ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DI TRENTO IN MATERIA DI ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI PER L’ANNO DI IMPOSTA 2005.

 

(Deliberazione Consiglio Comunale n. 141 del 24 novembre 2004)

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

…OMISSIS…

 

D E L I B E R A

 

 

1.    di esercitare la facoltà di cui all'art. 3, comma 55 della Legge 23.12.1996 n. 662, per un periodo comunque non superiore a due anni relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, riconoscendo l'aliquota nella misura del 4 per mille;

2.    di esercitare la facoltà di cui all'art. 3, comma 56 della Legge 23.12.1996 n. 662 riconoscendo quale abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3.    di esercitare la facoltà di cui all'art. 1, comma 5 della Legge 27.12.1997 n. 449 concedendo l'aliquota agevolata del 4 per mille ai proprietari che eseguano lavori finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto, pertinenziali e non, al servizio di fabbricati già esistenti, nonché per i fabbricati in corso di costruzione limitatamente alle autorimesse o posti auto in esubero rispetto allo standard minimo previsto dalla L.P. 22/1991 per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, segnalati dal Servizio Sportello imprese e cittadini;

4.    di esercitare la facoltà di cui all'art. 2, comma 4 della Legge 09.12.1998 n. 431 concedendo:

a)         l’esenzione dall’imposta ai proprietari che danno in locazione, con contratto stipulato dopo il 01.01.2005, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni stabilite sulla base di appositi accordi definiti in sede locale e applicando canoni compresi tra il minimo e il medio previsto negli accordi medesimi;

b)         un'aliquota agevolata ai proprietari che danno in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite sulla base degli accordi sopra citati, ma che non applicano i canoni di cui al punto a);

c)         un'aliquota superiore al massimo stabilito dalla normativa vigente per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;

5.       di confermare e stabilire, pertanto, per l'anno 2005, le aliquote I.C.I. nel modo seguente:

A)     l’esenzione dall’imposta per le abitazioni concesse in locazione:

1)     ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge 13 settembre 2004 n. 240, convertito in Legge 12.11.2004 n. 269;

2)     ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge 09.12.1998 n. 431 e dell'art. 1 del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 30.12.2002, con contratti stipulati, successivamente al 1° gennaio 2005, sulla base dell'accordo territoriale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, a condizione che:

a)     il canone di locazione applicato sia compreso tra il minimo e il medio concordato, per la fascia di appartenenza dell’immobile, previsto nell’accordo territoriale di cui sopra e ciò venga attestato da uno dei soggetti allo scopo convenzionato con il Comune;

c)b)                   l’immobile sia adibito ad abitazione principale del locatario e ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica;

B)    un'aliquota ridotta del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, riconoscendo altresì, quale abitazione principale, anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata, nonché quelle unità immobiliari assimilate ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (concessione di abitazioni in uso gratuito a parenti entro il 1° grado in linea retta) tenendo altresì conto di quanto previsto dall'art. 5 relativamente alle pertinenze dell'abitazione principale;

C)    un'aliquota agevolata del 4 per mille:

a)     per i proprietari che eseguano lavori finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto, pertinenziali e non, al servizio di fabbricati già esistenti nonché per i fabbricati in corso di costruzione limitatamente alle autorimesse o posti auto in esubero rispetto allo standard minimo previsto dalla L.P. 22/1991 per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, segnalati dal Servizio Sportello imprese e cittadini, che non beneficiano dell'agevolazione di cui all'art. 6-quater del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

b)   per le abitazioni concesse in locazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge 09.12.1998 n. 431 e dell'art. 1 del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 30.12.2002, con contratti stipulati sulla base dell'accordo territoriale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, non rientranti nella fattispecie di esenzione stabilita per gli immobili locati con contratti stipulati dopo il 01.01.2005 con l’applicazione di un canone compreso tra il minimo ed il medio previsto per la fascia di appartenenza dell’immobile. Condizione necessaria per beneficiare dell'aliquota agevolata è che detti immobili siano utilizzati dal locatario come abitazione principale, intesa come dimora abituale, da dimostrare con la residenza anagrafica o in alternativa con l'esistenza di contratti di somministrazione utenze domestiche intestati al locatario, accompagnati da autocertificazione del medesimo in cui deve dichiarare che l'abitazione è effettivamente la sua dimora abituale;

c)  per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo non superiore a due anni;

D)    un'aliquota ordinaria del 6 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle diverse aliquote di seguito specificate:

a) un'aliquota del 7 per mille per gli immobili classificati o classificabili in categoria catastale D2 (alberghi e pensioni) che esercitano l'attività per un periodo inferiore o uguale a 60 giorni nell'anno d'imposta, o che non esercitano alcuna attività, purché non siano stati rilasciati atti di concessione o autorizzazione edilizia per il rinnovo dell'azienda alberghiera;

b)  un'aliquota massima del 9 per mille per le abitazioni per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, intendendo per tali quelle comunque tenute sfitte indipendentemente dal fatto che siano destinate alla locazione o alla vendita, ad esclusione di quelle che godono dell'aliquota prevista dall'art. 3, comma 56 della Legge 23.12.1996 n. 662. Nella fattispecie si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati ma privi di contratto registrato e quelli per i quali non risultano utenze in essere; si precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l’aliquota ordinaria del 6 per mille:

1)        gli alloggi concessi in uso a parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado, a condizione che ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica;

2)        uno solo degli alloggi a disposizione del soggetto passivo d’imposta purchè lo stesso provi di utilizzarlo direttamente;

3)        l’unità immobiliare adibita a residenza secondaria o a disposizione in Italia di soggetto residente all'estero;

6.    di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale in euro 258,00 estesa anche:

a)        alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;

b)        alle abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno trasferito, a seguito di ricovero permanente, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari, purché le stesse non risultino locate;

c)         all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero a condizione che non risulti locata;

7.   di applicare la detrazione nella misura di euro 103,29 agli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dagli istituti autonomi case popolari nonché agli immobili concessi in locazione dalle IPAB secondo i criteri previsti dalla Legge provinciale 18.06.1990 n. 16 e dalla Legge provinciale 13.11.1992 n. 21 ovvero sulla base di specifico protocollo d’intesa stipulato con il Comune;

8.   di dare atto che le aliquote e detrazioni, oggetto della presente, avranno effetto per l'annualità d'imposta 2005;

9.    di disporre, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16.04.2003 n. 3, la pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale.