QUANTO SI DEVE PAGARE
ALIQUOTE 2011
Aliquota agevolata 4 per mille
a)
per l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8, A/9) in proprietà, usufrutto, uso, abitazionedelle persone fisiche che risiedono nel Comune, anche nel caso di soci assegnatari di cooperative
edilizie a proprietà indivisa;
b)
per una sola pertinenza (categorie catastali C/2, C/6, C/7), destinata ed effettivamente utilizzata alservizio dell’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), anche non appartenente allo
stesso fabbricato purché non locata;
c)
per le abitazioni (categorie catastali A/1, A/8, A/9) (e per una sola unità immobiliare di pertinenza)concesse in
uso gratuito a genitori o figli (primo grado in linea retta) purché il parente vi dimoriabitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;
d)
per l’unità immobiliare (categorie catastali A/1, A/8, A/9) (e per una sola unità immobiliare di pertinenza)adibita ad abitazione principale posseduta da
anziani o disabili che hanno acquisito la residenza inistituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locate;
e)
per la casa coniugale (categorie catastali A/1, A/8, A/9) (e per una sola unità immobiliare di pertinenza)assegnata
a seguito di sentenza di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazionedegli effetti civili del matrimonio (purché il coniuge assegnatario la utilizzi a titolo di abitazione principale
e ciò sia comprovato da residenza anagrafica), a condizione che il soggetto passivo (non assegnatario)
non sia titolare di diritti reali su un immobile destinato ad abitazione principale situato nel Comune;
f)
per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, per un periodo non superiore a 2 anni, dalleimprese aventi per oggetto esclusivo o permanente dell’attività, la costruzione e la vendita di immobili;
g)
per i proprietari che eseguono lavori finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto(pertinenziali e non) al servizio di fabbricati già esistenti nonché per i fabbricati in corso di costruzione
limitatamente alle autorimesse o posti auto in esubero rispetto allo standard minimo previsto dalla L.P.
22/91 per la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori, segnalati dallo Sportello Imprese e Cittadini;
h)
per le abitazioni principali concesse in locazione, ai sensi dell’ art. 2, comma 3 della Legge09.12.1998 n. 431,
con contratti stipulati sulla base dell’accordo territoriale fra le organizzazionidella proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che non
rientrano nell’ipotesi di esenzione di cui all’art. 7 bis del regolamento comunale ICI. Condizione
necessaria per beneficiare dell’aliquota agevolata è che detti immobili siano utilizzati dal locatario come
abitazione principale, intesa come dimora abituale, da dimostrare con la residenza anagrafica o in
alternativa con l’esistenza di contratti di somministrazione utenze domestiche intestati al locatario,
accompagnati da autocertificazione del medesimo in cui deve dichiarare che l’abitazione è
effettivamente la dimora abituale.
Aliquota ordinaria 6 per mille
a.
per tutti i fabbricati (es. ulteriori pertinenze, negozi, uffici, immobili delle imprese) adeccezione di quelli soggetti ad aliquote diverse;
b.
per le aree fabbricabili e per gli immobili per i quali la base imponibile per il calcolo èrappresentata dal
valore dell’area fabbricabile (immobili in ristrutturazione a norma dell’ art. 31,comma 1, lettere c), d), ed e) della Legge 05.08.1978 n. 457 e s.m. e i);
c.
per gli appartamenti dati in affitto (per i mesi di durata del contratto) ad esclusione di quellisoggetti ad aliquota agevolata o esenti;
d.
per l’unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani residenti all’estero, adibita aresidenza secondaria o a disposizione, a condizione che non risulti locata;
e.
per gli alloggi concessi in uso gratuito a parenti entro il III grado ed affini entro il II grado acondizione che ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica;
f.
per uno solo degli alloggi a disposizione del soggetto passivo di imposta purché lo stesso provi diutilizzarlo direttamente.
7 per mille
Per gli immobili
classificati o classificabili in categoria catastale D2 (alberghi e pensioni) in cui siesercita l’attività per un periodo inferiore o uguale a 60 giorni nell’anno d’imposta o che non esercitano
alcuna attività, purché non siano stati rilasciati atti di concessione o autorizzazione edilizia per il rinnovo
dell’azienda alberghiera.
