Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 di data 29.12.2004

 

 

OGGETTO:

Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta ai fini I.C.I. per il periodo
d'imposta 2005.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso che:

-         l'art. 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche stabilisce che entro il 31 dicembre di ogni anno, e comunque entro il termine di approvazione del bilancio di previsione con effetto per l'anno successivo il Comune determina l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I.;

-         l'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 504/'92 stabilisce che l'aliquota venga fissata con un valore compreso tra il 4 ed il 7 per mille;

-         l'art. 8 comma 3 consente la possibilità di aumentare fino a Lire 500.000 la detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

-         con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 23.12.2003 è stata determinata per l’anno 2004 l’aliquota nella misura unica del 5 (cinque) per mille ed è stata fissata la detrazione per l’abitazione principale in Euro 105,00.=;

 

Verificato il gettito del tributo relativo all'esercizio 2004 con riferimento a quanto già riscosso ed alla proiezione dei dati acquisiti;

 

Considerato che dalle risultanze del bilancio 2004 e dalle previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio finanziario 2005, si rende indispensabile l'acquisizione di fonti di entrata proprie quanto meno pari a quelle acquisite nel 2004 al fine di conseguire il pareggio finanziario e l'equilibrio economico della gestione corrente anche in considerazione della sostanziale invarianza dei trasferimenti a valere sulla finanza locale della P.A.T;

 

Ritenuto pertanto, ai sensi della normativa sopra indicata, di procedere alla determinazione dell'aliquota generale valida per il periodo d'imposta 2005, nella misura unica del 5 per mille;

 

Ritenuto inoltre di determinare la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 105,00.=;

 

Dato atto che con tale manovra viene rispettato il vincolo dell'invarianza del gettito rispetto al precedente periodo d'imposta (previsto dall'art. 4 comma 1 del D.L. 437/1996 convertito nella Legge 556/96), anche alla luce dei risultati conseguiti nel recupero di base imponibile a mezzo di accertamenti sull'evasione ed elusione;

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m. dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile e dal Responsabile della struttura competente dell’istruttoria, in relazione alle sue competenze, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

 

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e s.m.;

 

Visti gli artt. 13, 51, 54 e 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;

 

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;

 

Visto lo Statuto comunale;

 

Con voti favorevoli unanimi;

 

 

DELIBERA

 

 

1.      di determinare, per i motivi esposti in premessa, nella misura unica del 5 (cinque) per mille l'aliquota generale valida per l'applicazione dell'I.C.I. per il periodo d'imposta 2005;

 

2.      di determinare in Euro 105,00.= la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

3.      di dare atto che, in conseguenza delle decisioni assunte nei precedenti punti, il gettito previsto per il periodo d'imposizione 2005 è determinato in Euro 55.000,00.=, venendo di conseguenza rispettata la condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

 

4.      di dare atto ai sensi dell’art. 5 della L.R. 21.07.1993, n. 13, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:

-       opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 della L.R. 1/93 e s.m

-       ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lettera b della Legge 06.12.1971, n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 28.11.1971 n. 1199.