QUANTO SI DEVE PAGARE

ALIQUOTE 2011

Aliquota agevolata 4 per mille

a) per l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8, A/9) in proprietà, usufrutto, uso, abitazione

delle persone fisiche che risiedono nel Comune, anche nel caso di soci assegnatari di cooperative

edilizie a proprietà indivisa;

b) per una sola pertinenza (categorie catastali C/2, C/6, C/7), destinata ed effettivamente utilizzata al

servizio dell’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), anche non appartenente allo

stesso fabbricato purché non locata;

c) per le abitazioni (categorie catastali A/1, A/8, A/9) (e per una sola unità immobiliare di pertinenza)

concesse in uso gratuito a genitori o figli (primo grado in linea retta) purché il parente vi dimori

abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;

d) per l’unità immobiliare (categorie catastali A/1, A/8, A/9) (e per una sola unità immobiliare di pertinenza)

adibita ad abitazione principale posseduta da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locate;

e) per la casa coniugale (categorie catastali A/1, A/8, A/9) (e per una sola unità immobiliare di pertinenza)

assegnata a seguito di sentenza di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione

degli effetti civili del matrimonio (purché il coniuge assegnatario la utilizzi a titolo di abitazione principale

e ciò sia comprovato da residenza anagrafica), a condizione che il soggetto passivo (non assegnatario)

non sia titolare di diritti reali su un immobile destinato ad abitazione principale situato nel Comune;

f) per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, per un periodo non superiore a 2 anni, dalle

imprese aventi per oggetto esclusivo o permanente dell’attività, la costruzione e la vendita di immobili;

g) per i proprietari che eseguono lavori finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto

(pertinenziali e non) al servizio di fabbricati già esistenti nonché per i fabbricati in corso di costruzione

limitatamente alle autorimesse o posti auto in esubero rispetto allo standard minimo previsto dalla L.P.

22/91 per la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori, segnalati dallo Sportello Imprese e Cittadini;

h) per le abitazioni principali concesse in locazione, ai sensi dell’ art. 2, comma 3 della Legge

09.12.1998 n. 431, con contratti stipulati sulla base dell’accordo territoriale fra le organizzazioni

della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che non

rientrano nell’ipotesi di esenzione di cui all’art. 7 bis del regolamento comunale ICI. Condizione

necessaria per beneficiare dell’aliquota agevolata è che detti immobili siano utilizzati dal locatario come

abitazione principale, intesa come dimora abituale, da dimostrare con la residenza anagrafica o in

alternativa con l’esistenza di contratti di somministrazione utenze domestiche intestati al locatario,

accompagnati da autocertificazione del medesimo in cui deve dichiarare che l’abitazione è

effettivamente la dimora abituale.

Aliquota ordinaria 6 per mille

a. per tutti i fabbricati (es. ulteriori pertinenze, negozi, uffici, immobili delle imprese) ad

eccezione di quelli soggetti ad aliquote diverse;

b. per le aree fabbricabili e per gli immobili per i quali la base imponibile per il calcolo è

rappresentata dal valore dell’area fabbricabile (immobili in ristrutturazione a norma dell’ art. 31,

comma 1, lettere c), d), ed e) della Legge 05.08.1978 n. 457 e s.m. e i);

c. per gli appartamenti dati in affitto (per i mesi di durata del contratto) ad esclusione di quelli

soggetti ad aliquota agevolata o esenti;

d. per l’unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani residenti all’estero, adibita a

residenza secondaria o a disposizione, a condizione che non risulti locata;

e. per gli alloggi concessi in uso gratuito a parenti entro il III grado ed affini entro il II grado a

condizione che ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica;

f. per uno solo degli alloggi a disposizione del soggetto passivo di imposta purché lo stesso provi di

utilizzarlo direttamente.

7 per mille

Per gli immobili classificati o classificabili in categoria catastale D2 (alberghi e pensioni) in cui si

esercita l’attività per un periodo inferiore o uguale a 60 giorni nell’anno d’imposta o che non esercitano

alcuna attività, purché non siano stati rilasciati atti di concessione o autorizzazione edilizia per il rinnovo

dell’azienda alberghiera.

