ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DI
TRENTO IN MATERIA DI ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI PER L’ANNO DI IMPOSTA
2007.
(Deliberazione Consiglio Comunale n. 118 del 9 novembre 2006)
IL CONSIGLIO COMUNALE
…OMISSIS…
D E L I B E R A
1. di esercitare la facoltà di cui all'art. 8 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, così come
sostituito dall’art. 3, comma 55 della Legge 23.12.1996 n. 662, riconoscendo l'aliquota
nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a due anni,
relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che
hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di
immobili;
2. di esercitare la facoltà di cui all'art. 3, comma 56 della Legge 23.12.1996 n. 662
riconoscendo quale abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata;
3. di esercitare la facoltà di cui all'art. 1, comma 5 della Legge 27.12.1997 n. 449
concedendo l'aliquota agevolata del 4 per mille ai proprietari che eseguono lavori
finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto, pertinenziali e non, al servizio
di fabbricati già esistenti, nonché per i fabbricati in corso di costruzione limitatamente
alle autorimesse o posti auto in esubero rispetto allo standard minimo previsto dalla
L.P. 22/1991 per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, segnalati dal Servizio
Sportello imprese e cittadini;
4. di esercitare la facoltà di cui all'art. 2, comma 4 della Legge 09.12.1998 n. 431
applicando:
a) l’esenzione dall’imposta per le abitazioni locate alle condizioni previste dall’art. 7
bis del Regolamento I.C.I.;
b) un'aliquota agevolata per le abitazioni concesse in locazione, ai sensi dell'art. 2,
comma 3 della Legge 09.12.1998 n. 431, a titolo di abitazione principale, con
contratti stipulati sulla base degli accordi territoriali previsti nel medesimo articolo
e che non rientrano nell’ipotesi di esenzione di cui al precedente punto a);
c) un'aliquota superiore al massimo stabilito dalla normativa vigente per gli immobili
non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da
almeno 2 anni;
5. di confermare, pertanto
, per l'anno 2007, le aliquote I.C.I. nel modo seguente:A) un'aliquota ridotta del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune per le sole
unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, riconoscendo altresì,
quale abitazione principale, anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà
od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata, nonché quelle unità
immobiliari assimilate ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (abitazioni concesse in uso gratuito a parenti
entro il 1° grado in linea retta nonché quella assegnata al coniuge a seguito di
sentenza di separazione) tenendo altresì conto di quanto previsto dall'art. 5
relativamente alle pertinenze dell'abitazione principale;
B) un'aliquota agevolata del 4 per mille:
a) per i proprietari che eseguono lavori finalizzati alla realizzazione di autorimesse
o posti auto, pertinenziali e non, al servizio di fabbricati già esistenti nonché per i
fabbricati in corso di costruzione limitatamente alle autorimesse o posti auto in
esubero rispetto allo standard minimo previsto dalla L.P. 22/1991 per la durata
di tre anni dall'inizio dei lavori, segnalati dal Servizio Sportello imprese e
cittadini, che non beneficiano dell'agevolazione di cui all'art. 6-quater del
Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
b) per le abitazioni concesse in locazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge
09.12.1998 n. 431 e dell'art. 1 del Decreto del Ministero dei lavori pubblici
30.12.2002, con contratti stipulati sulla base dell'accordo territoriale fra le
organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori
maggiormente rappresentative, non rientranti nella fattispecie di esenzione
stabilita per gli immobili locati con contratti stipulati dopo il 01.01.2005 con
l’applicazione di un canone compreso tra il minimo ed il medio previsto per la
fascia di appartenenza dell’immobile. Condizione necessaria per beneficiare
dell'aliquota agevolata è che detti immobili siano utilizzati dal locatario come
abitazione principale, intesa come dimora abituale, da dimostrare con la
residenza anagrafica o in alternativa con l'esistenza di contratti di
somministrazione utenze domestiche intestati al locatario, accompagnati da
autocertificazione del medesimo in cui deve dichiarare che l'abitazione è
