La legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007) all’art. 1 c. 169 recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.
Per l’anno 2008 il Comune di Lavarone non ha adottato alcuna deliberazione in materia di aliquote e detrazioni I.C.I., pertanto si intendono prorogate anche per l’anno 2008 quelle deliberate per l’anno 2007.
Si riporta l’estratto della deliberazione di Consiglio comunale riguardante l’argomento:
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Estratto della deliberazione del Consiglio comunale di Lavarone (Provincia di Trento) n. 38 di data 28 dicembre 2006, avente per oggetto: “Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’I.C.I. per l’anno 2007.”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
DELIBERA
1. di determinare l’aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille per tutte le tipologie di immobili, ad esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché degli immobili classificati nella categoria D;
2. di determinare l’aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille per le seguenti tipologie di immobili:
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della L. 662/96;
3. di determinare l’aliquota nella misura del 5,5 per mille per gli immobili classificati nella categoria D;
4. di aumentare ad € 200,00- la detrazione per le tipologie di immobili di cui al punto 2;
5. di disporre che il Servizio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza all’indirizzo dei contribuenti, delle aliquote e delle agevolazioni deliberate;
6. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, giusta disposizione di cui all'art. 52, c. 2 del D.Lgs. 446/1997, così come modificato dall'art. 1 comma I lett. 5 del D.Lgs. 506/1999.