OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione aliquote per l’anno 2007. (Delibera del Consiglio Comunale nr 21 del 15.02.2007) |
Visto inoltre il comma 4 dell’art. 58 del D. L.vo 446/97 che prevede la pubblicazione in gazzetta dell’estratto delle Deliberazioni Comunali che determinano le aliquote ICI, si propone al Consiglio Comunale:
di determinare le aliquote I.C.I. per il 2007 nelle seguenti misure:
Per usufruire delle suddette condizioni il soggetto passivo d’imposta deve presentare all’Ufficio Tributi del Comune, pena l’esclusione dal beneficio, entro il termine utile per il versamento del saldo d’imposta per il 2007 (termine perentorio), una copia del contratto di locazione debitamente registrato presso l’Ufficio del Registro, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. In alternativa può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante le condizioni della locazione e gli estremi di registrazione del contratto.
Tale obbligo non compete qualora sia già stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni.
Tale agevolazione compete, oltre che al soggetto passivo residente, anche a quello non residente a condizione che il soggetto che utilizza l’alloggio vi abbia stabilito la propria residenza.
Per usufruire dell’applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d’imposta deve presentare all’Ufficio Tributi del Comune, pena l’esclusione dal beneficio, entro il termine utile per il versamento del saldo d’imposta per il 2007 (termine perentorio), una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il comodato stesso. Tale obbligo non sussiste qualora sia già stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni;
Per usufruire dell’applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d’imposta deve presentare all’Ufficio Tributi del Comune, pena l’esclusione dal beneficio, entro il termine utile per il versamento del saldo d’imposta per il 2007 (termine perentorio), una copia del contratto di locazione debitamente registrato presso l’Ufficio del Registro, ai sensi delle vigenti disposizioni i n materia. In alternativa può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante le condizioni della locazione e gli estremi di registrazione del contratto. Tale obbligo non compete qualora sia già stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni;
Tale agevolazione compete, oltre che al soggetto passivo residente anche a quello non residente a condizione che il soggetto che utilizza l’alloggio vi abbia stabilito la propria residenza.
Per usufruire dell’applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d’imposta deve presentare all’Ufficio Tributi del Comune, pena l’esclusione dal beneficio, entro il termine utile per il versamento del saldo d’imposta per il 2007 (termine perentorio), una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il comodato stesso. Tale obbligo non compete qualora sia già stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni;
Per usufruire della suddetta aliquota il soggetto passivo d’imposta deve presentare all’Ufficio Tributi del Comune, pena l’applicazione della maggiore aliquota del 9 per mille, entro il termine utile per il versamento del saldo d’imposta per il 2007 (termine perentorio), una copia del contratto di locazione debitamente registrato presso l’Ufficio del Registro, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. In alternativa può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante gli del contratto e della sua registrazione.
OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili 2007. Ulteriore detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze con riferimento a situazioni di particolare disagio economico o sociale.(Delibera del Consiglio Comunale nr 22 del 15.02.2007) |
Visto il 3° comma dell’art. 8 del D. L.vo 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni dà la possibilità di elevare la detrazione in oggetto fino a € 258,228 (Lit. 500.000) nei confronti delle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale.
Ritenuto avvalersi di tale facoltà anche per l’anno 2007 elevando la detrazione in questione, scaglionandola per fasce di reddito ISEE e determinandola nelle seguenti misure:
FASCIA DI REDDITO ISEE |
Categorie di Immobili |
Ammontare della detrazione |
Da 0,00 a 6.000,00 Euro |
Abitazioni principali (con esclusione di quelle classificate o classificabili in catasto in A/1 – A/7 – A/8 –A/9) e relative pertinenze |
220,00 Euro |
Da 6.001,00 a 8.500,00 Euro |
Idem c.s. |
190,00 Euro |
Da 8.501,00 a 11.000,00 Euro |
Idem c.s. |
160,00 Euro |
Oltre 11.001,00 |
Idem c.s. |
130,00 Euro |
Nei seguenti casi:
i cui soggetti passivi non siano proprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale, al di fuori di eventuali accessori o pertinenze all’abitazione principale occupata. |
Maggiorazione della detrazione spettante in relazione alla fascia di reddito pari a 50,00 Euro. Tale detrazione, sommata alla detrazione spettante per la fascia di reddito di appartenenza, è concessa fino al raggiungimento del l’importo massimo di Euro 255,00.- |
Stabilito altresì che i contribuenti che vogliono beneficiare della ulteriore detrazione debbano presentare all’ufficio Tributi del Comune apposita istanza, a decorrere dal 2/5 e fino al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi per le persone fisiche, pena la decadenza dal beneficio in questione, direttamente o a mezzo raccomandata, corredata:
Qualora ricorra inoltre il caso per l’ottenimento della maggiorazione della detrazione, così come determinata secondo le fasce di reddito di appartenenza, all’istanza di cui al punto precedente deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 della L. 445/00, attestante:
Dato atto che i contribuenti che abbiano inviato la richiesta entro i termini previsti possono, al momento del pagamento delle rate ICI 2007, già tenere conto della detrazione richiesta, restando salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e, nel caso di dichiarazione infedele, di procedere al recupero della maggiore imposta dovuta, oltre alle sanzioni previste dal D. L.vo 504/92.