COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
       n.15  del  2.2.2005 
 
Oggetto:  ICI – determinazione aliquote 2005.
 
L'anno DUEMILACINQUE  e questo giorno DUE  del mese di FEBBRAIO alle ore 16,45, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza Maurizio Semplici – Sindaco, e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:
 
 
 PRESENTI
  ASSENTI
 
 
 
SEMPLICI MAURIZIO                   Sindaco
       X
       
BECATTELLI MARIO                    Assessore
       X
       
MARZOCCHI SERGIO                  Assessore
POLIDORI CIUTI VEZIO              Assessore
      
       X
        X      
       
SECCI ANTONELLA                     Assessore
       X
       
CENCETTI GIACOMO                  Assessore
      
        X
 
 
 
 
Verbalizza il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Cruso.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
 

LA GIUNTA COMUNALE

 
            Visto il decreto legislativo n.504 del 30/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili;
            Vista la deliberazione C.C.n.103 del 30/11/2004 con cui è stato modificato  il Regolamento comunale I.C.I. secondo la possibilità prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni;
            Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 30/12/2004 n.314 che ha prorogato al 28/02/2005 il termine stabilito per l'approvazione del bilancio per l'anno 2005;
            Richiamato l’art. 27, c.8, della legge 448/2001,(finanziaria 2002) secondo cui le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi ed i servizi locali devono essere approvate entro il termine di deliberazione del bilancio di previsione;
            Visto l'art.42 comma 2 lett. f) del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000 in cui viene esplicitamente esclusa la competenza del Consiglio Comunale nella determinazione delle aliquote relative ai tributi locali;
            Visto in particolare l'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 504/92, come riformulato dall'art. 3 comma 53 della legge 23 /12/96 n.662 che prevede: "L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, o di alloggi non locati";
            Visto l'art. 1 comma 5 della Legge 30/12/97 n. 449 il quale dispone che "i comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabita­bili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinen­ziali oppure all'utilizzo di sottotetti", tenendo presente che tale agevolazione deve essere applicata limitatamente alle unità immobilia­ri oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'ini­zio dei lavori;
            Visto art.4, comma 1, del D.L. 8/8/1996 n.437, convertito, con modificazioni, della legge 24/10/96 n.556: "(...) i comuni possono deliberare (...) una aliquota ridotta comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato."
 
            Visto l'art.8 comma 2 del decreto legislativo 504/92, come riformulato dall'art. 3 comma 55 della legge 23/12/96 n.662 che prevede: "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (£.200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (....)";
 
            Visto l'art.8 del D. L.vo 504/92, come riformulato  dalla legge 23/12/96 n. 662 art. 3 comma 55 - comma 3 che prevede: "(...) in alternativa l'importo di, Euro 103,29 (£. 200.000) di cui al comma 2 del presente art. può essere elevato fino a Euro 258,23 (£ 500.000) nel rispetto dell'equilibrio di bilancio";
 
            Visto l'art. 58 comma 3 del D.Lgs. 446/97 il quale dispone che "limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione di cui all'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 504/92 può essere stabilita in misura superiore a Euro 258,23 (£ 500.000) e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabi­lire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobilia­ri tenute a disposizione del contribuente";
 
            Visto art.8 del D. Lgs. 504/92, come riformulato dalla legge 23/12/96 n.662 art.3 comma 55: - comma 1, quarto periodo: "L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbrica­ti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili";                                                                                        
 
            Visto il comma 56 dell'art.3 della legge 23/12/96 n.662, che prevede: "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abita­zione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";
 
            Visto il comma 1 lettera e) dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97 in cui veniva prevista la possibilità di considerare con regolamento comunale abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale;
 
            Visto l'art. 8 comma 2 del Regolamento Comunale I.C.I. con cui è stata recepita tale possibilità stabilendo che "si considera abitazio­ne principale:
... b) l'abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta fino al 2° grado di parentela o collaterale che la utilizzano come abitazione principale....";
 
            Visto il D.L. 11.3.1997 n. 50 pubblicato sulla G.U.  Serie Generale n. 58 del 11.3.97 ed in particolare l'art. 3: "all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, concernente le riduzioni e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23.12.1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <La predetta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico sociale>;
 
