ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DI

TRENTO IN MATERIA DI ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI PER L’ANNO DI IMPOSTA

2007.

(Deliberazione Consiglio Comunale n. 118 del 9 novembre 2006)

IL CONSIGLIO COMUNALE

…OMISSIS…

D E L I B E R A

1. di esercitare la facoltà di cui all'art. 8 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, così come

sostituito dall’art. 3, comma 55 della Legge 23.12.1996 n. 662, riconoscendo l'aliquota

nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a due anni,

relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che

hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di

immobili;

2. di esercitare la facoltà di cui all'art. 3, comma 56 della Legge 23.12.1996 n. 662

riconoscendo quale abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di

proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non

risulti locata;

3. di esercitare la facoltà di cui all'art. 1, comma 5 della Legge 27.12.1997 n. 449

concedendo l'aliquota agevolata del 4 per mille ai proprietari che eseguono lavori

finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto, pertinenziali e non, al servizio

di fabbricati già esistenti, nonché per i fabbricati in corso di costruzione limitatamente

alle autorimesse o posti auto in esubero rispetto allo standard minimo previsto dalla

L.P. 22/1991 per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, segnalati dal Servizio

Sportello imprese e cittadini;

4. di esercitare la facoltà di cui all'art. 2, comma 4 della Legge 09.12.1998 n. 431

applicando:

a) l’esenzione dall’imposta per le abitazioni locate alle condizioni previste dall’art. 7

bis del Regolamento I.C.I.;

b) un'aliquota agevolata per le abitazioni concesse in locazione, ai sensi dell'art. 2,

comma 3 della Legge 09.12.1998 n. 431, a titolo di abitazione principale, con

contratti stipulati sulla base degli accordi territoriali previsti nel medesimo articolo

e che non rientrano nell’ipotesi di esenzione di cui al precedente punto a);

c) un'aliquota superiore al massimo stabilito dalla normativa vigente per gli immobili

non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da

almeno 2 anni;

5. di confermare, pertanto, per l'anno 2007, le aliquote I.C.I. nel modo seguente:

A) un'aliquota ridotta del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e

dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune per le sole

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, riconoscendo altresì,

quale abitazione principale, anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà

od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero

o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata, nonché quelle unità

immobiliari assimilate ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per l'applicazione

dell'imposta comunale sugli immobili (abitazioni concesse in uso gratuito a parenti

entro il 1° grado in linea retta nonché quella assegnata al coniuge a seguito di

sentenza di separazione) tenendo altresì conto di quanto previsto dall'art. 5

relativamente alle pertinenze dell'abitazione principale;

B) un'aliquota agevolata del 4 per mille:

a) per i proprietari che eseguono lavori finalizzati alla realizzazione di autorimesse

o posti auto, pertinenziali e non, al servizio di fabbricati già esistenti nonché per i

fabbricati in corso di costruzione limitatamente alle autorimesse o posti auto in

esubero rispetto allo standard minimo previsto dalla L.P. 22/1991 per la durata

di tre anni dall'inizio dei lavori, segnalati dal Servizio Sportello imprese e

cittadini, che non beneficiano dell'agevolazione di cui all'art. 6-quater del

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

b) per le abitazioni concesse in locazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge

09.12.1998 n. 431 e dell'art. 1 del Decreto del Ministero dei lavori pubblici

30.12.2002, con contratti stipulati sulla base dell'accordo territoriale fra le

organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori

maggiormente rappresentative, non rientranti nella fattispecie di esenzione

stabilita per gli immobili locati con contratti stipulati dopo il 01.01.2005 con

l’applicazione di un canone compreso tra il minimo ed il medio previsto per la

fascia di appartenenza dell’immobile. Condizione necessaria per beneficiare

dell'aliquota agevolata è che detti immobili siano utilizzati dal locatario come

abitazione principale, intesa come dimora abituale, da dimostrare con la

residenza anagrafica o in alternativa con l'esistenza di contratti di

somministrazione utenze domestiche intestati al locatario, accompagnati da

autocertificazione del medesimo in cui deve dichiarare che l'abitazione è

effettivamente la sua dimora abituale;

c) per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno

per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di

immobili per un periodo non superiore a due anni;

