OGGETTO: |
ART. 6 D.LGS. 30.12.1992 N.RO 504. DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER L’ANNO 2006. |
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
d e l i b e r a
1. Di confermare per l’anno 2006, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le aliquote e la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 32 dd. 29.11.2004, esecutiva, come di seguito riportate:
a) aliquota ordinaria del 5 (cinque) per mille per tutte le tipologie di immobili ed aree fabbricabili ad eccezione di quelle soggette a diversa aliquota;
b) aliquota ridotta del 4 (quattro) per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per la relativa pertinenza;
- NB: come previsto dal regolamento comunale relativo all’I.C.I., l’aliquota ridotta può essere applicata soltanto ad una sola unità pertinenziale, che deve risultare classificata con le categorie C/2, C/6 o C/7;
c) detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari a Euro 170.00
2. Di dare atto che le aliquote e la detrazione di cui al punto 1) del presente dispositivo hanno decorrenza dal 1° gennaio 2006;
3. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.