COMUNE DI TASSULLO

 

 

Delibera del Consiglio comunale n. 33 del 28/12/2006

 

 

OGGETTO: Determinazione aliquote ICI per l’anno 2007.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Richiamato il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili, e successive modifiche ed integrazioni;

 

dato atto:

-        che ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo soprarichiamato, così come modificato dall’articolo 3, comma 53, della Legge 662/1996, l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tali limiti con riferimento alle tipologie di immobili o agli alloggi non locati;

-        che ai sensi dell’articolo  4 del decreto legge 437/1996 convertito in Legge 556/1996 il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

-        che, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 504/1992, dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 (€ 103,29), salva la facoltà del Comune di elevare tale importo  nel rispetto dell’equilibrio del bilancio;

 

considerato:

-        che ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446 e s.m. i Comuni devono approvare le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione ;

-        che come indicato nella Relazione previsionale programmatica per il 2007 la manovra finanziaria prevede interventi volti a mantenere invariato il gettito dei tributi nonostante si registri un costante incremento della spesa corrente;

-        che per garantire l’equilibrio finanziario e conservare lo stesso livello dei servizi erogati è necessario confermare le aliquote e le detrazioni ICI attualmente  in vigore, approvate con deliberazione consiliare n. 41 dd. 29.12.2005;

 

ritenuto pertanto di  riproporre l’aliquota unica del 4 per mille da applicarsi a tutti gli immobili e la detrazione per abitazione principale di € 130,00;

 

vista la legge 23.12.2000 n. 388 che, all’art. 53 – comma 16 – prevede che i Comuni determinino le aliquote d’imposta entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

richiamato il regolamento che disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili nel Comune di Tassullo, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 ed approvato con deliberazione consiliare n. 5  in data 25 febbraio 1999 e successive modifiche;

 

atteso che l’adozione della presente delibera rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 26, 3° lettera “i” del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L;

 

visti:

-        lo statuto comunale;

-        il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 01.02.2005, n. 3/L;

-        il parere favorevole sotto il profilo Tecnico-amministrativo espresso dal Funzionario responsabile dell’Ufficio Gestione Associata Tributi di Cles, Nanno e Tassullo ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L;

-        il parere favorevole relativo alla regolarità contabile del presente atto, espresso dal responsabile comunale del Servizio finanziario di Tassullo;

 

         con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi nelle forme di legge dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

 

sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale;

 

 

DELIBERA

 

1.      Di determinare per l’anno 2007, nel rispetto della normativa richiamata in premessa, l’aliquota unica dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 PER MILLE da applicare a tutti gli immobili soggetti ad imposta.

2.      Di fissare per l’anno 2007 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 130,00.

3.      Di considerare direttamente adibite ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4.      Di assimilare, ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta, ad abitazione principale le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti entro il primo grado, purché nelle stesse il familiare abbia stabilito la propria residenza, vi dimori abitualmente e non risulti soggetto passivo d’imposta per tale immobile. A tali unità immobiliari è riconosciuta l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale.

5.      Di dare atto che con l’art. 1 del D.Lgs 30.12.1999 n. 506 è stato soppresso il comma 4  dell’art. 58 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, relativo alla pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e che con Circolare 16.04.2003 n. 3 il Dipartimento delle Politiche Fiscali ha stabilito le nuove modalità per la trasmissione al  Ministero dei predetti atti amministrativi al fine della pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale Italiana.

6.      Di dichiarare con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del  T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

7.      Di informare che, ai sensi del combinato disposto dall’art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L e ai sensi dell’art. 4 comma 4 della L.P. 23/92, è ammessa opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5 del medesimo T.U., ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento , entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione (art. 21, 1°  L 1034/71 come modificato dalla L. 205/00) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dai medesimi termini (art. 8 D.P.R. 1199/1971).