            Ritenuto di diversificare l'aliquota con riferimento ai casi di unità immobiliare adibite ad abitazione principale diverse dalle abitazioni o possedute in aggiunta all'abitazione principale e per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato, con riferimento alle possibilità previste dal riformulato comma 2 dell'art.6 del decreto legislativo 504/92, ed dall' art.4, comma 1, del D.L. 8/8/1996 n.437, convertito, con modificazioni, della legge 24/10/96 n.556, sopra riportati;
 
            Ritenuto opportuno confermare per il 2005 le aliquote differenziate indica­te nella parte dispositiva, in applicazione di quanto previsto ­dall'art.6 comma 2 del decreto legislativo 504/92 riformulato dall'art.3 comma 53 della legge 23/12/96 n.662, ed dall' art.4, comma 1, del D.L. 8/8/1996 n.437, convertito, con modificazioni, della legge 24/10/96 n.556;
 
            Vista la L. 431/98;
 
            Ritenuto opportuno riconoscere l'applicazione dell'aliquota del 4,9 per mille a favore di coloro i quali  concedano in locazione gli immobili alle condizioni stabilite nell'ambito degli accordi siglati tra  le Associazioni di categoria;
 
-                Ritenuto inoltre di stabilire nella misura di Euro 105,00, la detrazione annua per l'unità immobiliare adibita ad abitazione princi­pale del soggetto passivo; limitatamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, restando quindi esclusi dal citato beneficio eventuali ulteriori fabbricati aventi la medesima destinazione, concessi gratuitamente dall’ascendente in linea retta di 2° grado ad altri discendenti o viceversa oltrechè nel caso in cui il soggetto passivo d’imposta qualunque sia il titolo di possesso (proprietà, usufrutto, uso o abitazione) sia già possessore di abitazione principale, per la quale, per legge, beneficia già della detrazione d’imposta
           
            Ritenuto altresì opportuno confermare la detrazione sull'abitazione principale a Euro 180,00  (lire 350.000) al fine di alleggerire il carico fiscale di quelle famiglie che ricadano in almeno una delle  condizioni di seguito riportate:
- famiglie di soli ultrasessantacinquenni all'01.01.2005, con reddi­to familiare pro-capite inferiore alla pensione minima INPS;
- famiglie composte da almeno 5 componenti (risultanti dallo stato di famiglia) con reddito familiare pro-capite inferiore alla pensione minima INPS che non esercitino altra attività retributiva di alcun genere e che siano proprietari (o titolari di diritti reali che danno luogo alla soggettività passiva ICI) sull’intero territorio nazionale della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze annesse all’abitazione ed utilizzate in modo durevole al suo servizio
- famiglie con handicappati o anziani non autosufficienti, residenti in famiglia; la composizione del nucleo familiare deve risultare sia dallo stato di famiglia che di  fatto;  

La situazione di  handicap deve essere comprovata dalla commissione per l’accertamento della non autosufficienza, in base alla Legge 104/92 con invalidità non inferiore al 80% o non autosufficienza.

Di dare atto  che si provvederà ad addebitare all’utente per ogni singolo atto di accertamento o liquidazione l’importo di Euro 3,25 pari al costo delle spese postali sostenute per l’invio della Raccomandata con ricevuta di ritorno.

 
            Ritenuto di non avvalersi - nel definire le aliquote e la detra­zione ICI 2005 - delle possibilità previste e disciplinate dalle norme sotto trascritte, per le specifiche situazioni di seguito espressamente indicate:
 
1. art.6 del D. Lgs. 504/92, come riformulato dalla legge 23/12/96 n.662 art.3 comma 53:- comma 2:" l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro";
2. art.8 del D. Lgs. 504/92, come riformulato dalla legge 23/12/96 n.662 art.3 comma 55: - comma 3: "A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art.6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%";
3. art. 1 L.449/97 comma 5 - "aliquota inferiore al 4 per mille a seguito interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili";
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;
 
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
 
D E L I B E R A
 
1) Di applicare l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2005 nelle seguenti misure:
 
            - 4  per mille
A. fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costru­zione e l'alienazione di immobili, per un periodo, comunque, non superiore a tre anni;
 
            - 4,9  per mille
A. unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai proprietari e dai soggetti previsti dalla legge;
B. Pertinenze di abitazione principale limitatamente a una per categoria (C/2  C/6  C/7);
C. unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soggetti assegnatari;
D. alloggi adibiti ad abitazione principale regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
E. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
F. alloggi locali in base alle condizioni stabilite con l'accordo territoriale di cui all'art. 5 della L. 431/98 - (si richiede la presentazione di copia contratto);
G. abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta fino al 2° grado di parentela che la utilizzano come abitazione principale;
 
             - 6  per mille
 
A. immobili diversi dalle abitazioni;
B. aree fabbricabili;
C. alloggi concessi in locazione a condizione che la locazione risulti da contratto regolarmente registrato, art. 4, c.1, L. 556/96.
           
