DELIBERA

 
 
1.      Di determinare, per l’anno 2005, l’aliquota ICI da applicare nel Comune di Tassullo nella seguente misura:
       
-           aliquota unica del QUATTRO per mille da applicarsi a tutti gli altri immobili (fabbricati ed aree);
-           di fissare per l’anno 2005 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad Euro 130,00.-;
-           di considerare direttamente adibite ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
-           di assimilare, ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta, ad abitazione principale le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti ed affini entro il primo grado, purché nelle stesse il familiare abbia stabilito la propria residenza, vi dimori abitualmente e non risulti soggetto passivo d’imposta per tale immobile. A tali unità immobiliari è riconosciuta l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale;
 
2.     Di dare atto che con l’art. 1 del D.Lgs 30.12.1999 n. 506 è stato soppresso il comma 4  dell’art. 58 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, relativo alla pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e che con Circolare 16.04.2003 n. 3 il Dipartimento delle Politiche Fiscali ha stabilito le nuove modalità per la trasmissione al  Ministero dei predetti atti amministrativi al fine della pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale Italiana;
 
3.     Di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario per la riscossione delle imposte, per quanto di competenza;
 

Di informare che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 13/1993, è ammessa opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 97, 13° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995, N. 4/L come modificato dalla L.R. 23.10.1998 N. 10, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento , entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione (art. 21, 1°  L 1034/71 come modificato dalla L. 205/00) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dai medesimi termini (art. 8 D.P.R. 1199/1971).