COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.23 del 17.2.2006
Oggetto: I.C.I. – determinazione aliquote 2006.
L'anno DUEMILASEI e questo giorno DICIASSETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 11.30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita
Presiede Maurizio Semplici - Sindaco, e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:
|
PRESENTI |
ASSENTI |
|
|
|
SEMPLICI MAURIZIO Sindaco |
X |
|
BECATTELLI MARIO Assessore |
X |
|
MARZOCCHI SERGIO Assessore POLIDORI CIUTI VEZIO Assessore |
X X |
|
SECCI ANTONELLA Assessore |
X |
|
CENCETTI GIACOMO Assessore |
|
X |
|
|
|
Verbalizza il Segretario Generale Dott.ssa Giuseppina Cruso.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Visto il decreto legislativo n.504 del 30/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili;
Vista la deliberazione C.C.n.103 del 30/11/2004 con cui è stato modificato il Regolamento comunale I.C.I. secondo la possibilità prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni;
Vista la successive modificazioni al Regolamento avvenute con deliberazione C.C. n. 13 del 24/2/2005;
Visto l’art.1 comma 155 della Legge 23/12/2005 n. 266 (Finanziaria 2006 ) che ha prorogato al 31/3/2006 il termine per l'approvazione del bilancio per l'anno 2006;
Richiamato l’art. 27, c.8, della legge 448/2001,(finanziaria 2002) secondo cui le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi ed i servizi locali devono essere approvate entro il termine di deliberazione del bilancio di previsione;
Visto l'art.42 comma 2 lett. f) del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000 in cui viene esplicitamente esclusa la competenza del Consiglio Comunale nella determinazione delle aliquote relative ai tributi locali;
Visto in particolare l'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 504/92, come riformulato dall'art. 3 comma 53 della legge 23 /12/96 n.662 che prevede: "L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, o di alloggi non locati";
Visto l'art. 1 comma 5 della Legge 30/12/97 n. 449 il quale dispone che "i comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti", tenendo presente che tale agevolazione deve essere applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
Visto art.4, comma 1, del D.L. 8/8/1996 n.437, convertito, con modificazioni, della legge 24/10/96 n.556: "(...) i comuni possono deliberare (...) una aliquota ridotta comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato."
Visto l'art.8 comma 2 del decreto legislativo 504/92, come riformulato dall'art. 3 comma 55 della legge 23/12/96 n.662 che prevede: "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (£.200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (....)";
Visto l'art.8 del D. L.vo 504/92, come riformulato dalla legge 23/12/96 n. 662 art. 3 comma 55 - comma 3 che prevede: "(...) in alternativa l'importo di, Euro 103,29 (£. 200.000) di cui al comma 2 del presente art. può essere elevato fino a Euro 258,23 (£ 500.000) nel rispetto dell'equilibrio di bilancio";
Visto l'art. 58 comma 3 del D.Lgs. 446/97 il quale dispone che "limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione di cui all'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 504/92 può essere stabilita in misura superiore a Euro 258,23 (£ 500.000) e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente";
Visto art.8 del D. Lgs. 504/92, come riformulato dalla legge 23/12/96 n.662 art.3 comma 55: - comma 1, quarto periodo: "L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili";
Visto il comma 56 dell'art.3 della legge 23/12/96 n.662, che prevede: "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";
Visto il comma 1 lettera e) dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97 in cui veniva prevista la possibilità di considerare con regolamento comunale abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale;
Visto l'art. 8 comma 2 del Regolamento Comunale I.C.I. con cui è stata recepita tale possibilità stabilendo che "si considera abitazione principale:
... b) l'abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta fino al 2° grado di parentela o collaterale che la utilizzano come abitazione principale....";
Visto il D.L. 11.3.1997 n. 50 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 58 del 11.3.97 ed in particolare l'art. 3: "all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, concernente le riduzioni e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23.12.1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <La predetta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico sociale>;
Ritenuto di diversificare l'aliquota con riferimento ai casi di unità immobiliare adibite ad abitazione principale diverse dalle abitazioni o possedute in aggiunta all'abitazione principale e per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato, con riferimento alle possibilità previste dal riformulato comma 2 dell'art.6 del decreto legislativo 504/92, ed dall' art.4, comma 1, del D.L. 8/8/1996 n.437, convertito, con modificazioni, della legge 24/10/96 n.556, sopra riportati;
Visto l’art 11 quatordicies comma 16 del D.L.30/9/2005 n. 203 che stabilisce Che” Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.” Valendo quindi come norma interpretativa con effetto retroattivo.