9 per mille
Per le
abitazioni per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno dueanni
, intendendo per tali quelle comunque tenute sfitte indipendentemente dal fatto che siano destinatealla locazione o alla vendita. Il biennio decorre dalla data della cessazione dell’occupazione
dell’immobile. Si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati ma privi di contratto
registrato, precisando che non rientrano nella categoria e scontano l’aliquota ordinaria: a) gli alloggi
concessi in uso a parenti entro il III grado ed affini entro il II grado, a condizione che ciò sia comprovato
dalla residenza anagrafica e contratti di utenza; b) uno solo degli alloggi a disposizione del soggetto
passivo d’imposta purché lo stesso provi di utilizzarlo direttamente; c) l'unità immobiliare adibita a
residenza secondaria o a disposizione in Italia da soggetto residente all’estero. Scontano, invece,
l’aliquota agevolata, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da
anziani o disabiliche risiedono, permanentemente, in istituti di ricovero o sanitari purché l’ abitazione non sia data in
locazione e l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del coniuge assegnatario a seguito di
sentenza di separazione.
VALORE DEGLI IMMOBILI
Per i
fabbricati il riferimento è la rendita catastale. La rendita va poi rivalutata del 5 per cento, emoltiplicata per:
50
per immobili in categoria catastale A/10 e D140
per gli immobili in categoria catastale B34
per immobili in categoria catastale C1100
per gli altri immobili.Per le
aree fabbricabili il riferimento è il valore venale in commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.Si rinvia esplicitamente ai valori tabellari deliberati dal Consiglio comunale.
Attenzione! Per i
fabbricati oggetto di interventi di recupero, demolizione, ricostruzione a normadell’articolo 31 comma 1 lettere c), d) ed e) Legge 05.08.1978 n. 457 e ss.mm., la base di calcolo è costituita
dal valore dell’area fabbricabile.
Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n.
1089, (ora D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42)
, si assume la rendita catastale, aumentata del 5 per cento,determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le
abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.
Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è
classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D; ciò, in quanto, con il sistema suddetto di
determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione. In tal caso la consistenza in
vani è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura di un vano abitativo medio che
si assume pari a mq 18. Per il fabbricato classificabile nel gruppo D sprovvisto di rendita catastale la base
imponibile si calcola utilizzando i dati di contabilità
.Fanno eccezione
i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati,classificabili nel gruppo catastale D, privi della rendita catastale oppure ai quali sia stata attribuita la
rendita nel corso dell'anno 2011
. Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi diacquisizione ed incrementativi contabilizzati e attualizzati mediante l'applicazione degli appositi coefficienti. Il
criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui i
fabbricati siano di interesse storico o artistico (ora D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42).
Coefficienti immobili D anno 2011
D.M. 14 marzo 2011
per l’anno 2011 = 1,02
per l’anno 2010 = 1,04
per l’anno 2009 = 1,04
per l'anno 2008 = 1,08
per l'anno 2007 = 1,12
per l'anno 2006 = 1,15
per l'anno 2005 = 1,19
per l'anno 2004 = 1,26
per l'anno 2003 = 1,30
per l'anno 2002 = 1,34
per l'anno 2001 = 1,37
per l'anno 2000 = 1,42
per l'anno 1999 = 1,44
per l'anno 1998 = 1,46
per l'anno 1997 = 1,50
per l'anno 1996 = 1,55
per l'anno 1995 = 1,59
per l'anno 1994 = 1,64
per l'anno 1993 = 1,68
per l'anno 1992 = 1,69
per l'anno 1991 = 1,73
per l'anno 1990 = 1,81
per l'anno 1989 = 1,89
per l'anno 1988 = 1,97
per l'anno 1987 = 2,14
per l'anno 1986 = 2,30
per l'anno 1985 = 2,46
per l'anno 1984 = 2,63
per l'anno 1983 = 2,79
per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,96.
DETRAZIONE DI € 258,00
Per:
A) l’immobile (categorie catastali A/1, A/8, A/9) destinato ad
abitazione principale. Per abitazioneprincipale si intende quella nella quale si dimora abitualmente. Normalmente ciò è comprovato
dalla residenza anagrafica e dai relativi consumi. In assenza di residenza anagrafica, per godere
della detrazione, si deve dimostrare che l’immobile è utilizzato come dimora abituale;
B) l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) dei soci assegnatari delle cooperative
edilizie a proprietà indivisa;
C) l’abitazione (categorie catastali A/1, A/8, A/9) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da
personaanziana o disabile
che ha trasferito, a seguito di ricovero permanente, la residenza in istituti diricovero o sanitari, purché l’abitazione non risulti locata;
D) la casa coniugale (categorie catastali A/1, A/8, A/9) assegnata
a seguito di sentenza diseparazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,(purché il coniuge assegnatario la utilizzi a titolo di abitazione principale e ciò sia comprovato da
residenza anagrafica), a condizione che il soggetto passivo (non assegnatario) non sia titolare di
diritti reali su un immobile destinato ad abitazione principale situato nel Comune (
Nb: detrazionecalcolata in proporzione alla quota posseduta
);E) l’unità immobiliare posseduta da
cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che la stessanon risulti locata;
DETRAZIONE DI € 103,29
Per:
a.