C) un'aliquota ordinaria del 6 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed

aree) ad eccezione di quelli soggetti alle diverse aliquote di seguito specificate:

a) un'aliquota del 7 per mille per gli immobili classificati o classificabili in categoria

catastale D2 (alberghi e pensioni) che esercitano l'attività per un periodo

inferiore o uguale a 60 giorni nell'anno d'imposta, o che non esercitano alcuna

attività, purché non siano stati rilasciati atti di concessione o autorizzazione

edilizia per il rinnovo dell'azienda alberghiera;

b) un'aliquota massima del 9 per mille per le abitazioni per le quali non risultano

essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, intendendo per

tali quelle comunque tenute sfitte indipendentemente dal fatto che siano

destinate alla locazione o alla vendita, ad esclusione di quelle che godono

dell'aliquota prevista dall'art. 3, comma 56 della Legge 23.12.1996 n. 662. Nella

fattispecie si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati ma privi

di contratto registrato e quelli per i quali non risultano utenze in essere; si

precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l’aliquota

ordinaria del 6 per mille:

1) gli alloggi concessi in uso a parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2°

grado, a condizione che ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica;

2) uno solo degli alloggi a disposizione del soggetto passivo d’imposta purché

lo stesso provi di utilizzarlo direttamente;

3) l’unità immobiliare adibita a residenza secondaria o a disposizione in Italia

di soggetto residente all'estero;

4) le unità immobiliari, ancorché non locate, di proprietà degli istituti autonomi

case popolari e quelle delle I.P.A.B. destinate alla locazione secondo i criteri

previsti dalla Legge provinciale 18.06.1990 n. 16 e dalla Legge provinciale

13.11.1992 n. 21 ovvero sulla base di specifico protocollo d’intesa stipulato

con il Comune;

6. di prendere atto che ai sensi dell’art. 7 bis del Regolamento per l’applicazione

dell’imposta comunale sugli immobili sono esenti dal pagamento dell’imposta:

A) le abitazioni locate ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n.

431, con contratti stipulati dal 1° gennaio 2005, a condizione che:

a) il canone di locazione applicato sia compreso tra il minimo ed il medio

concordato per la fascia di appartenenza dell’immobile previsto nel contratto-tipo

definito in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le

organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative e ciò venga attestato

da uno dei soggetti allo scopo convenzionati con il Comune;

b) l’immobile sia adibito ad abitazione principale del locatario e ciò sia comprovato

dalla residenza anagrafica;

B) le abitazioni concesse in locazione ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge 13

settembre 2004 n. 240, convertito in Legge 12 novembre 2004 n. 269, per la durata

dei relativi contratti;

7. di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale in euro 258,00 estesa

anche:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa

adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;

b) alle abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o

disabili che hanno trasferito, a seguito di ricovero permanente, la propria

residenza in istituti di ricovero o sanitari, purché le stesse non risultino locate;

c) all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani

residenti all’estero a condizione che non risulti locata;

d) all’unità assegnata al coniuge a seguito di sentenza di separazione;

8. di confermare la detrazione nella misura di euro 103,29 agli alloggi regolarmente

assegnati in locazione semplice dagli istituti autonomi case popolari nonché agli

immobili concessi in locazione dalle IPAB secondo i criteri previsti dalla Legge

provinciale 18.06.1990 n. 16 e dalla Legge provinciale 13.11.1992 n. 21 ovvero sulla

base di specifico protocollo d’intesa stipulato con il Comune;

9. di dare atto che le aliquote e detrazioni, oggetto della presente, avranno effetto per

l'annualità d'imposta 2007;

10. di disporre, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle

Finanze 16.04.2003 n. 3, la pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta

Ufficiale.

…omissis…