            - 7  per mille
 
A. Alloggi non locati.
 
2) Di stabilire nella misura base di Euro 105,00 la detrazione annua spettante alle fattispecie a cui è applicata l'aliquota 4,9 per mille relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
 
2 bis) Di riconoscere la detrazione sull'abitazione principale nella misura di Euro 180,00 in favore dei soggetti che ricadano in almeno una delle  condizioni di seguito riportate:
- famiglie di soli ultrassessantacinquenni all'01.01.2004, con reddi­to familiare pro-capite inferiore alla pensione minima INPS;
- famiglie composte da almeno 5 componenti (risultanti dallo stato di famiglia) con reddito familiare pro-capite inferiore alla pensione minima INPS che non esercitino attività retributiva di alcun genere e che siano proprietari (o titolari di diritti reali che danno luogo alla soggettività passiva ICI) sull’intero territorio nazionale della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze annesse all’abitazione ed utilizzate in modo durevole al suo servizio.
- famiglie con handicappati o anziani non autosufficienti, residenti in famiglia; la composizione del nucleo familiare deve risultare sia dallo stato di famiglia che di  fatto;   La situazione di  handicap deve essere comprovata dalla commissione per l’accertamento della non autosufficienza, in base alla Legge 104/92 con invalidità non inferiore al 80% o non autosufficienza.
 
 L'elevazione della detrazione per abitazione principale da 105,00 Euro a 180,00 €uro è riconosciuta per il periodo dell'anno 2005 in cui si verifichino le situazioni sopra indicate; per applicare la maggiore  detrazione  è necessario dare comunicazione al comune, allegando copia dei documenti comprovanti la situazione e auto certificare sul  bollettino il diritto di godere della detrazione di Euro 180,00;
 
 
3) Di non avvalersi  delle possibilità previste e disciplinate dalle norme sotto trascritte, per le specifiche situazioni di seguito espressamente indicate:
 
 A) art.6 del D. Lgs. 504/92, come riformulato dalla legge 23/12/96 n.662 art.3 comma 53:- comma 2: "L'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro";
 B) art.8 del D. Lgs. 504/92, come riformulato dalla legge 23/12/96 n.662 art.3 comma 55: - comma 3: "A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art.6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%;
 C)  art. 1 L.449/97 comma 5 - "aliquota inferiore al 4 per mille a seguito interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili".

 

4) Di dare atto  che si provvederà ad addebitare all’utente per ogni singolo atto di accertamento o liquidazione l’importo di Euro 3,25 pari al costo delle spese postali sostenute per l’invio della Raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

5) Di dichiarare la presente, con votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000, considerata l’urgenza della sua approvazione, trattandosi di delibera preliminare all’approvazione dello schema di bilancio

 
 

 
PARERI D. Lgs. 267/2000 -   allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: “ICI – determinazione aliquote 2005” all’ordine  del giorno della Giunta Comunale del  2.2.2005.
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 
Il sottoscritto Dott. Niccolò Nucci , Responsabile Area Economico Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lì, 28.1.2005                                                        IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
                                                                                                 f.to  Dott. Niccolò Nucci

 
 
                           IL  SINDACO                                                                IL  SEGRETARIO COMUNALE
                   F.to   Maurizio Semplici                                                      F.to   Dott.ssa Giuseppina Cruso
 
 

 

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000,  si trasmette copia della presente deliberazione al Messo comunale affinché venga pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna e vi rimanga per  15 giorni consecutivi.

 

Lì  3/2/2005                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                           F.to  Dott.ssa Giuseppina Cruso

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
‚   La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data ________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.
 
 
X   La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000.
 
Lì,  2/2/2005                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                           F.to  Dott.ssa Giuseppina Cruso
 
                                                                                                            
                                                                      
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ai sensi dell’art. 124, c.1, del D.lgs.267/2000, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.
 
Lì __________                                                                                        IL  SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                               Dott.ssa Cruso Giuseppina
 
 
 
 
La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.
 
Barberino V.E.,                                                                              L’istruttore amm.vo contabile