9 per mille

Per le abitazioni per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due

anni, intendendo per tali quelle comunque tenute sfitte indipendentemente dal fatto che siano destinate

alla locazione o alla vendita. Il biennio decorre dalla data della cessazione dell’occupazione

dell’immobile. Si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati ma privi di contratto

registrato, precisando che non rientrano nella categoria e scontano l’aliquota ordinaria: a) gli alloggi

concessi in uso a parenti entro il III grado ed affini entro il II grado, a condizione che ciò sia comprovato

dalla residenza anagrafica e contratti di utenza; b) uno solo degli alloggi a disposizione del soggetto

passivo d’imposta purché lo stesso provi di utilizzarlo direttamente; c) l'unità immobiliare adibita a

residenza secondaria o a disposizione in Italia da soggetto residente all’estero. Scontano, invece,

l’aliquota agevolata, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da anziani o disabili

che risiedono, permanentemente, in istituti di ricovero o sanitari purché l’ abitazione non sia data in

locazione e l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del coniuge assegnatario a seguito di

sentenza di separazione.

VALORE DEGLI IMMOBILI

Per i fabbricati il riferimento è la rendita catastale. La rendita va poi rivalutata del 5 per cento, e

moltiplicata per:

50 per immobili in categoria catastale A/10 e D

140 per gli immobili in categoria catastale B

34 per immobili in categoria catastale C1

100 per gli altri immobili.

Per le aree fabbricabili il riferimento è il valore venale in commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

Si rinvia esplicitamente ai valori tabellari deliberati dal Consiglio comunale.

Attenzione! Per i fabbricati oggetto di interventi di recupero, demolizione, ricostruzione a norma

dell’articolo 31 comma 1 lettere c), d) ed e) Legge 05.08.1978 n. 457 e ss.mm., la base di calcolo è costituita

dal valore dell’area fabbricabile.

Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n.

1089, (ora D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), si assume la rendita catastale, aumentata del 5 per cento,

determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le

abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è

classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D; ciò, in quanto, con il sistema suddetto di

determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione. In tal caso la consistenza in

vani è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura di un vano abitativo medio che

si assume pari a mq 18. Per il fabbricato classificabile nel gruppo D sprovvisto di rendita catastale la base

imponibile si calcola utilizzando i dati di contabilità.

Fanno eccezione i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati,

classificabili nel gruppo catastale D, privi della rendita catastale oppure ai quali sia stata attribuita la

rendita nel corso dell'anno 2011. Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di

acquisizione ed incrementativi contabilizzati e attualizzati mediante l'applicazione degli appositi coefficienti. Il

criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui i

fabbricati siano di interesse storico o artistico (ora D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42).

Coefficienti immobili D anno 2011

D.M. 14 marzo 2011

per l’anno 2011 = 1,02

per l’anno 2010 = 1,04

per l’anno 2009 = 1,04

per l'anno 2008 = 1,08

per l'anno 2007 = 1,12

per l'anno 2006 = 1,15

per l'anno 2005 = 1,19

per l'anno 2004 = 1,26

per l'anno 2003 = 1,30

per l'anno 2002 = 1,34

per l'anno 2001 = 1,37

per l'anno 2000 = 1,42

per l'anno 1999 = 1,44

per l'anno 1998 = 1,46

per l'anno 1997 = 1,50

per l'anno 1996 = 1,55

per l'anno 1995 = 1,59

per l'anno 1994 = 1,64

per l'anno 1993 = 1,68

per l'anno 1992 = 1,69

per l'anno 1991 = 1,73

per l'anno 1990 = 1,81

per l'anno 1989 = 1,89

per l'anno 1988 = 1,97

per l'anno 1987 = 2,14

per l'anno 1986 = 2,30

per l'anno 1985 = 2,46

per l'anno 1984 = 2,63

per l'anno 1983 = 2,79

per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,96.

DETRAZIONE DI € 258,00

Per:

A) l’immobile (categorie catastali A/1, A/8, A/9) destinato ad abitazione principale. Per abitazione

principale si intende quella nella quale si dimora abitualmente. Normalmente ciò è comprovato

dalla residenza anagrafica e dai relativi consumi. In assenza di residenza anagrafica, per godere

della detrazione, si deve dimostrare che l’immobile è utilizzato come dimora abituale;

B) l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) dei soci assegnatari delle cooperative

edilizie a proprietà indivisa;

C) l’abitazione (categorie catastali A/1, A/8, A/9) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da persona

anziana o disabile che ha trasferito, a seguito di ricovero permanente, la residenza in istituti di

ricovero o sanitari, purché l’abitazione non risulti locata;

D) la casa coniugale (categorie catastali A/1, A/8, A/9) assegnata a seguito di sentenza di

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,

(purché il coniuge assegnatario la utilizzi a titolo di abitazione principale e ciò sia comprovato da

residenza anagrafica), a condizione che il soggetto passivo (non assegnatario) non sia titolare di

diritti reali su un immobile destinato ad abitazione principale situato nel Comune (Nb: detrazione

calcolata in proporzione alla quota posseduta);

E) l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che la stessa

non risulti locata;

DETRAZIONE DI € 103,29

Per:

a. le abitazioni regolarmente assegnate in locazione semplice dagli istituti autonomi case popolari;

b. le abitazioni concesse in locazione dalle IPAB secondo i criteri previsti dalla Legge provinciale

18.06.1990 n. 16 e dalla Legge provinciale 13.11.1992 n. 21 ovvero sulla base di specifico protocollo

d’intesa stipulato con il Comune di Trento.

