio generale di bilancio;

 

 

Ritenuto pertanto di dover determinare  per l’anno 2005, le aliquote per imposta comunale sugli immobili  nella misura di:

 

-         5,5 per mille per gli immobili di cui alle lettere  a), b), d);

-         7    per mille per gli immobili di cui alla lettera  c);

 

Ritenuto di stabilire, per quanto attiene alle riduzioni di imposta, che le medesime si applicano  nelle misure previste dal vigente   regolamento;

 

Ritenuto  infine confermare anche per l’anno 2005, le seguenti detrazioni:

 

€.  103,29   detrazione per abitazione principale

€.  103,29   detrazione  per abitazione concessa   in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado  che utilizzino tale abitazione come abitazione principale;

€.   154,94  (in luogo di €.  103,29)  per l’unita’ immobiliare  direttamente  adibita dal soggetto passivo  ad abitazione principale nei confronti:

a) soggetti di imposta  con reddito imponibile  Irpef  (anno 2004)  del nucleo familiare  risultante dallo stato di famiglia, non superiore a  €. 15.000,00  aumentabile  di €.  774,69   per ogni persona a carico;

b) di escludere da tale maggiore detrazione tutte le unità  abitative classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/7, A/8, e A/9;

 c) di escludere altresì dalla maggiore detrazione i soggetti nel cui nucleo familiare risultano componenti proprietari  o comproprietari di altre  abitazioni;

d) di fissare al 30.6.2005  il termine per la presentazione delle relative  istanze e della dichiarazione sostitutiva  di atto di notorietà nella quale colui che presenta l’istanza dovrà dichiarare  di essere in possesso dei requisiti  indicati ai tre punti precedenti  a),  b), c), nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  per il caso  dell’uso gratuito;

 

RICHIAMATA la circolare del Dipartimento delle Politiche Fiscali n. 3 del 16/04/03;

 

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera 7, del D. Lgs 267/00;

 

PROPONE

 

DI  DETERMINARE   per l’anno 2005 le aliquote ICI  nella   seguente misura:

 

- aliquota ridotta del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci  di cooperative edilizie a proprietà   indivisa , residenti  nel Comune, per l’unita’ immobiliare  direttamente adibita ad  abitazione principale  e per i casi sopra richiamati previsti nell’art. 5 del regolamento per l’applicazione dell’ ICI;

- aliquota ridotta del 5,5 per mille  per le pertinenze dell’abitazione principale  che abbiano le caratteristiche  meglio  precisate  nell’art. 5 bis del vigente regolamento;

- aliquota ridotta del  5,5 per mille  per abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado che la utilizzino come abitazione principale;

- aliquota ordinaria del 7 per mille per altri fabbricati, terreni o aree fabbricabili e immobili posseduti in aggiunta  all’abitazione  principale e non locati come tale;

 

DI DETERMINARE  la detrazione per l’abitazione principale  in €. 103,29  oppure in €. 154,94 per i soggetti così  come meglio determinati  in premessa alle lettere a), b), c);

 

DI ALLEGARE  la presente deliberazione al  bilancio di  previsione per la presa d’atto del Consiglio Comunale;

 

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione favorevole la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 stante l’urgenza di provvedere a quanto deliberato;

 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’Ufficio del Federalismo Fiscale ai fini della pubblicazione;

 

                                                                                                 

                                                                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                                                                        GESTIONE RISORSE ECONOMICHE

                                                                                  F.to      Dott.ssa Gaia Fontani