Ritenuto opportuno stabilire per il 2006 le aliquote differenziate indicate nella parte dispositiva, in applicazione di quanto previsto dall'art.6 comma 2 del decreto legislativo 504/92 riformulato dall'art.3 comma 53 della legge 23/12/96 n.662, ed dall' art.4, comma 1, del D.L. 8/8/1996 n.437, convertito, con modificazioni, della legge 24/10/96 n.556;
Vista
Ritenuto opportuno riconoscere l'applicazione dell'aliquota del 5.4 per mille a favore di coloro i quali concedano in locazione gli immobili alle condizioni stabilite nell'ambito degli accordi siglati tra le Associazioni di categoria;
Ritenuto inoltre di stabilire nella misura di Euro 135.00, la detrazione annua per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; limitatamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, restando quindi esclusi dal citato beneficio eventuali ulteriori fabbricati aventi la medesima destinazione, concessi gratuitamente dall’ascendente in linea retta di 2° grado ad altri discendenti o viceversa oltrechè nel caso in cui il soggetto passivo d’imposta qualunque sia il titolo di possesso (proprietà, usufrutto, uso o abitazione) sia già possessore di abitazione principale, per la quale, per legge, beneficia già della detrazione d’imposta;
Ritenuto altresì opportuno elevare la detrazione sull'abitazione principale a Euro 210.00 al fine di alleggerire il carico fiscale di quelle famiglie che ricadano in almeno una delle condizioni di seguito riportate:
- famiglie di soli ultrasessantacinquenni all'01.01.2006, con reddito familiare pro-capite inferiore alla pensione minima INPS;
- famiglie composte da almeno 5 componenti (risultanti dallo stato di famiglia) con reddito familiare pro-capite inferiore alla pensione minima INPS che non esercitino altra attività retributiva di alcun genere e che siano proprietari (o titolari di diritti reali che danno luogo alla soggettività passiva ICI) sull’intero territorio nazionale della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze annesse all’abitazione ed utilizzate in modo durevole al suo servizio.
- famiglie con handicappati o anziani non autosufficienti, residenti in famiglia; la composizione del nucleo familiare deve risultare sia dallo stato di famiglia che di fatto;
Ritenuto di non avvalersi - nel definire le aliquote e la detrazione ICI 2006 - delle possibilità previste e disciplinate dalle norme sotto trascritte, per le specifiche situazioni di seguito espressamente indicate:
1. art.6 del D. Lgs. 504/92, come riformulato dalla legge 23/12/96 n.662 art.3 comma 53:- comma 2:" l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro";
2. art.8 del D. Lgs. 504/92, come riformulato dalla legge 23/12/96 n.662 art.3 comma 55: - comma 3: "A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art.6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%";
3. art.
4. art.8 del D. Lgs. 504/92, come riformulato dalla legge 23/12/96 n.662 art.3 comma 55: - comma 1, quarto periodo: "L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili";
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
1) Di applicare l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2006 nelle seguenti misure:
- 5.4 per mille
A. unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai proprietari e dai soggetti previsti dalla legge;
B. Pertinenze di abitazione principale limitatamente a una per categoria (C/2 C/6 C/7);
C. unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soggetti assegnatari;
D. alloggi adibiti ad abitazione principale regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
E. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
F. alloggi locati in base alle condizioni stabilite con l'accordo territoriale di cui all'art. 5 della L. 431/98 - (si richiede la presentazione di copia contratto);
G. abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta fino al 2° grado di parentela che la utilizzano come abitazione principale;
- 6,5 per mille
A. immobili diversi dalle abitazioni;
B. alloggi concessi in locazione a condizione che la locazione risulti da contratto regolarmente registrato, art. 4, c.1, L. 556/96.
- 7 per mille
A. Alloggi non locati.
B. Aree Fabbricabili
2) Di stabilire nella misura base di Euro 135.00 la detrazione annua spettante alle fattispecie a cui è applicata l'aliquota 5.4 per mille relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
2 bis) Di riconoscere la detrazione sull'abitazione principale nella misura di Euro
- famiglie di soli ultrassessantacinquenni all'01.01.2005, con reddito familiare pro-capite inferiore alla pensione minima INPS;
- famiglie composte da almeno 5 componenti (risultanti dallo stato di famiglia) con reddito familiare pro-capite inferiore alla pensione minima INPS che non esercitino attività retributiva di alcun genere e che siano proprietari (o titolari di diritti reali che danno luogo alla soggettività passiva ICI) sull’intero territorio nazionale della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze annesse all’abitazione ed utilizzate in modo durevole al suo servizio.
- famiglie con handicappati o anziani non autosufficienti, residenti in famiglia; la composizione del nucleo familiare deve risultare sia dallo stato di famiglia che di fatto; La situazione di handicap deve essere comprovata dalla commissione per l’accertamento della non autosufficienza, in base alla Legge 104/92 con invalidità non inferiore al 80% o non autosufficienza.
L'elevazione della detrazione per abitazione principale da 135,00 Euro a 210,00 €uro è riconosciuta per il periodo dell'anno
3) Di non avvalersi delle possibilità previste e disciplinate dalle norme sotto trascritte, per le specifiche situazioni di seguito espressamente indicate:
A) art.6 del D. Lgs. 504/92, come riformulato dalla legge 23/12/96 n.662 art.3 comma 53:- comma 2: "L'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro";
B) art.8 del D. Lgs. 504/92, come riformulato dalla legge 23/12/96 n.662 art.3 comma 55: - comma 3: "A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art.6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%;
C) art.
D) art.8 del D. Lgs. 504/92, come riformulato dalla legge 23/12/96 n.662 art.3 comma 55: - comma 1, quarto periodo: "L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili";
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA e CONTABILE allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto “I.C.I. – determinazione aliquote
Il sottoscritto, responsabile del servizio economico finanziario, esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
Barberino Val d'Elsa, 17/2/2006
Il Responsabile Area
Economico finanziaria
f.to Dott. Niccolò Nucci
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Maurizio Semplici F.TO Dott.ssa Giuseppina Cruso
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data ________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.
X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000.
Lì, 17/2/2006 IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott.ssa Giuseppina Cruso
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ai sensi dell’art. 124, c.1, del D.lgs.267/2000, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.
Lì __________ IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Cruso Giuseppina
La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.
Barberino V.E., L’istruttore amm.vo contabile