PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 32  dd. 28.12.2007, immed. esecutiva

 

OGGETTO:

ART. 6 D.LGS. 30.12.1992 N.RO 504.

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER L’ANNO 2008.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

OMISSIS

 

d e l i b e r a

 

 

1.         Di confermare per l’anno 2008, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le aliquote e la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 33 dd. 28.12.2006, esecutiva, come di seguito riportate:

 

a)      aliquota ordinaria del 5 (cinque) per mille per tutte le tipologie di immobili ed aree fabbricabili ad eccezione di quelle soggette a diversa aliquota;

 

b)      aliquota ridotta del 4 (quattro) per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per la relativa pertinenza;

-       NB: come previsto dal regolamento comunale relativo all’I.C.I., l’aliquota ridotta può essere applicata soltanto ad una sola unità pertinenziale, che deve risultare classificata con le categorie C/2, C/6 o C/7;

 

c)      detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari a Euro 170,00.=;

 

 

2.         Di dare atto che le aliquote e la detrazione di cui al punto 1) del presente dispositivo hanno decorrenza dal 1° gennaio 2008;

 

3.         Di disporre, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 16.04.2003 n.3, la pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

4.         Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a.    opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;

b.    ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;

c.    in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

 

 

Successivamente, data l’urgenza di provvedere,

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

OMISSIS