1) Di applicare l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2008 nelle seguenti misure:
- 5.4 per mille
A. unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai proprietari e dai soggetti previsti dalla legge;
B. Pertinenze di abitazione principale limitatamente a una per categoria (C/2 C/6 C/7);
C. unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soggetti assegnatari;
D. alloggi adibiti ad abitazione principale regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
E. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
F. alloggi locati in base alle condizioni stabilite con l'accordo territoriale di cui all'art. 5 della L. 431/98 - (si richiede la presentazione di copia contratto);
G. abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado di parentela che la utilizzano come abitazione principale;
- 6,5 per mille
A. immobili diversi dalle abitazioni;
B. alloggi concessi in locazione a condizione che la locazione risulti da contratto regolarmente registrato, art. 4, c.1, L. 556/96.
- 7 per mille
A. Alloggi non locati.
B. Aree Fabbricabili
2) Di stabilire nella misura base di Euro 135.00 la detrazione annua spettante alle fattispecie a cui è applicata l'aliquota 5.4 per mille relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
2 bis) Di riconoscere la detrazione sull'abitazione principale nella misura di Euro
- famiglie di soli ultrassessantacinquenni all'01.01.2008, con reddito familiare pro-capite inferiore alla pensione minima INPS;
- famiglie composte da almeno 5 componenti (risultanti dallo stato di famiglia) con reddito familiare pro-capite inferiore alla pensione minima INPS che non esercitino attività retributiva di alcun genere e che siano proprietari (o titolari di diritti reali che danno luogo alla soggettività passiva ICI) sull’intero territorio nazionale della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze annesse all’abitazione ed utilizzate in modo durevole al suo servizio.
- famiglie con handicappati o anziani non autosufficienti, residenti in famiglia; la composizione del nucleo familiare deve risultare sia dallo stato di famiglia che di fatto; La situazione di handicap deve essere comprovata dalla commissione per l’accertamento della non autosufficienza, in base alla Legge 104/92 con invalidità non inferiore al 80% o non autosufficienza.
L'elevazione della detrazione per abitazione principale da 135,00 Euro a 210,00 €uro è riconosciuta per il periodo dell'anno