le abitazioni regolarmente assegnate in locazione semplice dagli istituti autonomi case popolari;b.
le abitazioni concesse in locazione dalle IPAB secondo i criteri previsti dalla Legge provinciale18.06.1990 n. 16 e dalla Legge provinciale 13.11.1992 n. 21 ovvero sulla base di specifico protocollo
d’intesa stipulato con il Comune di Trento.
Note per l’applicazione della detrazione
:·
la detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale rimane la destinazione;·
qualora la detrazione non venga utilizzata per intero per l’abitazione principale, può essere portata indiminuzione dell’imposta relativa ad una sola pertinenza (per la quale è applicabile l’aliquota ridotta
del 4 per mille) per l’importo residuo;
·
se a seguito dell’applicazione della detrazione per l’abitazione principale non è dovuta imposta e/ol’importo complessivamente dovuto per ciascun contribuente è uguale o inferiore a Euro 12,00 non
deve essere fornita alcuna comunicazione al Servizio Tributi e non deve esser fatto alcun
versamento.
Alcuni esempi per l’applicazione della detrazione
(ad eccezione della fattispecie di cui al precedente punto D, in cui la detrazione viene calcolata in
proporzione alla quota posseduta)
Acquisto o vendita in corso
d’anno oppure utilizzo come
abitazione principale per
periodi inferiori all’anno
La detrazione si calcola in
proporzione ai mesi di
possesso o utilizzo
(€ 258,00:12 x mesi)
Più proprietari che abitano
tutti nello stesso
appartamento con quote di
possesso diverse
Es. moglie e marito
conviventi
La detrazione va divisa in
parti uguali e non per quote di
possesso
(€ 258,00:2)
Più proprietari di cui solo uno
abita nell’appartamento
La detrazione è intera a
favore del proprietario che
abita (€ 258,00)
MODALITÀ DI CALCOLO
[
(rendita catastale + 5%) x moltiplicatore (50 o 34 o 100 o 140) x aliquota] - eventualedetrazione in caso di abitazione principale
La somma da pagare deve tener conto della quota di possesso e dei mesi dell’anno in cui
si è posseduto l’immobile.
Il mese durante il quale il possesso dura per almeno 15 giorni è calcolato per intero.
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se
la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi; per eccesso a partire dai 50 centesimi.
Nel caso in cui l’imposta complessiva dovuta sia uguale o inferiore a Euro 12,00 non deve
essere effettuato alcun versamento e non deve essere fatta alcuna comunicazione.
CASI PARTICOLARI
ACQUISTO O VENDITA DELL’IMMOBILE IN CORSO D’ANNO
Chi ha acquistato o venduto l’immobile nel corso dell’anno 2011 deve pagare la quota relativa ai mesi
per i quali è stato proprietario. Chi invece ha acquistato o venduto nello stesso anno (ad esempio ha
venduto un immobile per comprarne un altro) deve pagare l’I.C.I. sia per il vecchio immobile, sia per il
nuovo immobile per i relativi periodi di possesso.
DECESSO DEL PROPRIETARIO
Se il proprietario dell’immobile è deceduto nel corso dell’anno 2011, il pagamento dell’I.C.I. va fatto
nel modo seguente:
·
per il periodo precedente alla data del decesso, il pagamento deve essere intestato al deceduto;·
per il periodo successivo alla data del decesso, il pagamento deve essere fatto dagli eredi, a loronome, ciascuno per la propria quota di possesso.
RIDUZIONI PER IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI
L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto
non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile
con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:
a.
con perizia a carico del possessore;b.
da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.28.12.2000 n. 445, da presentare entro la data del pagamento, in cui si dichiari:
1.che l’immobile è in stato di inabitabilità o inagibilità e che tale stato è stato
accertato secondo i criteri sopra esposti;
2. che l’immobile non è di fatto utilizzato.
La riduzione dell’imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione
al Comune della documentazione di cui sopra.
Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente
mediante l’Ufficio tecnico comunale entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione
sostitutiva.
In ogni caso il contribuente deve comunicare al Comune la cessata situazione di inagibilità o
inabitabilità.
Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con
diversa destinazione la riduzione d’imposta può essere applicata alle sole unità immobiliari
dichiarate inagibili o inabitabili.