OGGETTO: Determinazione delle misure delle detrazioni e fissazione delle aliquote I.C.I. per l’anno 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 53 comma 16, della legge 388 del 23/12/2000 (legge finanziaria 2001), così come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 448 del 28/12/2001 (legge finanziaria 2002) con il quale si stabilisce che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n°360 (…) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" confermando, tra l'altro, la retroattività al 1^ gennaio dell'anno di competenza degli effetti dei regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra;
VISTO l’articolo 1 del D.L. 30 dicembre 2004 n° 314, con il quale il termine per l'approvazione dei bilanci da parte dei Comuni è stato differito al 28/02/2005;
VISTO il D.Lgs. 30/12/1992 n° 504 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 25/02/2004 con la quale sono state determinate le detrazioni e le aliquote I.C.I. per l’anno 2004;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Economiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1 comma, D.Lgs. 267/00, allegati al presente atto;
CON VOTI unanimi, espressi in forma palese,
D E L I B E R A
1) di determinare per l’anno 2005 le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili ai sensi del D.Lgs. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni:
A) 5,6 per mille per:
1. le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;
2. le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
3. gli alloggi adibiti ad abitazione principale regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ;
4. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata od occupata, anche temporaneamente a qualsiasi titolo;
5. le pertinenze dell’abitazione principale, ancorché iscritte distintamente in catasto, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, limitatamente a n° 1 unità immobiliare per ciascuna categoria;
6. le unità immobiliari locate sulla base di contratti di locazione stipulati secondo i disposti dei commi 3 e 5 dell’art. 2 della legge 431/98;
B) 7 per mille per:
1. le abitazioni concesse, con atto scritto di comodato gratuito, dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado residenti in questo Comune alla data del 1° Gennaio 2005, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che tale concessione risulti da autocertificazione presentata dal concessionario e dal cedente;
2. le unità immobiliari locate con contratti di locazione liberi purché stipulati ai sensi del comma 1, art. 2 della legge 431/98 o con contratti diversi da quelli di cui alla precedente lettera A) n. 6.;
3. le aree edificabili;
4. i terreni agricoli;
5. tutte le altre unità immobiliari non comprese nei punti A) o C);
C) 9 per mille per:
1. le unità immobiliari non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni alla data del 1° Gennaio 2005, in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 4, della Legge 431/98;
2) di determinare, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, la detrazione ICI applicabile per l’anno 2005 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo come segue:
A) Euro 103,29 detrazione d’imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi;
B) Euro 206,58 detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovino in tutte le seguenti condizioni:
– abbiano compiuto al 31/12/2004 il 65° anno di età;
– siano titolari nell’anno 2005 di solo reddito da pensione non superiore all’importo 2005 della pensione minima INPS, comprese le eventuali maggiorazioni sociali, o con reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione, pari o inferiore all’importo annuo della pensione minima INPS calcolata come sopra;
– non esercitino attività retribuita di alcun genere;
– siano proprietari (o titolari di diritti reali che danno luogo a soggettività passiva ai fini ICI) sull’intero territorio nazionale della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, compresi garage, cantine, soffitte e simili, purché annessi all’abitazione ed utilizzati in modo durevole al suo servizio;
– che non abbiano altre persone di fatto conviventi, titolari di redditi diversi da pensione o titolari di diritti reali che danno luogo a soggettività passiva ai fini ICI su immobili diversi da quello oggetto del presente beneficio;
– per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi anche se non risultanti da certificazione anagrafiche;
C) non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze delle abitazioni; qualora l’imposta dovuta per l’abitazione principale risultasse inferiore alla detrazione spettante, la parte residua della detrazione troverà capienza nell’imposta dovuta per le pertinenze dell’abitazione stessa, limitatamente a n. 1 unità immobiliare per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 fino alla concorrenza di Euro 103,29 (o di Euro 206,58);
3) di disporre che i contribuenti che si trovino nella condizione di fruire della maggiore detrazione di cui al punto 2) lettera B), quelli di cui al punto 1) lettera A) numero 6 e quelli di cui al punto 1 lettera B) numero 1, debbano far pervenire al Comune, entro la scadenza della prima rata, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta sui modelli disponibili presso gli uffici competenti, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 28/12/2000 n° 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, nella quale si attestino l’esistenza di tutte le predette condizioni, salvo accertamenti da parte del Comune con conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ex art. 75 del D.P.R. 445/2000, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Le dichiarazioni così presentate hanno effetto anche per gli anni successivi fino a che non intervengano variazioni. Non dovranno pertanto presentare la dichiarazione per il 2005 coloro che vi hanno già provveduto nel 2004 e per i quali le condizioni sono rimaste invariate.
Il venir meno dei predetti requisiti dovrà essere denunciato al Comune negli stessi termini, fatto salvo il potere di accertamento dell’Ente.
La giunta comunale delibera altresì sempre all'unanimità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00.
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Allegato
Pareri D.Lgs. 267/00:
““Parere di regolarità tecnica
Il sottoscritto Dirigente del Servizio Gestione Risorse Economiche Dott. Vincenzo Ignesti
Visto lo schema di deliberazione in oggetto,
esprime parere favorevole.
Impruneta, 22.02.2005 Il Dirigente del Servizio
F.to Dott. Vincenzo Ignesti
Parere di regolarità contabile
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Economiche Dott. Vincenzo Ignesti
Visto lo schema di deliberazione in oggetto,
esprime parere favorevole.
Impruneta, 22.02.2005 Il Dirigente del Servizio
F.to Dott. Vincenzo Ignesti””