Note per l’applicazione della detrazione:

· la detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale rimane la destinazione;

· qualora la detrazione non venga utilizzata per intero per l’abitazione principale, può essere portata in

diminuzione dell’imposta relativa ad una sola pertinenza (per la quale è applicabile l’aliquota ridotta

del 4 per mille) per l’importo residuo;

· se a seguito dell’applicazione della detrazione per l’abitazione principale non è dovuta imposta e/o

l’importo complessivamente dovuto per ciascun contribuente è uguale o inferiore a Euro 12,00 non

deve essere fornita alcuna comunicazione al Servizio Tributi e non deve esser fatto alcun

versamento.

Alcuni esempi per l’applicazione della detrazione

(ad eccezione della fattispecie di cui al precedente punto D, in cui la detrazione viene calcolata in

proporzione alla quota posseduta)

Acquisto o vendita in corso

d’anno oppure utilizzo come

abitazione principale per

periodi inferiori all’anno

La detrazione si calcola in

proporzione ai mesi di

possesso o utilizzo

(€ 258,00:12 x mesi)

Più proprietari che abitano

tutti nello stesso

appartamento con quote di

possesso diverse

Es. moglie e marito

conviventi

La detrazione va divisa in

parti uguali e non per quote di

possesso

(€ 258,00:2)

Più proprietari di cui solo uno

abita nell’appartamento

La detrazione è intera a

favore del proprietario che

abita (€ 258,00)

MODALITÀ DI CALCOLO

[(rendita catastale + 5%) x moltiplicatore (50 o 34 o 100 o 140) x aliquota] - eventuale

detrazione in caso di abitazione principale

La somma da pagare deve tener conto della quota di possesso e dei mesi dell’anno in cui

si è posseduto l’immobile.

Il mese durante il quale il possesso dura per almeno 15 giorni è calcolato per intero.

Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se

la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi; per eccesso a partire dai 50 centesimi.

Nel caso in cui l’imposta complessiva dovuta sia uguale o inferiore a Euro 12,00 non deve

essere effettuato alcun versamento e non deve essere fatta alcuna comunicazione.

CASI PARTICOLARI

ACQUISTO O VENDITA DELL’IMMOBILE IN CORSO D’ANNO

Chi ha acquistato o venduto l’immobile nel corso dell’anno 2011 deve pagare la quota relativa ai mesi

per i quali è stato proprietario. Chi invece ha acquistato o venduto nello stesso anno (ad esempio ha

venduto un immobile per comprarne un altro) deve pagare l’I.C.I. sia per il vecchio immobile, sia per il

nuovo immobile per i relativi periodi di possesso.

DECESSO DEL PROPRIETARIO

Se il proprietario dell’immobile è deceduto nel corso dell’anno 2011, il pagamento dell’I.C.I. va fatto

nel modo seguente:

· per il periodo precedente alla data del decesso, il pagamento deve essere intestato al deceduto;

· per il periodo successivo alla data del decesso, il pagamento deve essere fatto dagli eredi, a loro

nome, ciascuno per la propria quota di possesso.

RIDUZIONI PER IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI

L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto

non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.

L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile

con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:

a. con perizia a carico del possessore;

b. da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.

28.12.2000 n. 445, da presentare entro la data del pagamento, in cui si dichiari:

1.che l’immobile è in stato di inabitabilità o inagibilità e che tale stato è stato

accertato secondo i criteri sopra esposti;

2. che l’immobile non è di fatto utilizzato.

La riduzione dell’imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione

al Comune della documentazione di cui sopra.

Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente

mediante l’Ufficio tecnico comunale entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione

sostitutiva.

In ogni caso il contribuente deve comunicare al Comune la cessata situazione di inagibilità o

inabitabilità.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con

diversa destinazione la riduzione d’imposta può essere applicata alle sole unità immobiliari

dichiarate inagibili o inabitabili.