effettivamente la sua dimora abituale;
c) per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno
per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di
immobili per un periodo non superiore a due anni;
C) un'aliquota ordinaria del 6 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed
aree) ad eccezione di quelli soggetti alle diverse aliquote di seguito specificate:
a) un'aliquota del 7 per mille per gli immobili classificati o classificabili in categoria
catastale D2 (alberghi e pensioni) che esercitano l'attività per un periodo
inferiore o uguale a 60 giorni nell'anno d'imposta, o che non esercitano alcuna
attività, purché non siano stati rilasciati atti di concessione o autorizzazione
edilizia per il rinnovo dell'azienda alberghiera;
b) un'aliquota massima del 9 per mille per le abitazioni per le quali non risultano
essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, intendendo per
tali quelle comunque tenute sfitte indipendentemente dal fatto che siano
destinate alla locazione o alla vendita, ad esclusione di quelle che godono
dell'aliquota prevista dall'art. 3, comma 56 della Legge 23.12.1996 n. 662. Nella
fattispecie si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati ma privi
di contratto registrato e quelli per i quali non risultano utenze in essere; si
precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l’aliquota
ordinaria del 6 per mille:
1) gli alloggi concessi in uso a parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2°
grado, a condizione che ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica;
2) uno solo degli alloggi a disposizione del soggetto passivo d’imposta purché
lo stesso provi di utilizzarlo direttamente;
3) l’unità immobiliare adibita a residenza secondaria o a disposizione in Italia
di soggetto residente all'estero;
4) le unità immobiliari, ancorché non locate, di proprietà degli istituti autonomi
case popolari e quelle delle I.P.A.B. destinate alla locazione secondo i criteri
previsti dalla Legge provinciale 18.06.1990 n. 16 e dalla Legge provinciale
13.11.1992 n. 21 ovvero sulla base di specifico protocollo d’intesa stipulato
con il Comune;
6. di prendere atto che ai sensi dell’art. 7 bis del Regolamento per l’applicazione
dell’imposta comunale sugli immobili sono esenti dal pagamento dell’imposta:
A) le abitazioni locate ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n.
431, con contratti stipulati dal 1° gennaio 2005, a condizione che:
a) il canone di locazione applicato sia compreso tra il minimo ed il medio
concordato per la fascia di appartenenza dell’immobile previsto nel contratto-tipo
definito in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le
organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative e ciò venga attestato
da uno dei soggetti allo scopo convenzionati con il Comune;
b) l’immobile sia adibito ad abitazione principale del locatario e ciò sia comprovato
dalla residenza anagrafica;
B) le abitazioni concesse in locazione ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge 13
settembre 2004 n. 240, convertito in Legge 12 novembre 2004 n. 269, per la durata
dei relativi contratti;
7. di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale in euro 258,00 estesa
anche:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa
adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
b) alle abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o
disabili che hanno trasferito, a seguito di ricovero permanente, la propria
residenza in istituti di ricovero o sanitari, purché le stesse non risultino locate;
c) all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani
residenti all’estero a condizione che non risulti locata;
d) all’unità assegnata al coniuge a seguito di sentenza di separazione;
8. di confermare la detrazione nella misura di euro 103,29 agli alloggi regolarmente
assegnati in locazione semplice dagli istituti autonomi case popolari nonché agli
immobili concessi in locazione dalle IPAB secondo i criteri previsti dalla Legge
provinciale 18.06.1990 n. 16 e dalla Legge provinciale 13.11.1992 n. 21 ovvero sulla
base di specifico protocollo d’intesa stipulato con il Comune;
9. di dare atto che le aliquote e detrazioni, oggetto della presente, avranno effetto per
l'annualità d'imposta 2007;
10. di disporre, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle
Finanze 16.04.2003 n. 3, la pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta
Ufficiale.
…omissis…