OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione aliquote per l’anno 2005.
(Delibera GM nr 163 del 13.12.2004)
Tutto ciò premesso, si propone di conseguenza alla Giunta comunale:
- di determinare le aliquote I.C.I. per il 2004 nelle seguenti misure:
- aliquota del 5 per mille con applicazione della detrazione per abitazione principale in favore di persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze ed anche per le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, assegnatarie di alloggi di Istituti autonomi per le case popolari;
- aliquota del 5 per mille con applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al 3° comma dell’art. 2 della L. 09/12/1998 n. 431.
Per usufruire delle suddette condizioni il soggetto passivo d’imposta deve presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d’imposta per il 2005 (termine perentorio), una copia del contratto di locazione debitamente registrato presso l’Ufficio del Registro, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. In alternativa può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante le condizioni della locazione e gli estremi di registrazione del contratto.
Tale obbligo non compete qualora sia già stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni.
- aliquota del 5 per mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi utilizzati a titolo di comodato gratuito dai parenti di primo e secondo grado (genitori e figlio, nonno o nonna e nipote, fratelli e sorelle), dal coniuge e dagli affini di primo grado (suoceri con generi e nuore; patrigno e matrigna con figliastri) del soggetto passivo;
Tale agevolazione compete, oltre che al soggetto passivo residente, anche a quello non residente a condizione che il soggetto che utilizza l’alloggio vi abbia stabilito la propria residenza.
Per usufruire dell’applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d’imposta ed il parente occupante l’immobile devono presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d’imposta per il 2005 (termine perentorio), una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il comodato stesso.
Tale obbligo non sussiste qualora sia già stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni;
- aliquota del 6 mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale fuori dalle condizioni previste al punto precedente.
Per usufruire dell’applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d’imposta deve presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d’imposta per il 2005 (termine perentorio), una copia del contratto di locazione debitamente registrato presso l’Ufficio del Registro, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. In alternativa può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante le condizioni della locazione e gli estremi di registrazione del contratto.
Tale obbligo non compete qualora sia già stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni;
- aliquota del 6 per mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi utilizzati a titolo di comodato gratuito dai parenti del soggetto passivo di terzo grado (bisnonni e pronipote, zio o zia e nipote da fratello o sorella).
Tale agevolazione compete, oltre che al soggetto passivo residente anche a quello non residente a condizione che il soggetto che utilizza l’alloggio vi abbia stabilito la propria residenza.
Per usufruire dell’applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d’imposta ed il parente occupante l’immobile devono presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d’imposta per il 2005 (termine perentorio), una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il comodato stesso.
Tale obbligo non compete qualora sia già stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni;
- aliquota del 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale che risultino non locate relativamente al periodo d’imposta per il quale sussiste tale condizione. Il contratto di locazione deve essere registrato presso l’Ufficio del Registro ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
- aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;
- di determinare la detrazione spettante per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nella misura di € 130,00;
OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili 2005. Ulteriore detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze con riferimento a situazioni di particolare disagio economico o sociale. Modifica alla deliberazione n. 164 / GM del 13/12/2004.
(Delibera GM nr 26 del 22.02.2005)
Con deliberazione n. 163 del 13.12.2004 è stata determinata in € 130,00 la detrazione spettante per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
Il 3° comma dell’art. 8 del D. L.vo 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni dà la possibilità di elevare la detrazione in oggetto fino ad € 258,228 (Lit. 500.000) nei confronti delle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale.
Ritenuto avvalersi di tale facoltà anche per l’anno 2005, su indirizzo della Giunta municipale, si è ritenuto di elevare la detrazione in questione scaglionandola per fasce di reddito ISEE e determinandole nelle seguenti misure:
FASCIA DI REDDITO ISEE |
Categorie di Immobili |
Ammontare della detrazione |
Da 0,00 a 5.000,00 Euro |
Abitazioni principali non di lusso (esclusione per A/1 – A/7 – A/8 – A/9) e relative pertinenze |
205,00 Euro |
Da 5.001,00 a 7.500,00 Euro |
Idem c.s. |
180,00 Euro |
Da 7.501,00 a 10.000,00 Euro |
Idem c.s. |
155,00 Euro |
Oltre 10.001,00 |
Idem c.s. |
130,00 Euro |
Nei seguenti casi:
- famiglie monoreddito, nel quale il soggetto, unico produttore di reddito, si trovava all’inizio dell’anno di riferimento in stato di cassa integrazione, mobilità o disoccupazione o lo sia stato per almeno sei mesi nell’anno precedente;
- famiglie composte da soggetti in condizione di disagio socioeconomico riconosciuto da parte del Servizio Sociale dell’A.S.L. e dei Servizi Sociali del Comune;
- famiglie con all’interno soggetti portatori di handicap come riconosciuti dalla Legge 104/92 purché non tenuti per più di sei mesi nell’arco dell’anno corrispondente al periodo d’imposta presso strutture pubbliche o private;
- famiglie composte da pensionati ultra sessantacinquenni soli o con familiari a carico;
che non siano proprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale, al di fuori di eventuali accessori o pertinenze all’abitazione principale occupata. |
Maggiorazione della detrazione spettante in relazione alla fascia di reddito pari a 50,00 Euro |
Stabilito altresì che i contribuenti che vogliono beneficiare della ulteriore detrazione debbano presentare all’ufficio Tributi del Comune apposita istanza, a decorrere dal 02.05.2005 e fino al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi per le persone fisiche, pena la decadenza dal beneficio in questione, direttamente o a mezzo raccomandata, corredata:
- del modello attestante il reddito ISEE della famiglia relativo al periodo d’imposta immediatamente precedente ;
- ricorrendo il caso di famiglie con all’interno portatori di handicap, del certificato rilasciato dall’ASL competente attestante la situazione di riconosciuta gravità ai sensi della L. 104/1992.
Qualora ricorra inoltre il caso per l’ottenimento della maggiorazione della detrazione, così come determinata secondo le fasce di reddito di appartenenza, all’istanza di cui al punto precedente deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 della L. 445/00, attestante:
- che i soggetti portatori di handicap presenti nel nucleo familiare non sono stati tenuti per più di sei mesi, nell’arco dell’anno, presso strutture pubbliche o private;
- che il soggetto passivo d’imposta non possiede, a titolo di proprietà, altri immobili oltre quello adibito ad abitazione principale ed eventuali sue pertinenze, su tutto il territorio nazionale;
- che si tratta di famiglia monoreddito e che l’unico soggetto produttore del reddito si trovava, all’inizio dell’anno di riferimento in cassa integrazione, mobilità o disoccupazione o lo sia stato per almeno sei mesi nell’anno precedente;
- che si tratta di famiglie composte da soggetti in condizione di disagio socioeconomico riconosciuto dal Servizio Sociale dell’ASL e dai Servizi Sociali del Comune.
Dato atto che i contribuenti che abbiano inviato la richiesta entro i termini previsti possono, al momento del pagamento delle rate ICI 2005, già tenere conto della detrazione richiesta, restando salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e, nel caso di dichiarazione infedele, di procedere al recupero della maggiore imposta dovuta, oltre alle sanzioni previste dal D. L.vo 504/92.